Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera |
Data: | 10/06/1996 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. unico. 1. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti sanitari relativi all'invalidità civile, alla cecità civile al sordomutismo, l'Amministrazione regionale, legittimata [...] |
§ 3.1.123 - L.R. 10 giugno 1996, n. 41. [1]
Norme relative alla rappresentanza in giudizio della Regione nei procedimenti giudiziari promossi ai sensi dell'art. 3, V comma del D.P.R. 21.9.1994, n. 698.
(B.U. 20 giugno 1996, n. 34).
1. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti sanitari relativi all'invalidità civile, alla cecità civile al sordomutismo, l'Amministrazione regionale, legittimata passivamente ai sensi dell'art. 3, quinto comma, del
2. In conformità ai principi stabiliti dall'art. 13 della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[1] Abrogata dall'art. 70 della