§ 3.1.88 - L.R. 11 agosto 1993, n. 60.
Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario per infermi e feriti.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:11/08/1993
Numero:60


Sommario
Art. 1.  Ambiti di applicazione.
Art. 2.  Autorizzazione all'esercizio delle attività.
Art. 3.  Requisiti tecnici e sanitari.
Art. 4.  Obblighi del titolare dell'autorizzazione.
Art. 5.  Vigilanza e controllo.
Art. 6.  Sanzioni.
Art. 7.  Procedimento per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 6.
Art. 8.  Personale, attrezzature e materiali.
Art. 9.  Tasse sulle concessioni regionali.
Art. 10.  Norma transitoria.


§ 3.1.88 - L.R. 11 agosto 1993, n. 60. [1]

Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario per infermi e feriti.

(B.U. 20 agosto 1993, n. 52).

 

Art. 1. Ambiti di applicazione.

     1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 48 della legge 23- 12-1972, n. 833, l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario per infermi e feriti, il controllo e la vigilanza della attività nonché la definizione delle caratteristiche funzionali delle autoambulanze.

     2. La disciplina di cui alla presente legge non si applica ai servizi di autoambulanza gestiti da Corpi dello Stato, quali Forze Armate e Vigili del Fuoco, da Enti pubblici nazionali non appartenenti al servizio sanitario nazionale e ai servizi svolti da autoambulanze immatricolate in altre Regioni in transito temporaneo nella regione toscana.

     3. E' vietato a chiunque, salvo quanto previsto dal comma 2., esercitare sul territorio regionale il trasporto sanitario con autoambulanze che non siano state oggetto di autorizzazione ai sensi della presente legge.

 

     Art. 2. Autorizzazione all'esercizio delle attività.

     1. Il soggetto interessato a ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto sanitario per infermi e feriti, deve presentare al Presidente della Giunta regionale apposita domanda motivata, con firma autenticata, completa di generalità, domicilio e/o sede, codice fiscale, denominazione dell'organizzazione di soccorso e/o trasporto, sede legale, eventuali sedi operative. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

     a) nel caso di impresa, certificato di iscrizione al registro delle imprese nonché, nel caso di impresa gestita in forma societaria, copia autenticata dell'atto costitutivo;

     b) nel caso di ente o associazione, atto costitutivo e statuto dal quale risulti, tra i fini statutari, il trasporto sanitario. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale istituito con la L.R. 25 aprile 1993, n. 28 sono esonerate da produrre il predetto documento. Esse devono, tuttavia, indicare nella domanda gli estremi del provvedimento del Presidente della Giunta Regionale con il quale è stata decisa l'iscrizione dell'associazione richiedente al predetto registro regionale delle associazioni di volontariato;

     c) elenco degli autoveicoli o dei mezzi che si intendono destinare al trasporto sanitario con l'indicazione del numero di targa e delle caratteristiche tecniche e delle attrezzature fisse;

     d) elenco delle attrezzature sanitarie mobili individuate con provvedimento del Consiglio regionale nell'apposita tabella 2 ai sensi dell'art. 8, comma 1., lett. b), presenti nella sede;

     e) elenco del personale dipendente o a rapporto libero professionale che si intende adibire all'attività di trasporto, con allegati, per il personale medico, i certificati di iscrizione all'Ordine provinciale e di insussistenza di provvedimenti disciplinari in corso ed elenco del personale volontario ove si tratti di organizzazioni di volontariato con l'indicazione delle mansioni;

     f) dichiarazione che il personale addetto alla guida è in possesso dei requisiti previsti dalla legge e che, per il personale dipendente, l'Ente è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali di legge;

     g) indicazione dei punti di chiamata e della sede di stazionamento principale dei mezzi di trasporto e delle eventuali sedi o autorimesse distaccate con l'indicazione dell'ambito territoriale per lo svolgimento dell'attività e del relativo orario.

     2. Il Presidente della Giunta regionale, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti avvalendosi dei servizi della Unità Sanitaria Locale competente per territorio, adotta il decreto di autorizzazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e dalla programmazione regionale dei servizi sanitari. Nel caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, il Presidente della Giunta regionale addotta decreto motivato di diniego. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso agli Organi giurisdizionali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

     3. Entro 30 giorni dal rilascio della autorizzazione, e comunque prima dell'inizio dell'attività, deve essere trasmessa al Presidente della Giunta regionale copia della polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dallo svolgimento dell'attività di soccorso, e della polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie contratte per cause di servizio del personale addetto all'attività di trasporto.

     Per il personale dipendente sono trasmesse le assicurazioni previste dalla legge.

     4. In caso di acquisto da parte di un soggetto in possesso dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 1 di nuove autoambulanze, sia in sostituzione di altre già in esercizio, sia in aggiunta al parco macchine in dotazione, il medesimo è tenuto a segnalare, per gli opportuni aggiornamenti dell'autorizzazione concessagli, i predetti acquisti al Presidente della Giunta Regionale, entro 30 giorni dalla loro effettuazione, comunicando i dati e le notizie di cui alle lett. c) e d) del comma 1. nonché inviando copia della polizza assicurativa di cui al comma 3. Nel caso di sostituzione del mezzo, analogamente ne deve essere data comunicazione.

     5. Copia della domanda di autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario deve essere inviata per notizia da parte del richiedente anche all'unità sanitaria locale competente per territorio. Alla stessa devono essere trasmesse copia di tutte le

segnalazioni di cui al comma 4., riguardanti l'aggiornamento dell'elenco delle autoambulanze per le quali è stata rilasciata la predetta autorizzazione al trasporto sanitario.

     6. La Giunta regionale, in sede di istruttoria della domanda di cui al comma 1., può sentire l'unità sanitaria locale per territorio competente, alla quale è comunque trasmessa copia dell'autorizzazione concessa.

     7. Le organizzazioni, iscritte nel registro regionale del volontariato organizzato di cui all'art. 4 della L.R. 26 aprile 1993, n. 28, possono inoltrare la domanda di cui al comma 1., con i relativi allegati, tramite le rispettive rappresentanze regionali.

     8. Si applicano al rilascio dell'autorizzazione le norme previste dall'art. 7 della legge 19-3-1990, n. 55 «Norme sulla criminalità mafiosa».

 

     Art. 3. Requisiti tecnici e sanitari.

     1. Gli autoveicoli destinati al trasporto di infermi e feriti devono essere dei tipi previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 17 dicembre 1987, n. 553 e possedere le caratteristiche tecniche stabilite dal medesimo decreto.

     2. Ciascun tipo di autoambulanza deve essere dotato del personale, delle attrezzature e del materiale sanitario di cui alle tabelle approvate ai sensi dell'art. 8.

 

     Art. 4. Obblighi del titolare dell'autorizzazione.

     1. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare alla Giunta regionale e all'Unità sanitaria locale competente per territorio le variazioni concernenti la documentazione prodotta ai sensi del comma 1., dell'art. 2.

     2. Quando si tratti di associazione di volontariato le variazioni di cui all'art. 2. comma 1., lett. e), avvenute in ciascun anno solare, devono essere comunicate entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

     3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a:

     a) sottoporre le autoambulanze che hanno trasportato i malati infetti o sospetti infetti a procedi mento di disinfezione secondo la normativa vigente;

     b) sottoporre a generale pulizia e disinfezione, almeno una volta ogni 6 mesi, gli ambienti, gli arredi, le autoambulanze;

     c) garantire la perfetta efficenza delle autoambulanze, sia nell'aspetto tecnico che sanitario;

     d) assicurare il possesso dei requisiti da parte del personale individuato dalla tabella 1 di cui all'art. 8. comma 1, lett. a);

     e) assicurare la dotazione sulle autoambulanze delle attrezzature e del materiale sanitario previsti dalla tabella 2 di cui all'art. 8. comma 1., lett. b);

     f) assicurare il rispetto degli articoli 1, 2, 7 e 8 del Decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1990.

     4. Inoltre il titolare dell'autorizzazione comunica alla unità sanitaria competente per territorio i periodi di sospensione dell'attività, precisandone le cause, e alla Regione toscana tutte le notizie pertinenti l'attività da questa ritenute utili.

     5. Nei casi di successione nella rappresentanza legale, il nuovo rappresentante deve comunicare l'avvenuta nomina entro 10 giorni al Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 5. Vigilanza e controllo.

     1. L'unità sanitaria locale competente per territorio sulla base della ubicazione delle sedi o delle autorimesse di cui all'art. 2, comma 1., lett. g), esercita l'attività di vigilanza e controllo nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente legge. In occasione della domanda di autorizzazione esegue, a richiesta della Giunta regionale, gli accertamenti connessi alla verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3.

     2. L'unità sanitaria locale almeno una volta ogni due anni dal rilascio dell'autorizzazione, procede d'ufficio alla verifica dei requisiti di cui sopra, redigendo apposita relazione da inviare, entro 30 giorni, alla Giunta regionale da ciascun titolare del servizio interessato.

     3. L'unità sanitaria locale si avvale per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo delle proprie unità operative ed, in particolare, delle seguenti:

     a) «igiene ed organizzazione delle strutture sanitarie» per quanto attiene l'organizzazione tecnico-sanitaria e la rispondenza del personale e delle attrezzature alle disposizioni contenute nella presente legge;

     b) «igiene pubblica del territorio» per quanto attiene all'igiene ambientale;

     c) «assistenza farmaceutica» per quanto concerne la conservazione e la distribuzione dei farmaci.

 

     Art. 6. Sanzioni.

     1. L'esercizio dell'attività di trasporto sanitario senza l'autorizzazione regionale di cui all' art. 2 comporta l'assoggettamento ad una sanzione amministrativa per un importo compreso da un mimmo di lire 3.000.000 a un massimo di lire 18.000.000.

     2. L'esercizio dell'attività di trasporto sanitario senza la autorizzazione regionale di cui all' art. 2 comporta il divieto di autorizzare il soggetto interessato al trasporto sanitario per un periodo di tre anni.

     3. L'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 4 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

     4. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui ai precedenti commi, quando vengono violate una o più norme contenute nella presente legge, il Presidente della Giunta regionale, invita il titolare dell'autorizzazione a procedere alla regolarizzazione entro un termine non superiore a 20 giorni, scaduto inutilmente il quale, commina la sanzione della sospensione dell'autorizzazione per un periodo da due mesi ad un anno.

     5. I periodi di sospensione sono raddoppiati nel minimo e nel massimo in caso di recidiva. Agli effetti della presente legge è recidivo colui che, dopo aver commesso una infrazione, commette la stessa infrazione nei 5 anni successivi.

     6. Il Presidente della Giunta regionale dispone la revoca dell'autorizzazione:

     a) quando, decorso il periodo di sospensione disposto ai sensi del precedente comma, il titolare non abbia provveduto alla regolarizzazione o agli adempimenti dovuti;

     b) a seguito di ripetute infrazioni delle norme previste dalla presente legge che abbiano determinato l'adozione di più provvedimenti di sospensione;

     c) qualora si siano verificati fatti da cui siano derivate situazioni di pericolo grave per la salute pubblica.

     7. La revoca dell'autorizzazione di cui al comma 6. comporta il divieto di autorizzazione il soggetto titolare della precedente autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario per un periodo di tre anni.

     8. Il provvedimento di autorizzazione decade in caso di mancato svolgimento dell'attività di trasporto sanitario per un periodo superiore ad un anno.

 

     Art. 7. Procedimento per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 6.

     1. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria l'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge è di competenza degli addetti ai servizi delle Unità sanitarie locali di cui all'art. 5.

     2. La violazione deve essere contestata al trasgressore nei modi e nelle forme previste dall'art. 14 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

     3. Il funzionario o I' agente che ha accertato l'infrazione presenta rapporto, con la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni, al Presidente della Giunta regionale.

     4. Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione l'interessato può far pervenire al Presidente della Giunta regionale scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. Tale disposizione non si applica nei casi di cui all'art. 6, comma 6.

     5. Il Presidente della Giunta regionale, acquisito il rapporto, esaminati eventuali scritti difensivi e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, se ritiene fondato I' accertamento, con ordinanza motivata dispone i provvedimenti previsti per le violazioni di cui all'art. 6 e notifica il provvedimento all'interessato.

     6. Quando non ritenga fondato I' accertamento, il Presidente della Giunta regionale emette ordinanza motivata di archiviazione. Di tale provvedimento è trasmessa copia integrale a chi ha accertato la violazione ed è data comunicazione all'interessato.

     7. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 4. e 5., i provvedimenti emessi per violazione di norme della presente legge devono essere annotati in calce all'originale dell'atto di autorizzazione ed alle copie in possesso del titolare.

     8. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 8. Personale, attrezzature e materiali.

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la Federazione degli Ordini dei Medici della Toscana e la Consulta regionale delle Organizzazioni di volontariato di cui all'art. 7 della L.R. 26 aprile 1993, n. 28, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva le seguenti tabelle:

     a) tabella n. 1 con la quale, in relazione al trasporto ordinario e al trasporto di soccorso, sono individuati i requisiti del personale dell'autoambulanze;

     b) tabella n. 2 con la quale, in relazione alle predette tipologie, sono individuate le attrezzature e il materiale di cui ogni titolare del servizio deve essere dotato.

     2. Le disposizioni contenute nelle tabelle di cui al comma 1. approvate dal Consiglio regionale hanno carattere prescrittivo.

 

     Art. 9. Tasse sulle concessioni regionali.

     1. Ai provvedimenti amministrativi, di cui all'art. 2, si applica la disciplina sulle concessioni regionali previste dalla legge regionale 15 maggio 1990, n. 54 e successive modificazioni.

     2. La tariffa da applicare è quella di cui al Decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, titolo I, numero 5, punto secondo.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1. e 2. non si applicano alle organizzazioni di volontariato per le quali il rilascio dell'autorizzazione al trasporto sanitario prevista dalla presente legge e l'adozione dei successivi provvedimenti di aggiornamento non sono soggetti a gravami di alcun genere.

 

     Art. 10. Norma transitoria.

     1. I soggetti che alla data di pubblicazione della presente legge gestiscono attività di trasporto sanitario sono tenuti a richiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 2 entro il 30 giugno 1996 [2].

     2. Al fine di fruire del temine previsto dal comma precedente i soggetti esercenti il trasporto sanitario alla data di entrata in vigore della presente legge devono, entro il termine perentorio di 90 giorni, comunicare alla unità sanitaria locale competente per territorio:

     a - le generalità del titolare della attività;

     b - la sede principale e le eventuali sedi secondarie;

     c - il tipo di trasporto sanitario esercitato;

     d - l'elenco delle autoambulanze utilizzate per il trasporto;

     e - la dotazione del personale dipendente o a rapporto libero professionale e - ove si tratti di associazione di volontariato - del personale volontario.

     3. I soggetti già convenzionati con le unità sanitarie locali alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'obbligo del primo comma, non sono tenuti ad effettuare la notifica prevista dal comma precedente.

     4. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti specifici, di cui alla tabella 1 prevista ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a, relativamente al personale non medico con specifico addestramento nell'attività di primo soccorso già in servizio alla data del 28 febbraio 1995 presso le organizzazioni del volontariato, le stesse notificano entro il termine perentorio del 30 giugno 1995 alla unità sanitaria locale competente per territorio i nominativi dei volontari in possesso di attestato di frequenza e superamento di apposito corso svolto dalle associazioni medesime [2].

     5. Fino all'entrata in vigore della disciplina nazionale in materia di requisiti tecnici delle autoambulanze, anche per il «soccorso avanzato» secondo le caratteristiche strutturali simili a quelle in uso nei Paesi C.E.E., i mezzi di soccorso gestiti dagli Enti di cui all'art. 1, comma 2., nonché il relativo personale addetto agli stessi, quando l'attività è svolta e disciplinata in esecuzione di un atto convenzionale con la Regione o con le Unità sanitarie locali, devono possedere i requisiti previsti dalla presente legge.

     6. L'unità sanitaria locale competente per territorio accerta la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti commi.

 

 

 


[1] La presente legge è stata abrogata dall'art. 10 della L.R. 22 maggio 2001, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 10 della L. 25/2001.

[2] Comma così sostituito con art. unico L.R. 11 febbraio 1995, n. 15.

[2] Comma così sostituito con art. unico L.R. 11 febbraio 1995, n. 15.