Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera |
Data: | 21/12/1992 |
Numero: | 58 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto della legge. |
Art. 2. Competenze del Sindaco. |
Art. 3. Domande di autorizzazione. |
Art. 4. Requisiti dei depositi. |
Art. 5. Requisiti dei locali di vendita al dettaglio e delle relative attrezzature. |
Art. 5 bis. Decongelamento dei prodotti in deposito o in esercizi di vendita al dettaglio. |
Art. 6. Requisiti delle attrezzature adibite alla vendita ambulante e dei locali per la rimessa delle attrezzature e per la conservazione dei prodotti. |
Art. 7. Vendita ambulante in posto non fisso - Calendario ed itinerario di vendita. |
Art. 8. Attività esistenti. |
Art. 9. Vendita dei prodotti ittici nelle macellerie. |
Art. 10. Controlli sanitari nei mercati ittici all'ingrosso. |
Art. 11. Registro di carico. |
Art. 12. Impianti di acquacoltura. |
Art. 13. 1. Chiunque eserciti una delle attività di cui all'art. 2 della presente legge senza aver ottenuto apposita autorizzazione sanitaria, è sottoposto al pagamento di una sanzione amministrativa [...] |
§ 3.1.81 - L.R. 21 dicembre 1992, n. 58.
Norme in materia di vigilanza e controllo igienico, sanitario ed annonario del prodotti ittici.
(B.U. 28 dicembre 1992, n. 73).
Art. 1. Oggetto della legge.
La presente legge disciplina la vigilanza ed il controllo igienico- sanitario e merceologico-annonario sulla produzione, trasformazione e commercio dei prodotti alimentari della pesca, esercitata dal Sindaco e dalle Unità Sanitarie Locali, tramite il Servizio Attività Veterinarie, ai sensi della
Art. 2. Competenze del Sindaco.
1. Sono soggetti ad autorizzazione sanitaria da parte del Sindaco, previo parere del Servizio Attività Veterinarie e, per quanto di competenza, del Servizio Igiene prevenzione ed attività sanitarie di comunità o Sanità pubblica e tutela dell'ambiente la utilizzazione dei locali e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento di una delle seguenti attività concernenti i prodotti alimentari della pesca:
a) deposito non all'ingrosso, separato dall'esercizio di vendita al dettaglio [1];
b) vendita al dettaglio;
c) vendita ambulante a posto fisso o non fisso.
2. Sono altresì sottoposte ad autorizzazione sanitaria le modifiche dei locali e la modifica o la sostituzione anche parziale delle attrezzature di cui al precedente comma.
3. Eventuali variazioni della titolarità dell'esercizio devono essere comunicate entro 30 giorni dall'avvenuta variazione alla competente autorità ai fini della modificazione dell'autorizzazione precedentemente rilasciata.
4. Il Sindaco del Comune ove sono ubicati i locali è competente al rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2; nei casi in cui dette autorizzazioni riguardino la vendita ambulante a posto non fisso la competenza spetta al Sindaco del luogo di residenza anagrafica del richiedente.
5. Il Sindaco, ove adotti un provvedimento non conforme al parere o alla proposta trasmessagli, ne dà comunicazione all'Organo gestionale dell'Unità sanitaria locale e al Dirigente del Servizio interessato.
Art. 3. Domande di autorizzazione.
1. Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente art. 2 devono contenere i seguenti elementi:
a) il nome o la ragione sociale dell'esercente l'attività;
b) l'ubicazione del deposito, dell'esercizio di vendita o dei locali di rimessa delle attrezzature;
c) (Abrogata) [2].
1 bis. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve altresì contenere l'indicazione dello stato fisico dei prodotti della pesca che si intendono vendere o tenere in deposito. A questo fine deve essere indicato se la vendita o il deposito riguardano prodotti freschi, congelati, decongelati o trasformati (cotti, affumicati, salati, essiccati, marinati) all'origine. Per i prodotti decongelati deve essere specificato se il decongelamento viene effettuato nell'esercizio oggetto della richiesta di autorizzazione [3].
2. Alle domande devono inoltre essere allegate:
a) pianta planimetrica dei locali, in scala non superiore a 1:500;
b) descrizione degli impianti e delle attrezzature;
c) descrizione dell'impianto di approvvigionamento idrico, documentazione concernente l'idoneità della rete di distribuzione, nonchè documentazione sulla potabilità dell'acqua quando l'approvvigionamento non avvenga da acquedotto pubblico;
d) descrizione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;
e) descrizione dei sistemi scelti per garantire la salubrità e la conservazione delle sostanze alimentari.
Art. 4. Requisiti dei depositi.
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2 i locali utilizzati per il deposito devono corrispondere al seguenti requisiti:
- essere sufficientemente ampi in modo da evitare l'ingombro delle attrezzature e l'affollamento del personale con una apposita zona opportunamente protetta, posta a congrua distanza dagli eventuali locali di manipolazione e vendita, dove siano collocati i contenitori dei rifiuti;
- areati e con sufficiente illuminazione naturale o artificiale;
- i pavimenti e le pareti fino all'altezza di due metri devono essere impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili; i pavimenti devono essere dotati di chiusino idraulico [4].
2. I locali di deposito devono inoltre essere dotati:
- di celle frigorifere con superfici lavabili e disinfettabili, mantenute in perfette condizioni igieniche, che assicurino una temperatura non superiore a -20°C per i prodotti congelati e non superiori a +4°C per i prodotti freschi; umidità relativa di circa l'85% ed idonea circolazione d'aria; le celle per i prodotti congelati devono essere dotate di termografi i cui grafici devono essere conservati per almeno un mese [4];
- di dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori ed altri animali nocivi;
- di abbondante disponibilità di acqua potabile.
Art. 5. Requisiti dei locali di vendita al dettaglio e delle relative attrezzature.
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2 i locali utilizzati per la vendita al dettaglio devono essere dotati dei seguenti requisiti:
- essere ben areati e sufficientemente spaziosi;
- avere il pavimento e le pareti, fino all'altezza di due metri, impermeabili, lavabili e disinfettabili nonché le porte in materiale inalterabile, facili da pulire [5];
- essere dotati di abbondante acqua potabile con comando non manuale; l'acqua di lavaggio del pavimento deve essere convogliata in apposito pozzetto grigliato, munito di valvola idraulica;
- avere dispositivi anti-mosche e contenitori per rifiuti con coperchio a comando a pedale.
2. I locali devono inoltre essere dotati:
- di banchi frigoriferi per l'esposizione e la vendita, che garantiscano il mantenimento delle temperature non superiori a + 4°C per i prodotti ittici freschi ed a - 18°C per quelli congelati e dotati di vetro di protezione atto ad impedire il contatto e la manipolazione da parte del pubblico;
- di cella frigorifera idonea per la conservazione dei prodotti ittici alla temperatura prevista al precedente alinea e dotata di termometro con lettura all'esterno della cella stessa;
- di piano di lavoro per l'eviscerazione ed il sezionamento dei prodotti costruito in materiale idoneo a venire a contatto con gli alimenti, lavabile e disinfettabile;
- di servizi igienici, separati dal locale di vendita da antibagno, con lavandino erogante acqua potabile con rubinetto con comando non manuale, distributore semiautomatico di sapone, asciugamani a perdere e di relativo raccoglitore munito di coperchio con comando a pedale.
Art. 5 bis. Decongelamento dei prodotti in deposito o in esercizi di vendita al dettaglio.
1. Nel caso in cui il decongelamento di molluschi cefalopodi venga effettuato in uno degli esercizi di cui agli artt. 4 e 5, i locali devono essere dotati di un apposito reparto adibito a tale attività, dotato di vasche in acciaio inox con acqua corrente potabile. Tutte le altre specie ittiche devono essere decongelate in un frigorifero a temperatura non superiore a + 4°C [6].
Art. 6. Requisiti delle attrezzature adibite alla vendita ambulante e dei locali per la rimessa delle attrezzature e per la conservazione dei prodotti.
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2, le attrezzature utilizzate per la vendita ambulante devono essere dotate:
- di banco di vendita solidamente costruito ed interamente rivestito in materiale impermeabile, lavabile, disinfettabile e tale da consentire l'eventuale deflusso dell'acqua di fusione del ghiaccio che non deve essere versata sul suolo; la superficie del banco destinata a venire a contatto con gli alimenti deve essere realizzata con materiali idonei. Il banco deve essere dotato di vetrina refrigerata che consenta il mantenimento delle temperature di cui al primo alinea del secondo comma dell'art. 5 e che protegga gli alimenti da ogni eventuale insudiciamento o da contatti e manipolazioni da parte del pubblico [7];
- di zona destinata alla toelettatura dei prodotti, distinta dal banco di vendita, munita di lavello con comando non manuale, di piano di lavoro e di contenitori per i rifiuti con coperchio a comando a pedale e sacchi a perdere.
2. Le attrezzature di cui al precedente comma devono essere dotate di copertura idonea per la protezione dei prodotti dall'azione degli agenti atmosferici ed essere fornite di acqua potabile.
3. Il locale per la rimessa della attrezzatura deve essere sufficientemente ampio, luminoso, areato ed avere il pavimento e le pareti, fino all'altezza di due metri, impermeabili, lavabili e disinfettabili. Deve essere dotato di acqua potabile per la pulizia di tutte le attrezzature di vendita. Quando nel locale avviene la conservazione del prodotto deve essere in esso installata idonea cella frigorifera.
4. I venditori ambulanti che non dispongono di locali propri per la rimessa delle attrezzature e per la conservazione dei prodotti, al momento della presentazione della domanda di cui all'art. 3, indicano il luogo nel quale intendono effettuare tali operazioni, allegando documentazione da cui risulti l'autorizzazione del proprietario all'utilizzazione dei locali e delle attrezzature [8].
Art. 7. Vendita ambulante in posto non fisso - Calendario ed itinerario di vendita.
1. Ai fini di un corretto esercizio dei controlli sanitari, chi esercita vendita ambulante a posto non fisso deve comunicare, al momento del rilascio della autorizzazione, al Sindaco del Comune in cui risiede ed alla Unità Sanitaria Locale di appartenenza un calendario di vendita di massima. Devono essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali variazioni a detto calendario.
2. Se la vendita ambulante a posto non fisso viene effettuata al di fuori del territorio della Unità Sanitaria Locale di residenza, quest'ultima, al fine di consentire la vigilanza da parte del servizio attività veterinarie delle Unità Sanitarie Locali competenti, invia loro sia copia del calendario che dell'itinerario di vendita [9].
3. Gli ambulanti provenienti da altre Regioni devono dotarsi di una attestazione di idoneità delle attrezzature di vendita, rilasciata da una delle Unità Sanitarie Locali della Regione Toscana nella quale l'attività è esercitata. Tale attestazione ha validità di due anni [9].
Art. 8. Attività esistenti.
1. I titolari di attività di cui all'art. 2, già in esercizio, devono entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge presentare domanda di autorizzazione al Sindaco competente per territorio, con i contenuti e gli allegati previsti dall'art. 3.
2. L'autorizzazione, nel caso in cui la struttura o l'esercizio non sia in possesso di uno o più requisiti previsti dalla presente legge, può avere carattere provvisorio. In tal caso, il Sindaco stabilisce gli adempimenti necessari per la regolarizzazione nonché i termini entro i quali gli adeguamenti devono essere realizzati. Tali termini non possono comunque essere posti oltre il 31 maggio 1995 [1]0.
3. Il Sindaco, scaduto il termine di cui al precedente comma, dispone una ispezione tecnica da parte dei competenti servizi della Unità Sanitaria Locale. Nel caso in cui gli adeguamenti prescritti siano stati realizzati rilascia l'autorizzazione definitiva; in caso contrario revoca l'autorizzazione provvisoria e dispone la sospensione dell'attività fino all'avvenuta regolarizzazione.
4. Gli esercizi di vendita al dettaglio, già esistenti al momento di entrata in vigore della presente legge che ne formulino espressa richiesta nella domanda di autorizzazione, possono essere esentati dal possesso del requisito dei servizi igienici, previsti dal secondo comma dell'art. 5, quando venga accertata l'impossibilità di adeguamento, causata da insuperabili motivi di ordine tecnico.
E' fatto comunque salvo l'obbligo della presenza di un lavandino erogante acqua potabile con rubinetto avente comando non manuale, distributore semiautomatico di sapone, asciugamani a perdere e di relativo raccoglitore munito di coperchio con comando a pedale.
Art. 9. Vendita dei prodotti ittici nelle macellerie.
1. La utilizzazione dei locali, degli impianti e delle attrezzature destinati alla vendita promiscua dei prodotti ittici nelle macellerie è autorizzata dal Sindaco, previo parere del servizio attività veterinarie della U.S.L. competente per territorio. Non è soggetta a tale autorizzazione la vendita di prodotti trasformati e congelati, preconfezionati in imballaggi ermetici [1]1.
2. Il Sindaco, ove adotti un provvedimento non conforme al parere o alla proposta trasmessagli, ne dà comunicazione all'Organo gestionale dell'Unità sanitaria locale e al Dirigente del Servizio interessato.
3. I titolari di attività già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge soggiacciono al regime autorizzativo di cui al precedente art. 8.
Art. 10. Controlli sanitari nei mercati ittici all'ingrosso.
1. Nei mercati ittici all'ingrosso il controllo igienico sanitario e merceologico-annonario di partite di prodotti ittici, non già precedentemente controllate in altra sede, è attestato da apposito certificato rilasciato dal Servizio attività veterinarie competente, da redigersi in conformità alle disposizioni dettate in proposito dalla Giunta regionale.
Art. 11. Registro di carico.
1. Al fine di identificare sollecitamente le specie di prodotti ittici per le quali siano necessari accertamenti sanitari, nei depositi di prodotti ittici congelati, anche se esercitano la vendita al dettaglio, deve essere compilato, a cura del gestore un registro di carico delle partite da redigersi in conformità alle disposizioni dettate in proposito dalla Giunta regionale.
Art. 12. Impianti di acquacoltura.
1. I gestori di impianti di acquacoltura già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, entro 90 giorni dalla stessa data, dare comunicazione delle attività svolte al Sindaco del Comune dove è ubicato l'impianto, specificando l'indirizzo produttivo, le specie allevate e le caratteristiche tecnico-costruttive dell'impianto.
1. Chiunque eserciti una delle attività di cui all'art. 2 della presente legge senza aver ottenuto apposita autorizzazione sanitaria, è sottoposto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 250.000 a L. 1.500.000. L'autorità competente dispone altresì la chiusura dei locali che non potranno essere riaperti se non previa acquisizione dell'autorizzazione.
2. Chiunque effettui una modifica dei locali o la sostituzione anche parziale delle attrezzature senza l'autorizzazione di cui al secondo comma dell'art. 2 è sottoposto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 1.200.000.
3. Quando vengono meno uno o più requisiti o condizioni in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione sanitaria, il titolare della stessa è sottoposto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 150.000 a L. 900.000. L'autorità competente diffida inoltre il titolare ad eliminare le irregolarità entro congruo termine, comunque non superiore a sei mesi, scaduto il quale senza che gli adempimenti siano stati effettuati, dispone comunque la sospensione dell'autorizzazione fino all'avvenuta regolarizzazione.
4. Chiunque effettui la vendita dei prodotti ittici all'ingrosso senza essere in possesso del certificato di cui all'art. 10 è sottoposto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 600.000.
5. Chiunque violi le disposizioni di cui agli artt. 2, terzo comma, 7, 12, della presente legge è sottoposto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 300.000.
6. Per l'applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge si procede ai sensi della
7. I proventi relativi alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo competono alla Regione.
[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 della
[2] Lettera abrogata dall'art. 2 della
[3] Comma inserito dall'art. 2 della
[4] Alinea così sostituito dall'art. 3 della
[4] Alinea così sostituito dall'art. 3 della
[5] Alinea così sostituito dall'art. 4 della
[6] Articolo aggiunto dall'art. 5 della
[7] Alinea così sostituito dall'art. 6 della
[8] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[9] Comma aggiunto dall'art. 7 della
[9] Comma aggiunto dall'art. 7 della
[1]10 Comma così sostituito dall'art. 8 della
[1]11 Comma così sostituito dall'art. 9 della