§ 3.1.79 - L.R. 3 settembre 1992, n. 48.
Disciplina transitoria del controllo sugli atti delle UU.SS.LL.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:03/09/1992
Numero:48

§ 3.1.79 - L.R. 3 settembre 1992, n. 48. [1]

Disciplina transitoria del controllo sugli atti delle UU.SS.LL.

(B.U. 29 ottobre 1992, n. 61).

 

(L'art. 39 della L.R. 2 gennaio 1995, n. 1 dispone che la presente legge è abrogata, salvo gli articoli 7, 8 e 9, che restano in vigore fino all'approvazione della legge regionale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c) della legge regionale 29 giugno 1994, n. 49).

 

     Articolo 7. Comunicazione e trasmissione degli atti.

     1. Gli atti di cui alla presente legge possono essere trasmessi e comunicati, in quanto necessario e compatibile con le relative finalità, tramite telegramma, messaggio facsimile o comunque per scritto con qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

     2. Gli atti trasmessi o comunicati ai sensi del precedente comma sono poi inviati ai destinatari, in originale o in copia autentica, nei successivi 10 giorni.

 

     Articolo 8. Pubblicità degli atti. [2]

 

     Articolo 9. Funzioni del collegio dei revisori dei conti. [3]

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 30 settembre 1998, n. 72.

[3] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 30 settembre 1998, n. 72.