§ 3.1.5 - L.R. 3 febbraio 1975, n. 10.
Norme transitorie per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera e per l'iscrizione nei ruoli dei soggetti non assistibili da enti o casse mutue.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:03/02/1975
Numero:10


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 10 gennaio 1975 la Regione, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 386 del 17 agosto 1974, eroga l'assistenza ospedaliera a tutti i cittadini italiani e stranieri presenti nel [...]
Art. 2.      La Regione eroga l'assistenza ospedaliera avvalendosi degli enti ospedalieri esistenti nel territorio regionale. La Giunta regionale stipula altresì convenzioni con cliniche ed istituti [...]
Art. 3.      L'assistenza ospedaliera è erogata in forma diretta, gratuita e senza limiti di durata agli iscritti ad enti anche previdenziali che gestiscono forme di assistenza contro le malattie, nonché a [...]
Art. 4.  (Omissis)
Art. 5.      L'assistenza ospedaliera dei cittadini che non rientrino in alcuna delle categorie indicate all'art. 3 è assicurata dalla Regione dietro pagamento delle relative prestazioni da parte [...]
Art. 6.      Gli enti ospedalieri hanno l'obbligo di ricoverare gratuitamente i cittadini che siano in grado di comprovare l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 3.
Art. 7.      Sulla necessità del ricovero negli enti ospedalieri decidono i servizi sanitari di accettazione avvalendosi dei mezzi diagnostici necessari e della documentazione sanitaria in possesso [...]
Art. 8.      Per i soggetti indicati all'art. 3, la Regione assume a suo carico la spesa delle cure mediche, chirurgiche e farmacologiche nonché di ogni altro trattamento necessario nel corso della degenza.
Art. 9.      Ove il ricovero dei soggetti di cui all'art. 3 sia causato da infermità e lesioni attribuibili alla responsabilità di terzi, l'ente ricoverante notifica al responsabile ed al suo eventuale [...]
Art. 10.      Gli enti di cui all'art. 2, hanno l'obbligo di comunicare al competente ente gestore di assistenza malattia il nominativo, la data del ricovero con la relativa diagnosi e, al termine della [...]
Art. 11.      L'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione in istituti, enti e case di cura private convenzionati a norma dell'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, è regolata dalle rispettive [...]
Art. 12.      Ai sensi dell'art. 18, 3° comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, la Regione subentra alle convenzioni di cui all'art. 2, 1° e 2° comma, in atto alla data dell'11 luglio 1974, che siano state [...]
Art. 13.      Gli enti ed istituti di cui all'art. 2 della presente legge, nonché le case di cura private convenzionate, hanno l'obbligo di trasmettere alla Giunta regionale notizie e dati statistici [...]
Art. 14.      I cittadini residenti in Toscana non assistibili da enti o casse mutue anche aziendali, nè assistibili a carico dei Comuni, possono ottenere l'assistenza ospedaliera con l'iscrizione in apposito [...]
Art. 15.      La domanda di iscrizione al ruolo regionale è indirizzata al Presidente della Giunta regionale ed è redatta su apposito modulo. Ad essa dovrà essere allegato il certificato di residenza.
Art. 16.      Il ruolo regionale è distinto in ruoli compilati per Comuni di residenza. Per ciascun iscritto devono essere indicati: nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, importo delle rate [...]
Art. 17.      La cancellazione anticipata dal ruolo è effettuata su richiesta dell'iscritto o degli aventi causa o d'ufficio, quando si configurino le seguenti condizioni:
Art. 18.      Per il rilascio delle autorizzazioni e per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui ai commi 2° e 5° dell'art. 11 relativamente agli istituti, enti e case di cura private convenzionate, la [...]
Art. 19.      Gli uffici dei Comuni saranno utilizzati, ai sensi dell'art. 67 dello Statuto, sulla base di accordi fra la Giunta regionale e gli enti interessati.
Art. 20.      Per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente art. 18 è autorizzata la spesa annua di L. 200 milioni da ripartirsi fra i Comuni, nel primo anno di applicazione della presente legge, a [...]
Art. 21.      La Giunta presenta annualmente al consiglio regionale una relazione contenente i dati informativi e statistici sull'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge, nonché tutti gli [...]
Art. 22.      Copia delle autorizzazioni e di ogni altra informazione o elaborazione statistica sulla erogazione del servizio è trasmessa alla Giunta regionale, secondo le indicazioni da essa fornite.
Art. 23.      La Giunta regionale nei limiti del contingente del personale comandata dagli enti e casse mutue di malattia in applicazione dell'art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386, provvederà ad [...]
Art. 24.      Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste complessivamente in L. 200 milioni, si farà fronte per l'esercizio 1975 con i fondi appositamente stanziati al capitolo [...]


§ 3.1.5 - L.R. 3 febbraio 1975, n. 10. [1]

Norme transitorie per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera e per l'iscrizione nei ruoli dei soggetti non assistibili da enti o casse mutue.

 

Art. 1.

     A decorrere dal 10 gennaio 1975 la Regione, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 386 del 17 agosto 1974, eroga l'assistenza ospedaliera a tutti i cittadini italiani e stranieri presenti nel territorio della Toscana, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

 

     Art. 2.

     La Regione eroga l'assistenza ospedaliera avvalendosi degli enti ospedalieri esistenti nel territorio regionale. La Giunta regionale stipula altresì convenzioni con cliniche ed istituti universitari, con istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, con istituti ed enti, di cui all'art. 1, penultimo comma della legge 12 febbraio 1968, n. 132 ed alla legge 26 novembre 1973, n. 817.

     In applicazione dell'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, le convenzioni con le case di cura private potranno essere stipulate ove si determinino condizioni di necessità in rapporto ad esigenze di assistenza ospedaliera che non possono essere soddisfatte da enti ospedalieri, purché le loro strutture siano idonee ad assicurare adeguate cure mediche, chirurgiche e farmacologiche e i necessari accertamenti diagnostici.

     Quanto prescritto dalla presente legge per gli enti ospedalieri si applica anche alle I.P.A.B. classificate infermerie ai sensi del R.D. 30 settembre 1938, n. 1631, che svolgono attività di assistenza ospedaliera.

 

     Art. 3.

     L'assistenza ospedaliera è erogata in forma diretta, gratuita e senza limiti di durata agli iscritti ad enti anche previdenziali che gestiscono forme di assistenza contro le malattie, nonché a casse mutue anche aziendali, comunque denominate o strutturate, ai rispettivi familiari che ne abbiano titolo, ai non abbienti assistibili a carico dei Comuni e agli iscritti nei ruoli regionali di cui all'art. 14 della presente legge ed all'art. 13 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

     Uguale diritto compete ai cittadini stranieri secondo le disposizioni di legge vigenti.

     L'assistenza ospedaliera è altresì assicurata, nelle forme di cui al 1° comma, ai cittadini italiani che abbiano diritto al ricovero ospedaliero in forma indiretta, in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue di malattia.

 

     Art. 4. (Omissis) [2]

 

     Art. 5.

     L'assistenza ospedaliera dei cittadini che non rientrino in alcuna delle categorie indicate all'art. 3 è assicurata dalla Regione dietro pagamento delle relative prestazioni da parte dell'interessato.

     I criteri relativi al costo delle prestazioni sono determinati annualmente con deliberazione della Giunta regionale, in rapporto al costo medio presunto dalla degenza giornaliera in classe comune.

     L'ente ricoverante addebita all'interessato il costo delle prestazioni indicate al precedente comma, il cui importo è da versare all'ente medesimo. In caso di inadempienza l'ente darà corso, nei confronti dell'interessato, alla procedura di cui al T.U. 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 6.

     Gli enti ospedalieri hanno l'obbligo di ricoverare gratuitamente i cittadini che siano in grado di comprovare l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 3.

     In carenza di idonea documentazione l'accesso gratuito alle cure ospedaliere potrà essere assicurato previa dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, rilasciata all'ente di ricovero dall'interessato o da un suo familiare, sotto la propria responsabilità.

     La mancata prova dell'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 3 non può comunque consentire il rifiuto delle prestazioni ospedaliere d'urgenza. In tal caso, gli accertamenti in ordine al diritto della gratuità delle prestazioni, sono effettuati successivamente al ricovero.

     Gli enti ricoveranti devono registrare gli estremi della documentazione prodotta.

 

     Art. 7.

     Sulla necessità del ricovero negli enti ospedalieri decidono i servizi sanitari di accettazione avvalendosi dei mezzi diagnostici necessari e della documentazione sanitaria in possesso dell'interessato. Qualora non si evidenzino condizioni di urgenza, i servizi sanitari di accettazione dovranno stabilire la data di ammissione tenuto conto della disponibilità di posti letto.

 

     Art. 8.

     Per i soggetti indicati all'art. 3, la Regione assume a suo carico la spesa delle cure mediche, chirurgiche e farmacologiche nonché di ogni altro trattamento necessario nel corso della degenza.

     Sono a carico dei ricoverati di cui agli artt. 3 e 5:

     a) gli oneri differenziali conseguenti a forme supplementari di conforto ambientale offerte dagli enti ospedalieri;

     b) i compensi per prestazioni libero professionali eventualmente spettanti a norma delle vigenti disposizioni.

     Gli oneri conseguenti alla richiesta di trattamento differenziale e quelli relativi a prestazioni libero professionali sono deliberati dall'ente ospedaliero ed i relativi proventi sono iscritti in bilancio. Di tale deliberazione deve essere data notizia all'interessato all'atto del ricovero.

     Gli oneri di cui ai punti a) e b) devono essere addebitati solo nei limiti in cui l'interessato ne abbia effettivamente usufruito.

 

     Art. 9.

     Ove il ricovero dei soggetti di cui all'art. 3 sia causato da infermità e lesioni attribuibili alla responsabilità di terzi, l'ente ricoverante notifica al responsabile ed al suo eventuale assicuratore, in quanto conosciuti, l'avvenuto ricovero e la dimissione nonché l'importo dovuto per il periodo di degenza, con invito ad effettuarne il pagamento alla Regione.

     La notifica in ogni caso deve essere inviata alla Giunta regionale che esercita l'azione di rivalsa.

 

     Art. 10.

     Gli enti di cui all'art. 2, hanno l'obbligo di comunicare al competente ente gestore di assistenza malattia il nominativo, la data del ricovero con la relativa diagnosi e, al termine della degenza, la data di dimissione del ricoverato ove si configuri il diritto all'indennità economica di malattia per quest'ultimo.

 

     Art. 11.

     L'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione in istituti, enti e case di cura private convenzionati a norma dell'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, è regolata dalle rispettive convenzioni. I ricoveri dei cittadini di cui all'art. 3 in istituti, enti e case di cura convenzionati, devono essere preventivamente autorizzati alla Regione.

     Tali autorizzazioni sono concesse a tutti gli aventi diritto solo per il ricovero in case di cura e istituti convenzionati con la Regione toscana e per quelle attività che risultino formalmente convenzionate, in base ad elenchi redatti dalla Giunta regionale.

     Devono altresì essere autorizzati dalla Regione i ricoveri di cui al 1° comma dell'art. 4.

     Istituti, enti e case di cura convenzionati hanno l'obbligo di notificare entro tre giorni alla Giunta regionale l'avvenuto ricovero.

     La Regione esercita il controllo sulla necessità del ricovero e sulla sua durata.

 

     Art. 12.

     Ai sensi dell'art. 18, 3° comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, la Regione subentra alle convenzioni di cui all'art. 2, 1° e 2° comma, in atto alla data dell'11 luglio 1974, che siano state regolarmente approvate con decreto del medico provinciale o della Regione.

     Le convenzioni fra case di cura private ed enti mutualistici, prive dei requisiti di cui al comma precedente rimangono in vigore fino a conferma da parte della Giunta regionale e comunque non oltre il 30 giugno 1975, ove i requisiti tecnici e costruttivi, le attrezzature, i servizi, il personale, siano tali da assicurare un'adeguata assistenza sanitaria e da garantire il soddisfacimento degli impegni convenzionali.

     Le convenzioni devono altresì prevedere l'accesso gratuito all'assistenza ospedaliera, salvo trattamenti supplementari di conforto ambientale in conformità con quanto previsto all'art. 8.

     Alla stipula di nuove convenzioni, alla modifica ed alla conferma di quelle in atto provvede il presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima, dandone comunicazione alla competente commissione consiliare.

 

     Art. 13.

     Gli enti ed istituti di cui all'art. 2 della presente legge, nonché le case di cura private convenzionate, hanno l'obbligo di trasmettere alla Giunta regionale notizie e dati statistici richiesti da quest'ultima, secondo le modalità di registrazione ed elaborazione da essa indicate.

 

     Art. 14.

     I cittadini residenti in Toscana non assistibili da enti o casse mutue anche aziendali, nè assistibili a carico dei Comuni, possono ottenere l'assistenza ospedaliera con l'iscrizione in apposito ruolo regionale.

     Tale iscrizione comporta il pagamento, per un periodo minimo di tre anni, di una quota pari alla spesa media capitaria annua rilevata dall'I.N.A.M. per l'anno 1974, maggiorata o ridotta per gli anni successivi di una percentuale pari alle variazioni del costo medio della degenza verificatesi nella Regione Toscana con riferimento all'anno precedente.

     Tale quota è determinata annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

     La quota di iscrizione è riscossa dall'esattore comunale col sistema della riscossione delle imposte dirette.

     L'assistenza ospedaliera è erogata ai richiedenti dal giorno della presentazione della domanda di iscrizione. La iscrizione decorre agli effetti del pagamento della quota e del compimento del periodo minimo di iscrizione dal 1° gennaio dell'anno in corso, salvo che il richiedente risulti precedentemente iscritto nello stesso anno ad ente gestore di assistenza malattia nel qual caso tali ultimi effetti decorrono dalla scadenza della prima rata successiva alla data di presentazione della domanda.

     Per i lavoratori stagionali all'estero, che rientrano nel territorio nazionale, la quota di iscrizione è commisurata al periodo medio di permanenza nel territorio nazionale della categoria cui appartiene il beneficiario. Per detti lavoratori la iscrizione nel ruolo regionale è operante soltanto per tale periodo.

     Agli iscritti nel ruolo di cui al 1° comma la Giunta regionale rilascia apposito documento comprovante il diritto all'assistenza ospedaliera gratuita.

 

     Art. 15.

     La domanda di iscrizione al ruolo regionale è indirizzata al Presidente della Giunta regionale ed è redatta su apposito modulo. Ad essa dovrà essere allegato il certificato di residenza.

Per i minori o gli interdetti, dovrà essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà o dal tutore.

     Della sua presentazione l'Amministrazione regionale rilascia ricevuta.

     La domanda può essere presentata anche agli enti ospedalieri della Toscana i quali cureranno il tempestivo inoltro alla Regione.

     Ove l'interessato ne sia impedito, la domanda può essere sottoscritta da un componente il nucleo familiare.

 

     Art. 16.

     Il ruolo regionale è distinto in ruoli compilati per Comuni di residenza. Per ciascun iscritto devono essere indicati: nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, importo delle rate bimestrali, nonché il riepilogo generale.

     I ruoli di iscrizione per Comuni di residenza, vistati dal presidente della Giunta regionale, sono resi esecutivi dall'Intendente di finanza e, previa apposita convenzione, trasmessi all'esattore competente per territorio per la riscossione con le modalità ed i privilegi di cui ai DD.RR. 29 settembre 1973, n. 602 e n. 603.

     Le relative entrate sono versate al bilancio dello Stato per l'assegnazione al Fondo ospedaliero nazionale.

 

     Art. 17.

     La cancellazione anticipata dal ruolo è effettuata su richiesta dell'iscritto o degli aventi causa o d'ufficio, quando si configurino le seguenti condizioni:

     a) acquisizione del diritto alle prestazioni sanitarie da parte di un ente o cassa mutua;

     b) acquisizione del diritto alle prestazioni ospedaliere gratuite perché non abbiente;

     c) decesso dell'iscritto.

     Tale cancellazione dà diritto al recupero delle somme eventualmente già versate per i bimestri successivi alla data nella quale è disposta.

 

     Art. 18.

     Per il rilascio delle autorizzazioni e per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui ai commi 2° e 5° dell'art. 11 relativamente agli istituti, enti e case di cura private convenzionate, la Regione si avvale degli uffici dei Comuni nel cui territorio tali strutture sono ubicate. Ad essi è effettuata la notificazione di cui al 4° comma dell'art. 11.

     Per il rilascio delle autorizzazioni di cui al 3° comma dell'art. 11, la Regione si avvale degli uffici dei Comuni nel cui territorio è ubicata la casa di cura non convenzionata; per il rilascio delle autorizzazioni relative ai ricoveri in case di cura di altre Regioni, non convenzionate con le Amministrazioni regionali di competenza, la Regione si avvale degli uffici del Comune capoluogo della Provincia di residenza.

     La Regione si avvale degli uffici dei Comuni per l'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 14, 15, 16 e 17 per quanto attiene la richiesta di iscrizione al ruolo regionale, il rilascio di apposito documento comprovante il diritto all'assistenza, il rilascio di ricevuta attestante la presentazione della domanda, la compilazione dei ruoli esattoriali, la cancellazione dal ruolo regionale in conformità con quanto previsto dall'art. 17, l'iscrizione o cancellazione dei non abbienti.

     Il Comune provvede a trasmettere i ruoli esattoriali e le eventuali variazioni agli elenchi degli aventi diritto alla Giunta regionale.

 

     Art. 19.

     Gli uffici dei Comuni saranno utilizzati, ai sensi dell'art. 67 dello Statuto, sulla base di accordi fra la Giunta regionale e gli enti interessati.

     Nell'esercizio delle funzioni di cui al 2° e 3° comma dell'art. 11, i Comuni autorizzando il ricovero dovranno valutarne la sua necessità e stabilirne la durata media prevedibile in rapporto all'affezione causa del ricovero medesimo.

     I Comuni. nell'esercitare il controllo di cui all'art. 11, ultimo comma, dovranno accertare l'effettiva erogazione delle prestazioni nei tempi e con le modalità indicati nell'autorizzazione e negli impegni convenzionali assunti dall'istituto o casa di cura privata.

 

     Art. 20.

     Per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente art. 18 è autorizzata la spesa annua di L. 200 milioni da ripartirsi fra i Comuni, nel primo anno di applicazione della presente legge, a consuntivo sulla base di elenchi semestrali trasmessi dai Comuni alla Regione e contenenti l'indicazione analitica delle spese sostenute compresi gli oneri aggiuntivi.

     La Giunta regionale è autorizzata, per il primo anno di entrata in vigore della presente legge, ad anticipare le spese da sostenersi da parte dei Comuni nella misura del 50% della somma di cui al precedente comma, salvo conguaglio a fine esercizio.

     Per gli anni successivi il finanziamento è fatto mediante versamento in acconto del 90% della spesa sostenuta nell'anno precedente, salvo conguaglio sulla base di elenchi annuali contenenti i dati di cui al 1° comma.

 

     Art. 21.

     La Giunta presenta annualmente al consiglio regionale una relazione contenente i dati informativi e statistici sull'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge, nonché tutti gli elementi che possono consentire al Consiglio la più completa valutazione dei risultati raggiunti.

 

     Art. 22.

     Copia delle autorizzazioni e di ogni altra informazione o elaborazione statistica sulla erogazione del servizio è trasmessa alla Giunta regionale, secondo le indicazioni da essa fornite.

     I Comuni trasmettono annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Giunta regionale, una relazione di attività riferita all'anno precedente con allegati gli eventuali prospetti di informazione e statistica predisposti dalla Giunta medesima.

 

     Art. 23.

     La Giunta regionale nei limiti del contingente del personale comandata dagli enti e casse mutue di malattia in applicazione dell'art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386, provvederà ad assegnare parte di tale personale ai Comuni per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 18.

 

     Art. 24.

     Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste complessivamente in L. 200 milioni, si farà fronte per l'esercizio 1975 con i fondi appositamente stanziati al capitolo 28200. L'onere derivante dalla presente legge per gli anni successivi farà carico al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] Articolo abrogato con L.R. 6 aprile 1993, n. 23.