Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, enti comprensoriali |
Data: | 21/06/2007 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 2. Sostituzione dell’articolo 2 nella l.r. 40/2001 |
Art. 3. Sostituzione dell’articolo 6 nella l.r. 40/2001 |
Art. 4. Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 40/2001 |
Art. 5. Inserimento dell’articolo 6 ter nella l.r. 40/2001 |
Art. 6. Inserimento dell’articolo 6 quater nella l.r. 40/2001 |
Art. 7. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 40/2001 |
Art. 8. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 40/2001 |
Art. 9. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 40/2001 |
Art. 10. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 40/2001 |
Art. 11. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 40/2001 |
Art. 12. Modifiche all’articolo 11 bis della l.r. 40/2001 |
Art. 13. Inserimento dell’articolo 11 ter nella l.r. 40/2001 |
Art. 14. Disposizioni transitorie e finali |
Art. 15. Abrogazioni |
§ 2.3.77 - L.R. 21 giugno 2007, n. 35.
Disposizioni per lo sviluppo della cooperazione tra enti locali. Modifiche alle leggi regionali 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).
(B.U. 2 luglio 2007, n. 18)
Art. 1. Inserimento dell’articolo 1 bis nella
1. Dopo l’articolo 1 della
“Art. 1 bis. Disciplina dello svolgimento delle funzioni associate
1. In caso di esercizio associato mediante delega o costituzione di ufficio comune, l’atto associativo individua la disciplina regolamentare locale applicabile per lo svolgimento della funzione o del servizio associati; in assenza, la disciplina regolamentare è adottata dall’ente locale delegato o presso il quale è costituito l’ufficio comune.”.
Art. 2. Sostituzione dell’articolo 2 nella
1. L’articolo 2 della
“Art. 2. Programma di riordino territoriale
1. Il programma di riordino territoriale individua i livelli ottimali previsti per l’esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi, ai fini dell’incentivazione di cui alla presente legge.
2. Ulteriori ambiti territoriali, per l’esercizio associato e l’incentivazione, possono essere individuati dal regolamento di cui all’articolo 11 ter.”.
Art. 3. Sostituzione dell’articolo 6 nella
1. L’articolo 6 della
“Art. 6. Modifiche dei livelli ottimali
1. L’individuazione di nuovi livelli ottimali o la modifica o la soppressione di livelli ottimali preesistenti è effettuata con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, a condizione che siano rispettati i criteri di cui all’articolo 3. La proposta della Giunta dà atto delle valutazioni dei comuni, delle comunità montane e delle province interessati, che si esprimono entro venti giorni dalla trasmissione della richiesta; la mancata espressione delle valutazioni nel termine indicato non impedisce l’adozione degli atti della Giunta e del Consiglio.
2. All’individuazione di nuovi livelli ottimali o alla modifica o alla soppressione di livelli ottimali preesistenti provvede direttamente la Giunta regionale, con deliberazione, se non risultano agli atti, nei termini di cui al comma 1, valutazioni negative di alcuno degli enti locali interessati. Il provvedimento è comunicato al Consiglio regionale e Consiglio delle autonomie locali.”.
Art. 4. Inserimento dell’articolo 6 bis nella
1. Dopo l’articolo 6 della
“Art. 6 bis. Conferenza del livello ottimale
1. Al fine di rafforzare la cooperazione istituzionale e la stabilità dei processi associativi tra i comuni, di semplificare i rapporti tra di loro e di concentrare le attività di indirizzo e coordinamento, in ciascun livello ottimale che ha ottenuto il contributo forfetario di cui all’articolo 9, comma 2, e nel quale sono in corso gestioni associate che prevedono la delega o la costituzione di uffici comuni, può essere costituita, con specifica convenzione, una conferenza del livello ottimale, composta dagli amministratori dei comuni e degli altri enti locali partecipanti alle gestioni associate.
2. La convenzione disciplina la composizione, anche variabile in ragione delle diverse gestioni associate, della conferenza e il suo funzionamento.
3. La convenzione può prevedere che, per le gestioni associate di cui al comma 1, alla conferenza siano assegnati, definendo le relative modalità di esercizio:
a) poteri di indirizzo e di coordinamento sull’organizzazione e lo svolgimento delle gestioni associate;
b) poteri di regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento delle gestioni associate, compreso l’utilizzo dei contributi regionali concessi ai sensi della presente legge;
c) poteri di interpretazione degli atti associativi e di risoluzione concordata delle controversie;
d) poteri di programmazione, promozione e sviluppo delle gestioni associate, comprese le attività connesse all’attuazione dell’articolo 11, comma 2 ter, e la possibilità di individuare, in accordo tra tutti gli enti partecipanti, un diverso ente presso cui è costituito l’ufficio comune e di attivare i livelli più avanzati di integrazione previsti dal singolo atto associativo.
4. Salvo che sia diversamente previsto, le disposizioni dell’atto associativo che costituisce la conferenza prevalgono sulle eventuali disposizioni contrastanti delle convenzioni, che prevedono la delega o la costituzione di uffici comuni, precedentemente stipulate per le singole gestioni associate; le convenzioni successive, per quanto da esse non espressamente previsto, sono integrate dalle disposizioni dell’atto associativo che costituisce la conferenza.
5. L’attivazione della conferenza del livello ottimale ai sensi del presente articolo non comporta l’attribuzione di indennità agli amministratori locali componenti la conferenza.”.
Art. 5. Inserimento dell’articolo 6 ter nella
1. Dopo l’articolo 6 bis della
“Art. 6 ter. Circondari
1. Ferme restando le disposizioni in materia di circondario previste dall’articolo 21 del
2. La convenzione stabilisce, tra l’altro:
a) le funzioni provinciali esercitate dal circondario, o i compiti ad esso attribuiti nell’ambito dello svolgimento di funzioni provinciali;
b) le modalità di svolgimento delle funzioni o dei compiti di cui alla lettera a), anche mediante delega, costituzione di uffici comuni, specifiche modalità di organizzazione degli uffici provinciali e degli altri enti locali;
c) la durata del rapporto convenzionale, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, le eventuali forme di indirizzo e coordinamento della provincia per l’esercizio delle funzioni provinciali attribuite.
3. La Giunta regionale assegna al circondario costituito ai sensi del presente articolo, per un periodo massimo di tre anni, nell’ambito delle risorse di cui alla presente legge, contributi commisurati al livello di integrazione raggiunto nell’esercizio di funzioni provinciali, a condizione che i comuni che costituiscono il circondario partecipino effettivamente a gestioni associate incentivate ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente legge.
4. L’attivazione delle convenzioni di cui al presente articolo non comporta l’attribuzione di indennità agli amministratori locali.”.
Art. 6. Inserimento dell’articolo 6 quater nella
1. Dopo l’articolo 6 ter della
“Art. 6 quater. Sviluppo della cooperazione tra le province e gli altri enti locali
1. Le province promuovono la cooperazione con i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni e i circondari al fine di:
a) sviluppare le relazioni istituzionali per il più efficace e coordinato svolgimento delle rispettive funzioni amministrative nei settori in cui sussistono competenze esercitate dalla provincia e dagli enti locali associati;
b) promuovere accordi locali per l’individuazione, la modifica o la soppressione di livelli ottimali di cui alla presente legge;
c) promuovere la diffusione delle conferenze di cui all’articolo 6 bis e delle convenzioni di cui all’articolo 6 ter;
d) promuovere iniziative verso gli organismi decentrati dello Stato, volte valorizzare i processi di cooperazione in corso tra gli enti locali.
2. In attesa della riforma della legislazione statale e regionale sulle autonomie locali, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo ciascuna provincia, previa intesa da conseguire nella sede concertativa regionale di cui all’articolo 5, comma 2, costituisce una conferenza di coordinamento istituzionale, cui partecipano rappresentanti della provincia, degli altri enti locali e della Giunta regionale. 3. Le province possono prevedere proprie forme di incentivazione finanziaria destinate ai comuni montani e di minore dimensione demografica, che si trovano, ai sensi della
4. L’attivazione delle conferenze di coordinamento istituzionale di cui al comma 2 non comporta l’attribuzione di indennità agli amministratori locali che vi partecipano.
5. Le conferenze di coordinamento istituzionale di cui al comma 2 sono costituite ed operano senza determinare duplicazioni o sovrapposizioni rispetto ai compiti, che restano fermi, spettanti ad altre conferenze, ad enti o ad organismi, comunque denominati, istituiti dalla Regione e dagli enti locali sulla base della legislazione vigente o degli atti che ne danno attuazione, compresi quelli spettanti alle conferenze di livello ottimale ai sensi dell’articolo 6 bis.”.
Art. 7. Modifiche all’articolo 7 della
1. All’articolo 7 della
Art. 8. Modifiche all’articolo 8 della
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della
2. Al comma 2 dell’articolo 8 della
3. Il comma 4 dell’articolo 8 della
“4. L’unione di comuni può accedere ai contributi a condizione che ne sia prevista una durata non inferiore a dieci anni. Il regolamento di cui all’articolo 11 ter prevede che, di norma, ai fini dell’accesso ai contributi:
a) l’unione debba comprendere comuni appartenenti alla stessa provincia, salvo che sia già stato espresso il parere favorevole della Regione ai sensi dell’articolo 133 della Costituzione ovvero che l’unione sia comunque compresa in uno degli ulteriori ambiti territoriali individuati dal regolamento medesimo;
b) in caso di comuni appartenenti a comunità montane, l’unione non comprenda comuni appartenenti a comunità montane diverse: in caso di comuni appartenenti alla medesima comunità montana, l’unione sia promossa d’intesa con la comunità montana, riguardi meno del 50 per cento dei comuni della comunità montana e abbia dimensione territoriale inferiore al 50 per cento del territorio della comunità;
c) l’unione eserciti effettivamente, in luogo dei comuni partecipanti, funzioni e servizi in almeno uno dei seguenti ambiti omogenei: 1) corpo unico di polizia municipale;
2) governo del territorio;
3) progettazione e procedure di affidamento di lavori pubblici;
4) servizi e attività educative;
5) personale e altri servizi generali di amministrazione.”.
4. All’articolo 8, del comma 7 della
Art. 9. Modifiche all’articolo 9 della
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della
2. Al comma 2 dell’articolo 9 della
3. Al comma 4 dell’articolo 9 della
4. Al comma 7 dell’articolo 9 della
Art. 10. Modifiche all’articolo 10 della
1. Al comma 1 bis dell’articolo 10 della
Art. 11. Modifiche all’articolo 11 della
1. Il comma 1 dell’articolo 11 della
2. All’articolo 11 della
“2 ter. La Giunta regionale può concordare con i comuni dei livelli ottimali, che hanno ottenuto per almeno due anni consecutivi i contributi della presente legge, un programma pluriennale di sviluppo delle gestioni associate e corrispondenti modalità di concessione dei contributi e di verifica dell’effettività delle gestioni associate, anche ad integrazione o in sostituzione dei procedimenti ordinari.”.
Art. 12. Modifiche all’articolo 11 bis della
1. La rubrica dell’articolo 11 bis della
2. Il comma 1 dell’articolo 11 bis della
“1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo delle gestioni associate dei comuni e dei processi aggregativi e di cooperazione fra enti locali con iniziative, rivolte agli enti locali e agli altri enti pubblici interessati, finalizzate allo sviluppo del confronto sui temi di interesse comune, alla condivisione delle esperienze, all’approfondimento delle conoscenze, all’aggiornamento del personale.”.
3. All’articolo 11 bis della
“2 bis. La Giunta regionale, nell’ambito delle risorse di cui al comma 2, può concedere contributi, per non più di 20.000,00 euro l’anno per comune e per un massimo di tre anni, ai comuni la cui circoscrizione territoriale risulta essere stata ridotta per modifica dei confini, a condizione che:
a) il comune interessato partecipi a gestioni associate ai sensi della presente legge e risulti collocato fra i primi cento comuni della graduatoria di cui all’articolo 2, comma 3, della
b) la legge regionale di modifica dei confini comunali sia stata adottata a seguito di referendum consultivo ai sensi della legislazione regionale attuativa dell’articolo 133, secondo comma, della Costituzione e non abbia disposto misure di sostegno.”.
Art. 13. Inserimento dell’articolo 11 ter nella
1. Dopo l’articolo 11 bis della
“Art. 11 ter. Regolamento regionale
1. All’attuazione della presente legge si provvede con regolamento regionale.
2. Il regolamento stabilisce in particolare:
a) le modalità di concessione dei contributi, e i casi e le modalità della loro revoca;
b) i provvedimenti che devono essere adottati dalla Giunta regionale e dagli uffici regionali competenti, con particolare riguardo allo svolgimento dei procedimenti di concessione e di revoca e alle determinazioni amministrative, tecniche e finanziarie di attuazione;
c) le modalità di collaborazione degli enti locali alle attività di monitoraggio delle gestioni associate e ai procedimenti regionali che li riguardano;
d) le disposizioni per la concessione delle risorse trasferite dallo Stato alla Regione per il sostegno delle gestioni associate;
e) i criteri di premialità per le gestioni associate, in particolare per quelle caratterizzate da maggiore stabilità e integrazione o da risparmi di gestione realizzati; gli incentivi a titolo di premialità possono essere attribuiti applicando esclusivamente il criterio di cui all’articolo 9, comma 3, lettera a);
f) i criteri per l’incentivazione dei circondari ai sensi dell’articolo 6 ter;
g) le funzioni e i servizi che rientrano negli ambiti di cui all’articolo 8, comma 4, lettera c).”.
Art. 14. Disposizioni transitorie e finali
1. Fermo restando quanto stabilito dal comma 5 del presente articolo, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 11 ter della
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, cessano di avere efficacia:
a) le disposizioni delle parti prima, seconda, terza e quarta della del.c.r 225/2003;
b) le disposizioni dell’allegato C alla del.c.r 225/2003.
3. Le disposizioni del regolamento di cui al comma 1 sostituiscono la disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b), anche agli effetti delle leggi e dei provvedimenti regionali che ad essa rinviano. Resta ferma l’efficacia dell’allegato B alla del.c.r 225/2003, salvi gli effetti dell’articolo 6 della
4. Il
5. Gli enti beneficiari dei contributi non sono comunque tenuti, nell’anno 2007, alla presentazione della relazione intermedia sulla loro utilizzazione, prevista dalla del.c.r 225/2003, e dai provvedimenti attuativi adottati dalla Giunta regionale.
Art. 15. Abrogazioni
1. Dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 5 dell’articolo 5 bis della
b) il comma 5 dell’articolo 8 della