§ 2.3.57 - L.R. 22 dicembre 2003, n. 60.
Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:22/12/2003
Numero:60

§ 2.3.57 - L.R. 22 dicembre 2003, n. 60.

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di Comuni).

(B.U. 31 dicembre 2003, n. 47).

 

     Art. 1. (Modifiche agli articoli 2 e 3 della l.r. 40/2001).

     1. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di Comuni) è abrogato.

     2. Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 40/2001 è abrogato.

 

Art. 2. (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 40/2001).

     1. Il comma 6 dell’articolo 8, della l.r. 40/2001 è sostituito dal seguente:

     “6. Non sono ammesse a beneficiare dei contributi le forme associative obbligatorie di cui all’articolo 30, comma 3 e all’articolo 31, comma 7 del d.lgs. 267/2000.”

 

Art. 3. (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 40/2001).

     1. Il comma 4 dell’articolo 9, della l.r. 40/2001 è sostituito dal seguente:

     “4. Il criterio relativo alla rilevanza e alla tipologia delle funzioni e dei servizi esercitati in forma associata è applicato considerando ogni gestione associata di funzioni e servizi, compresi i servizi generali di amministrazione. Ai fini della concessione del contributo, sono rilevanti le gestioni associate di funzioni e servizi indicate nel programma di riordino territoriale, che comportano integrazione di competenze, strutture, risorse finanziarie, personale, con esclusione delle funzioni di coordinamento. I contributi sono concessi in relazione alle funzioni e ai servizi effettivamente esercitati in forma associata.”

 

Art. 4. (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 40/2001).

     1. Il comma 1 dell’articolo 10, della l.r. 40/2001 è sostituito dal seguente:

     “1. Le procedure per la concessione dei contributi di cui all’articolo 9 sono attivate entro sei mesi dalla data di pubblicazione del programma di riordino territoriale.”

     2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10, della l.r. 40/2001 è inserito il seguente:

     “1 bis. Gli atti di programmazione previsti dalle leggi regionali di settore, che stabiliscono incentivi per la gestione associata di funzioni e servizi comunali, possono prevedere che detti incentivi siano attribuiti anche sulla base della presente legge e del programma di riordino territoriale.”

 

Art. 5. (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 40/2001).

     1. Al comma 2 dell’articolo 11, della l.r. 40/2001 dopo le parole “è ridotto in proporzione” sono aggiunte le seguenti: “per i contributi forfettari, la differenza può essere attribuita nell’anno successivo.”

     2. Dopo il comma 2 dell’articolo 11, della l.r. 40/2001 è aggiunto il seguente:

     “2 bis. I contributi sono destinati al sostegno degli enti locali partecipanti alle gestioni associate e sono utilizzati secondo quanto previsto dagli atti associativi.”

 

Art. 6. (Inserimento dell’articolo 11 bis nella l.r. 40/2001).

     1. Dopo l’articolo 11 della l.r. 40/2001 è inserito il seguente:

     “Art. 11 bis. (Iniziative regionali per lo sviluppo delle gestioni associate).

     1. La Regione, nell’ambito degli obiettivi definiti dal programma di riordino territoriale, promuove e sostiene lo sviluppo delle gestioni associate con iniziative, rivolte agli enti locali e agli altri enti pubblici interessati, finalizzate alla condivisione delle esperienze, all’approfondimento delle conoscenze, all’aggiornamento del personale.

     2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per lo svolgimento delle iniziative di cui al comma 1 ed individua le risorse ad esse destinate, nell’ambito di quelle previste per l’attuazione della presente legge, in misura non superiore a 100 mila euro annui.”

 

Art. 7. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.