Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, enti comprensoriali |
Data: | 29/05/1997 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni generali. |
Art. 2. Statuto. |
Art. 3. Protocollo aggiuntivo. |
Art. 4. Organi circondariali. |
Art. 5. Funzioni. |
Art. 6. Controllo sugli atti. |
Art. 7. Disposizioni finanziarie e sul personale. |
Art. 8. Disposizioni transitorie. |
§ 2.3.43 - L.R. 29 maggio 1997, n. 38.
Istituzione del Circondario dell'Empolese Val D'Elsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo.
(B.U. 9 giugno 1997, n. 24).
Art. 1. Disposizioni generali.
1. Nell'ambito del processo di formazione dell'Area metropolitana fiorentina, di cui al Patto istitutivo della Conferenza Metropolitana sottoscritto dagli Enti interessati in data 5 ottobre 1996 e in relazione al protocollo d'intesa sottoscritto in data 5 febbraio 1996 tra Regione Toscana, Provincia di Firenze e gli undici Comuni interessati, il Circondario dell'Empolese-Valdelsa formato, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto della Provincia di Firenze, dai Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci, è istituito quale circoscrizione territoriale omogenea di decentramento amministrativo nell'ambito della Regione Toscana, nonchè per l'esercizio di funzioni e servizi di ambito sovracomunale.
Art. 2. Statuto.
1. Lo Statuto del Circondario è approvato con deliberazione dei Consigli dei singoli Comuni con la maggioranza dei 3/5 dei Consiglieri assegnati.
2. Lo Statuto disciplina l'assetto organizzativo e le modalità di esercizio delle funzioni del Circondario, nonchè i rapporti tra Circondario e Comuni che lo compongono, in conformità alle previsioni della presente legge.
3. Lo Statuto disciplina, altresì, la ripartizione delle competenze tra gli organi del Circondario e le modalità di funzionamento degli organi stessi.
4. Lo Statuto disciplina, inoltre, i modi di assegnazione del personale al Circondario da parte dei rispettivi Enti.
5. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, prende atto dell'avvenuta approvazione dello Statuto da parte di tutti i Comuni del Circondario.
Art. 3. Protocollo aggiuntivo.
1. Entro sei mesi dalla prima convocazione dell'Assemblea di cui all'art. 4, la Provincia di Firenze con deliberazione del Consiglio a maggioranza assoluta dei voti, ed i singoli Comuni del Circondario con le procedure di cui all'art. 2 comma 1, approvano d'intesa tra loro un protocollo aggiuntivo allo Statuto del Circondario, elaborato congiuntamente dai Comuni, Provincia e Regione, nel quale sono disciplinate le modalità del concorso del Circondario alle funzioni di programmazione della Provincia, e individuato il quadro generale delle altre funzioni amministrative il cui esercizio è affidato dalla Provincia al Circondario entro il termine indicato nel protocollo stesso, sono regolate le forme di cooperazione tra Provincia e Circondario.
2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, prende atto dell'avvenuta approvazione del protocollo aggiuntivo allo Statuto da parte della Provincia e di tutti i Comuni del Circondario.
Art. 4. Organi circondariali.
1. Sono organi del Circondario il Presidente, la Giunta esecutiva e l'Assemblea.
2. Sono membri di diritto della Giunta esecutiva i sindaci dei comuni che fanno parte del Circondario. I sindaci possono espressamente delegare un assessore della propria amministrazione comunale. I membri e i loro delegati durano in carica per il periodo coincidente con quello del loro mandato politico [1].
3. La Giunta esecutiva elegge nel proprio seno il Presidente del Circondario, per la durata stabilita dallo Statuto.
4. In conformità alle previsioni dello Statuto, spettano alla Giunta esecutiva i poteri di direzione e gestione del Circondario e di attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea.
5. L'Assemblea è composta dai membri della Giunta esecutiva e dai consiglieri nominati con criterio di rappresentanza politica dei Consigli dei Comuni del Circondario tra i propri componenti, nel numero stabilito dallo Statuto. Essi durano in carica quanto il Consiglio comunale che li ha espressi. Alla loro nomina il Consiglio comunale provvede nella prima seduta successiva all'insediamento.
6. Le sedute dell'Assemblea e della Giunta esecutiva sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei rispettivi componenti in carica.
7. Spettano all'Assemblea la determinazione dei criteri e degli indirizzi per il funzionamento del Circondario ed il controllo sulla loro attuazione, nonchè l'approvazione dei programmi previsionali pluriennali e loro aggiornamenti, dei bilanci e dei conti consuntivi annuali.
8. Lo Statuto disciplina le garanzie per le minoranze dell'Assemblea, il rapporto tra gli organi di indirizzo e controllo e l'attività di gestione amministrativa, nonchè le forme di pubblicità degli atti adottati dagli organi e dalla struttura operativa del Circondario.
9. L'Assemblea, in conformità alle previsioni dello Statuto, può prevedere l'istituzione di un apposito organo di revisione economico- finanziaria, disciplinato secondo le disposizioni di cui all'art. 57 della
Art. 5. Funzioni.
1. Il Circondario esercita le funzioni che gli vengono affidate, attraverso strumenti di concertazione [2] dalla Provincia e dai Comuni.
2. Le leggi regionali che attribuiscono funzioni agli enti locali possono indicarne l'esercizio tramite il Circondario ai sensi del precedente comma 1.
3. Per lo svolgimento di particolari funzioni e servizi, il Circondario può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 24 della
4. Il Circondario può determinare le modalità di gestione dei servizi di ambito sovracomunale, in conformità alle previsioni dello Statuto.
Art. 6. Controllo sugli atti.
1. Gli atti adottati dall'Assemblea sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità ai sensi della
Art. 7. Disposizioni finanziarie e sul personale.
1. I Comuni che partecipano al Circondario forniscono i mezzi finanziari necessari al suo funzionamento, secondo quanto stabilito dallo Statuto.
2. L'affidamento di funzioni al Circondario deve comunque comportare la contestuale individuazione del personale messo a disposizione e delle risorse finanziarie necessarie per il loro esercizio, ivi compresa la quota parte di spese generali.
3. Lo Statuto disciplina le modalità di assegnazione del personale al Circondario da parte dei rispettivi enti.
4. Il personale assegnato al Circondario mantiene il proprio rapporto di dipendenza con il rispettivo ente di appartenenza.
Art. 8. Disposizioni transitorie.
1. Con il decreto di cui all'art. 2, il Presidente della Giunta regionale convoca la Giunta esecutiva per l'elezione, con le modalità previste dallo Statuto, del Presidente del circondario, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto stesso.
2. I Comuni facenti parte del Circondario provvedono alla nomina dei componenti dell'Assemblea di propria spettanza entro 60 giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'art. 2.
[1] Comma così sostituito dall’art. 1 della
[2] Come da errata corrige pubblicata nel B.U. 8 ottobre 1997, n. 36.