§ 2.1.209 - L.R. 13 febbraio 2001, n. 9.
Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (I.R.P.E.T.). - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:13/02/2001
Numero:9


Sommario
Art. 1.      Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 29 luglio 96 n. 59 (Ordinamento dell'I.R.P.E.T.) è approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2001 dell'Istituto Regionale per la [...]
Art. 2.      L'I.R.P.E.T. è autorizzato ad adottare nel corso dell'esercizio 2001 variazioni al bilancio ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 11 della legge regionale n. 59 del 1996.


§ 2.1.209 - L.R. 13 febbraio 2001, n. 9.

Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (I.R.P.E.T.). - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001.

(B.U. 21 febbraio 2001, n. 6).

 

Art. 1.

     Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 29 luglio 96 n. 59 (Ordinamento dell'I.R.P.E.T.) è approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2001 dell'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (I.R.P.E.T.) come risulta dalla deliberazione n. 14 del 27 novembre 2000 assunta dal consiglio di Amministrazione dell'I.R.P.E.T., che, allegato all presente legge, ha le seguenti risultanze contabili: (Omissis)

 

     Art. 2.

     L'I.R.P.E.T. è autorizzato ad adottare nel corso dell'esercizio 2001 variazioni al bilancio ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 11 della legge regionale n. 59 del 1996.

     La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.