Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 03/08/2000 |
Numero: | 63 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18. |
Art. 2. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18. |
Art. 3. Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18. |
Art. 4. Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18. |
Art. 5. Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18. |
Art. 6. Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18. |
Art. 7. Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18. |
Art. 8. Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18. |
Art. 9. Inserimento dell'articolo 11 bis. |
Art. 10. Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18. |
Art. 11. Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18. |
Art. 12. Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18. |
Art. 13. Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18. |
Art. 14. Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18. |
Art. 15. Abrogazioni. |
§ 2.1.206 - L.R. 3 agosto 2000, n. 63. [1]
Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla L.R. 15 marzo 1996, n. 18.
(B.U. 14 agosto 2000, n. 25).
Art. 1. Modifica dell'articolo 2 della
1. - 2. [2].
3. [3].
4. [4].
Art. 2. Modifica dell'articolo 3 della
1. [5].
2. [6].
3. [7].
Art. 3. Sostituzione dell'articolo 5 della
Art. 4. Modifica dell'articolo 6 della
1. [9].
2. [10].
3. [11].
4. [12].
Art. 5. Modifica dell'articolo 7 della
Art. 6. Sostituzione dell'articolo 8 della
Art. 7. Modifica dell'articolo 10 della
1. La parola "straordinario", contenuta nel primo rigo del comma 2 dell'articolo 10 della L.R. 18/96, è soppressa.
Art. 8. Modifica dell'articolo 11 della
1. La parola "straordinario", contenuta nel primo rigo del comma 2 dell'articolo 11 della L.R. 18/96, è soppressa.
Art. 9. Inserimento dell'articolo 11 bis. [15]
Art. 10. Sostituzione dell'articolo 12 della
Art. 11. Modifica dell'articolo 13 della
1. Le parole "deliberato dalla Giunta Regionale", contenute nell'ultimo rigo del comma 1 dell'articolo 13 della L.R. 18/96, sono soppresse.
2. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 13 della L.R. 18/96 è abrogato.
Art. 12. Modifica dell'articolo 14 della
1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 14 della L.R. 18/96 è abrogato.
2. [17].
Art. 13. Modifica dell'articolo 15 della
1. [18].
2. [19].
Art. 14. Modifica dell'articolo 16 della
1. [20].
2. [21].
Art. 15. Abrogazioni.
1. La
2. L'articolo 13 della
[1] Legge abrogata dall'art. 25 della
[2] Modificano il comma 1, art. 2 della
[3] Sostituisce il comma 2, art. 2 della
[4] Sostituisce il comma 5, art. 2 della
[5] Sostituisce il comma 1, art. 3 della
[6] Sostituisce il comma 4, art. 3 della
[7] Sostituisce il comma 5, art. 3 della
[8] Sostituisce l'art. 5 della
[9] Sostituisce il comma 3, art. 6 della
[10] Sostituisce il comma 4, art. 6 della
[11] Inserisce il comma 4 bis nell'art. 6 della
[12] Modifica il comma 6, art. 6 della
[13] Sostituisce il comma 3, art. 7 della
[14] Sostituisce l'art. 8 della
[15] Inserisce l'art. 11 bis nella
[16] Sostituisce l'art. 12 della
[17] Inserisce i commi 2 bis e 2 ter nell'art. 14 della
[18] Sostituisce il comma 2, art. 15 della
[19] Aggiunge i commi 2 bis e 2 ter all'art. 15 della
[20] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 16 della
[21] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 16 della