§ 1.3.11 - L.R. 24 novembre 2004, n. 66.
Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6 “Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:24/11/2004
Numero:66


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale n. 6/2003.
Art. 2.  Abrogazione.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 1.3.11 - L.R. 24 novembre 2004, n. 66. [1]

Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6 “Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell’articolo 123, terzo comma della Costituzione”.

(B.U. 25 novembre 2004, n. 47).

 

Art. 1. Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale n. 6/2003.

     1. L’articolo 4 della legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6 (Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell’articolo 123, terzo comma della Costituzione) come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 15 novembre 2004, n. 60 (Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6 “Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell’articolo 123, terzo comma della Costituzione”) è sostituito dal seguente:

“Art. 4. Disposizioni in caso di impugnativa del Governo della Repubblica avanti la Corte Costituzionale.

1. Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale della deliberazione statutaria, il Presidente della Giunta regionale dà notizia dell’avvenuta proposizione del ricorso del Governo mediante avviso pubblicato sul B.U.R.T., entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso stesso.

2. Dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1, il termine di tre mesi di cui all’articolo 2, comma 3 è sospeso e, sino alla data di pubblicazione sul B.U.R.T. della decisione della Corte Costituzionale, è preclusa ogni attività ed operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste.

3. Nel caso in cui la Corte Costituzionale rigetti il ricorso del Governo, il termine di tre mesi di cui all’articolo 2 comma 3 comincia nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. della decisione della Corte stessa. In tale caso tutte le operazioni compiute prima dell’interruzione conservano validità ed il procedimento referendario riprende dall’ultima operazione compiuta.

4. Nel caso in cui la deliberazione statutaria venga dichiarata parzialmente o totalmente illegittima dalla Corte Costituzionale, le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione oggetto della sentenza perdono efficacia.”

 

     Art. 2. Abrogazione.

     1. La legge regionale 15 novembre 2004, n. 60 è abrogata.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul B.U.R.T.


[1] Abrogata dall'art. 85 della L.R. 23 novembre 2007, n. 62.