Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 30/06/2004 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. All’articolo 1 della l.r. 23 luglio 1991, n. 38, è aggiunto il seguente comma: |
Art. 2. All’articolo 3 della l.r. 23 luglio 1991, n. 38, è aggiunto il seguente comma: |
§ 1.2.53 - L.R. 30 giugno 2004, n. 32.
Modifiche alla legge regionale 23 luglio 1991, n. 38 (Norme per il riconoscimento dell’Associazione degli ex consiglieri regionali).
(B.U. 9 luglio 2004, n. 24).
All’articolo 1 della
“2. I consiglieri regionali cessati dal mandato possono fregiarsi della denominazione di consiglieri regionali onorari”.
All’articolo 3 della
“2. L’Associazione è consultata dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale su ogni proposta relativa allo stato giuridico ed economico riguardante i consiglieri regionali cessati dal mandato”.