Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 02/01/2002 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. L’articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14, è così modificato: (Omissis). |
Art. 2. L’articolo 7, comma 2 ter, della legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14, è così modificato: (Omissis).Art. 3. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge fanno carico al [...] |
§ 1.2.47 - L.R. 2 gennaio 2002, n. 1.
Legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14, recante istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità fra uomo e donna: modificazioni.
(B.U. 9 gennaio 2002, n. 1).
Art. 1.
L’articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14, è così modificato:
(Omissis).
Art. 2.
L’articolo 7, comma 2 ter, della
(Omissis).
Art. 3.
Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge fanno carico al bilancio interno del Consiglio regionale.