§ 1.2.28 – L.R. 15 maggio 1997, n. 35.
Legge Regionale 23 febbraio 1987, n. 14 "Istituzione della Commissione Regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna" [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:15/05/1997
Numero:35


Sommario
Art. 4.  Disposizioni finanziarie.


§ 1.2.28 – L.R. 15 maggio 1997, n. 35.

Legge Regionale 23 febbraio 1987, n. 14 "Istituzione della Commissione Regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna" Modifiche dell'art. 7 e disposizione finanziaria.

(B.U. 26 maggio 1997, n. 22).

 

     Artt. 1. - 3. [1]

 

Art. 4. Disposizioni finanziarie.

     1. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1997, previsti in L. 50.000.000, si fa fronte con la seguente variazione di bilancio di previsione 1997, da apportarsi per analogo importo, competenze e cassa, agli stati di previsione della spesa di bilancio 1997:

     (Omissis).


[1] Modificano l'art. 7 della L.R. 23 febbraio 1987, n. 14.