§ 1.2.20 - L.R. 14 aprile 1995, n. 65.
Disciplina delle spese relative alla campagna elettorale per le elezioni regionali: attuazione della legge 23 febbraio 1995, n. 43.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:14/04/1995
Numero:65


Sommario
Art. 1.  Pubblicità delle spese elettorali dei candidati eletti Consiglieri regionali.
Art. 2.  Pubblicità delle attività di propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva.
Art. 3.  Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti e liste di candidati.
Art. 4.  Dichiarazione di decadenza dei Consiglieri regionali inadempienti.


§ 1.2.20 - L.R. 14 aprile 1995, n. 65.

Disciplina delle spese relative alla campagna elettorale per le elezioni regionali: attuazione della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

(B.U. 21 aprile 1995, n. 31).

 

Art. 1. Pubblicità delle spese elettorali dei candidati eletti Consiglieri regionali. [1]

 

     Art. 2. Pubblicità delle attività di propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva.

     1. Le comunicazioni che gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio di attività di diffusione radiotelevisiva devono effettuare al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. b) della legge 23 febbraio 1995 n. 43 e dell'art. 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, entro il termine ivi previsto, devono essere effettuate su appositi moduli predisposti dall'Ufficio di presidenza che ciascun interessato ha l'onere di ritirare presso gli uffici consiliari.

     2. Le comunicazioni di cui al comma precedente sono liberamente consultabili presso gli uffici consiliari, esse sono, altresì pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione entro tre mesi dalla data delle elezioni.

     3. Nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il Presidente del Consiglio regionale, immediatamente dopo la scadenza del termine, ne dà comunicazione all'autorità competente all'applicazione della relativa sanzione amministrativa di cui all'art. 15, comma 12, della medesima legge.

 

     Art. 3. Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti e liste di candidati.

     1. Il Presidente del Consiglio regionale invia alla Corte dei conti, entro dieci giorni dal ricevimento, i consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento che i rappresentanti di partiti, movimenti politici e liste di candidati devono presentare al Presidente del Consiglio regionale stesso, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995 n. 43.

     2. I consuntivi di cui al comma precedente sono liberamente consultabili presso gli uffici consiliari; essi sono, altresì, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione entro tre mesi dalla data delle elezioni.

     3. Sono, inoltre, liberamente consultabili presso gli uffici consiliari, nonchè pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione entro un mese dal loro ricevimento, i risultati del controllo effettuato che la Corte dei conti riferisce al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995 n. 43.

     4. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici e delle liste che abbiano ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'art. 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e successive modificazioni, immediatamente dopo la scadenza del termine il Presidente del Consiglio regionale provvede a darne comunicazione al Presidente della Camera dei deputati, ai fini della sanzione di cui all'art. 15, comma 13, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

     5. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici e delle liste che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, immediatamente dopo la scadenza del termine il Presidente del Consiglio regionale provvede a darne comunicazione alla Corte dei conti, ai fini della sanzione di cui all'art. 15, comma 14, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

 

     Art. 4. Dichiarazione di decadenza dei Consiglieri regionali inadempienti.

     1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale disciplina il procedimento per la dichiarazione di decadenza dei consiglieri regionali, ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. g) della legge 23 febbraio 1995 n. 43, nei casi previsti dall'art. 15, commi 7, 8 e 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

     2. La dichiarazione di decadenza è deliberata dal Consiglio regionale, entro quindici giorni dalla data di ricezione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, della comunicazione di cui all'art. 15, comma 10, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

 

 

 


[1] Modifica la L.R. 21 giugno 1983, n. 49.