§ 1.2.7 - Reg. 18 ottobre 1977, n. 5.
Procedure per l'attuazione della Legge regionale 20 luglio 1977, n. 42 - Finanziamento dell'attività del Comitato regionale per il servizio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:18/10/1977
Numero:5


Sommario
Art. 1.      (Abrogato)
Art. 2.      (Abrogato)
Art. 3.      Il Presidente del Comitato Regionale per il servizio radiotelevisivo trasmette trimestralmente, alla competente Commissione consiliare sui problemi dell'informazione e della diffusione [...]
Art. 4.      Alle spese postali, telefoniche, di cancelleria, di resocontazione, di stampa, di documentazione e in genere di economato e alle spese per attrezzature e arredamento del Comitato regionale per [...]
Art. 5.      Il personale occorrente per il funzionamento del Comitato è assegnato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale d'intesa con il Presidente del Comitato per il servizio radiotelevisivo.


§ 1.2.7 - Reg. 18 ottobre 1977, n. 5. [1]

Procedure per l'attuazione della Legge regionale 20 luglio 1977, n. 42 - Finanziamento dell'attività del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo [2].

 

Art. 1.

     (Abrogato) [3].

 

     Art. 2.

     (Abrogato) [4].

 

     Art. 3.

     Il Presidente del Comitato Regionale per il servizio radiotelevisivo trasmette trimestralmente, alla competente Commissione consiliare sui problemi dell'informazione e della diffusione radiotelevisiva, una relazione sull'attività svolta, sui risultati conseguiti e sugli impegni e programmi futuri [5].

 

     Art. 4.

     Alle spese postali, telefoniche, di cancelleria, di resocontazione, di stampa, di documentazione e in genere di economato e alle spese per attrezzature e arredamento del Comitato regionale per il Servizio radiotelevisivo provvede, su richiesta del Presidente del Comitato, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a norma del regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale approvato il 6 dicembre 1972 e successive modificazioni.

 

     Art. 5.

     Il personale occorrente per il funzionamento del Comitato è assegnato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale d'intesa con il Presidente del Comitato per il servizio radiotelevisivo.

     Il personale di cui al primo comma svolge la sua attività alle dipendenze funzionali del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo secondo le norme del suo regolamento, da emanarsi nel rispetto dell'art. 3, secondo comma della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55 e dell'art. 128 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

 

 


[1] Abrogato dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] Con Reg. 22 novembre 1983 «Modifica al regolamento del 18-10-77 concernente il finanziamento dell'attività del Comitato Regionale per il Servizio Radiotelevisivo», art. 1 è stato così disposto: «Alla gestione degli stanziamenti di cui alla L.R. 20-7-77, n. 42, si provvede tramite il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, che si avvale dell'ufficio ragioneria del Consiglio, secondo le norme di cui agli articoli 5 e segg. del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del 6-12-72, in quanto applicabili, intendendosi sostituiti all'Ufficio di Presidenza del Consiglio o al Presidente rispettivamente il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo o il suo Presidente.

[3] Articoli abrogati con Reg. 22 novembre 1983, art. 2.

[4] Articoli abrogati con Reg. 22 novembre 1983, art. 2.

[5] Articolo così sostituito con Reg. 22 novembre 1983, art. 3.