§ 33.1.70 - D.M. 5 agosto 1998, n. 342.
Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.


Settore:Normativa nazionale
Materia:33. Demanio e beni pubblici
Capitolo:33.1 demanio e beni pubblici
Data:05/08/1998
Numero:342


Sommario
Art. 1.      1. I canoni annui per le concessioni di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei rilasciate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1997, per finalità turistico-ricreative sono [...]
Art. 2.      1. Qualora i titolari di concessioni turistico-ricreative consentano l'accesso gratuito all'arenile, nel caso che esso sia raggiungibile solo attraversando l'area in concessione, ovvero offrano [...]
Art. 3.      1. La misura del canone annuo calcolato ai sensi degli articoli 1 e 2, non può essere inferiore a lire cinquecentomila .
Art. 4.      1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai rapporti concessori istaurati ai sensi del terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione, fino alla scadenza del primo [...]
Art. 5.      1. Per le determinazioni dei canoni afferenti fattispecie concessorie per le quali non può farsi riferimento alle misure di superficie, si provvede con apposite tabelle predisposte dal capo del [...]
Art. 6.      1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le regioni individuano le aree del proprio territorio da classificare nelle categorie A, B e C, effettuati gli accertamenti - sulla base dei [...]
Art. 7.      1. I canoni determinati ai sensi del presente decreto sono aggiornati annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell'articolo 04 della legge 4 dicembre 1993, n. 494.
Art. 8.      1. Ai fini di consentire l'accesso al mare da parte di soggetti handicappati nonché la loro mobilità all'interno di aree attrezzate con strutture modeste di facile rimozione, i concessionari [...]


§ 33.1.70 - D.M. 5 agosto 1998, n. 342.

Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

(G.U. 6 ottobre 1998, n. 233)

 

     Art. 1.

     1. I canoni annui per le concessioni di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei rilasciate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1997, per finalità turistico-ricreative sono determinati secondo i seguenti criteri:

     a) il territorio costiero nazionale è suddiviso, sulla base dell'alta, normale e minore valenza turistica, in tre categorie denominate "categoria A", "categoria B" e "categoria C";

     b) la "categoria D" è costituita dalle pertinenze demaniali marittime così come definite dall' articolo 29 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

     c) nell'ambito di ciascuna delle categorie di cui alle lettere a) e b), si applicano canoni differenziati a seconda che la concessione sia rilasciata per l'uso di aree scoperte, di impianti di facile rimozione, di impianti di difficile rimozione e di pertinenze demaniali marittime, nelle misure indicate nella allegata "tabella A";

     d) i canoni annui unitari relativi alle concessioni di specchi acquei, sono determinati in relazione alla loro distanza dalla costa, nelle misure indicate nella allegata "tabella B";

     e) per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa e simili per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei delimitati da opere che riguardano i porti così come definiti dall'articolo 5 del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, si applica il canone annuo di Lit. 400 al metro quadrato.

 

          Art. 2.

     1. Qualora i titolari di concessioni turistico-ricreative consentano l'accesso gratuito all'arenile, nel caso che esso sia raggiungibile solo attraversando l'area in concessione, ovvero offrano gratuitamente i servizi generali, i canoni saranno ridotti nelle misure indicate nella allegata "tabella C".

     2. In presenza di qualsiasi evento dannoso di eccezionale gravità che comporti una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, la misura del canone annuo è ridotta alla metà di quella applicata in via normale.

     3. L'accertamento dell'incidenza dell'evento dannoso sull'utilizzazione dei beni oggetto della concessione è condotto dalla capitaneria di porto competente per territorio. Sulla base di detto accertamento, con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, saranno stabilite la decorrenza e la durata della riduzione di cui al comma 2.

     4. Per le rinnovazioni delle concessioni ad uso abitativo o di soggiorno climatico rilasciate fino al 4 ottobre 1993, la misura del canone di cui all'allegata tabella A è ridotta del venti per cento.

     5. Per le concessioni per le quali il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione di un bene di pertinenza demaniale marittima, nonché nei casi previsti dagli articoli 40 e 45, primo comma, del codice della navigazione, la misura del canone annuo è ridotta fino alla metà di quella prevista nell'allegata tabella A per le annualità da stabilirsi con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in relazione all'entità dell'investimento.

     6. Per le concessioni per le quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento ovvero per le quali il diritto esclusivo del concessionario sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non esclude l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti, la misura del canone annuo è ridotta del 40% di quella prevista in via normale.

     7. Per le concessioni per fini di beneficenza o altri fini di pubblico interesse di cui agli articoli 39 del codice della navigazione e 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, la misura del canone annuo è ridotta ad un decimo di quella normale.

     8. Per le concessioni assentite a società sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione italiana vela ovvero alle federazioni sportive nazionali, la misura del canone annuo è ridotta alla metà di quella applicata in via normale.

 

          Art. 3.

     1. La misura del canone annuo calcolato ai sensi degli articoli 1 e 2, non può essere inferiore a lire cinquecentomila .

     2. Nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 03 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, la misura del canone non può comunque essere inferiore a lire trecentomila [1] .

 

          Art. 4.

     1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai rapporti concessori istaurati ai sensi del terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione, fino alla scadenza del primo titolo concessorio.

 

          Art. 5.

     1. Per le determinazioni dei canoni afferenti fattispecie concessorie per le quali non può farsi riferimento alle misure di superficie, si provvede con apposite tabelle predisposte dal capo del compartimento marittimo ed approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

     2. Dette tabelle sono aggiornate annualmente nei modi previsti dall'articolo 04 della legge 4 dicembre 1993, n. 494.

 

          Art. 6.

     1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le regioni individuano le aree del proprio territorio da classificare nelle categorie A, B e C, effettuati gli accertamenti - sulla base dei criteri armonizzati sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 - dei requisiti di alta, normale e minore valenza turistica, tenuto conto, fra l'altro, dei seguenti elementi:

     a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;

     b) grado di sviluppo turistico esistente;

     c) stato delle acque con riferimento alla balneabilità;

     d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi;

     e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.

     2. La conseguente delibera regionale è adottata entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e trasmessa per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, ed al Ministero dei trasporti e della navigazione.

     3. La classificazione delle aree è soggetta normalmente a revisione quadriennale col medesimo procedimento.

     4. In fase di prima attuazione la revisione è effettuata entro due anni.

 

          Art. 7.

     1. I canoni determinati ai sensi del presente decreto sono aggiornati annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell'articolo 04 della legge 4 dicembre 1993, n. 494.

 

          Art. 8.

     1. Ai fini di consentire l'accesso al mare da parte di soggetti handicappati nonché la loro mobilità all'interno di aree attrezzate con strutture modeste di facile rimozione, i concessionari possono predisporre appositi percorsi da posizionare sulla spiaggia, sia normalmente che parallelamente alla battigia, anche se detti percorsi non risultano riportati specificamente nel titolo concessorio.

     2. Allo stesso fine detti percorsi possono anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione all'autorità marittima e sono comunque rimossi alla fine della stagione balneare.

 

 

     Tabella A

     articolo 1, comma 1, lettera c)

 

Tipologia concessoria

Importo per m2 /anno

 

Categoria A lire

Categoria B lire

Categoria C lire

Area scoperta

3.600

1.800

1.400

Area occupata con impianti di facile rimozione

6.000

3.000

2.000

Area occupata con impianti di difficile rimozione

8.000

4.000

2.000

Area occupata da pertinenze demaniali marittime

15.000

10.000

6.000

 

     Tabella B

     articolo 1, comma 1, lettera d)

 

Distanza dalla costa

Importo per m2 /anno lire

Entro 100 metri

1.400

Tra 101 e 300 metri

1.000

Oltre 300 metri

800

 

     Tabella C

     articolo 2, comma 1

 

Tipologia concessoria

Importo per m2 /anno

 

Categoria A lire

Categoria B lire

Area scoperta

2.000

1.600

Area occupata con impianti di facile rimozione

3.500

2.500

Area occupata con impianti di difficile rimozione

4.500

3.000

Area occupata da pertinenze demaniali marittime

11.000

7.000

 


[1]  Misura elevata a 323.000 pari a 166,81 euro dall'art. unico, comma 4, decreto 4 dicembre 2001, a decorrere dal 1° gennaio 2002.