§ VI.3.87 - L.R. 7 marzo 2003, n. 5.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:07/03/2003
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Stato di previsione delle entrate).
Art. 2.  (Stato di previsione della spesa).
Art. 3.  (Impegni e pagamenti delle spese).
Art. 4.  (Quadro generale riassuntivo).
Art. 5.  (Elenco delle spese obbligatorie).
Art. 6.  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine).
Art. 7.  (Fondo di riserva per le spese impreviste).
Art. 8.  (Fondo di riserva per la definizione di partite pregresse).
Art. 9.  (Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa).
Art. 10.  (Fondi intersettoriali).
Art. 11.  (Fondo per reiscrizione residui passivi perenti e per regolarizzazione carte contabili).
Art. 12.  (Variazioni di bilancio. Autorizzazione alla Giunta regionale).
Art. 13.  (Bilancio pluriennale).


§ VI.3.87 - L.R. 7 marzo 2003, n. 5.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005.

(B.U. 11 marzo 2003, n. 27 suppl.).

 

TITOLO I

NORME DI BILANCIO

 

Art. 1. (Stato di previsione delle entrate).

     1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l'anno finanziario 2003, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all'articolo 45 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità regionale e controlli), è approvato in euro 15.244.031.058,69 in termini di competenza ed in euro 24.389.938.426,85 in termini di cassa.

     2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2003.

 

     Art. 2. (Stato di previsione della spesa).

     1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l'anno finanziario 2003, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all'articolo 46 della l. r. 28/2001, è approvato in euro 15.244.031.058,69 in termini di competenza e in euro 24.389.938.426,85 in termini di cassa.

 

     Art. 3. (Impegni e pagamenti delle spese).

     1. E' autorizzato l'impegno della spesa della Regione Puglia per l'anno finanziario 2003 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2, fatto salvo l'impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 76 e 77 della l. r. 28/2001.

     2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2003 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2.

 

     Art. 4. (Quadro generale riassuntivo).

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003, di cui all'allegato 1, predisposto secondo il quadro di classificazione in titoli per l'entrata e per la spesa previsti, rispettivamente, dagli articoli 45 e 46 della l.r. 28/2001.

 

     Art. 5. (Elenco delle spese obbligatorie).

     1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all'elenco, di cui all'allegato 4, contenente le unità previsionali di base che possono essere integrate a norma dell'articolo 49, comma 2, della l.r. 28/2001.

 

     Art. 6. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine).

     1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine è determinato per l'esercizio 2003 in euro 3 milioni ed è gestito a termini dell'articolo 49 della l.r. 28/2001.

 

     Art. 7. (Fondo di riserva per le spese impreviste).

     1. Il fondo di riserva per le spese impreviste è determinato per l'esercizio 2003 in euro 260 mila ed è gestito a termini dell'articolo 50 della l.r. 28/2001.

 

     Art. 8. (Fondo di riserva per la definizione di partite pregresse).

     1. Al fine di far fronte a eventuali oneri rivenienti dalla definizione di passività pregresse, il relativo fondo di riserva è dotato di uno stanziamento di euro 3.078.938,29 ed è gestito secondo i criteri di cui all'articolo 50, comma 2, della l.r. 28/2001.

 

     Art. 9. (Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa).

     1. Il fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa è determinato per l'esercizio 2003 in euro 376.263.131,90 ed è gestito a termini dell'articolo 51 della l.r. 28/2001.

 

     Art. 10. (Fondi intersettoriali).

     1. Il fondo per la gestione dei programmi comunitari è determinato per l'esercizio 2003 in euro 700 mila ed è gestito a termini dell'articolo 54 della l.r. 28/2001.

 

     Art. 11. (Fondo per reiscrizione residui passivi perenti e per regolarizzazione carte contabili).

     1. Il fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti ai fini amministrativi è determinato per l'esercizio finanziario 2003 in euro 180 milioni ed è gestito a termini dell'articolo 95 della l.r. 28/2001.

     2. E' iscritto, altresì, con uno stanziamento di euro 50 milioni, l'apposito fondo destinato, secondo i criteri di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14, alla regolarizzazione delle carte contabili derivanti da provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria, ivi comprese quelle formatesi a seguito di atti esecutivi a carico del Tesoriere regionale in relazione a debiti delle ex Unità sanitarie locali (USL) rientranti nella gestione liquidatoria 1994 e retro.

     3. L'Assessorato alla sanità provvede, in relazione alle partite provenienti dalle gestioni liquidatorie, ivi comprese quelle derivanti da pagamenti in forza di provvedimenti giudiziari, a comunicare alle USL interessate i pagamenti già intervenuti sulle relative partite debitorie al fine di consentire le necessarie registrazioni e rettifiche contabili sulle gestioni in parola, nonché ad attivare le indispensabili operazioni di verifica circa l'assenza di duplicazioni di pagamento.

 

     Art. 12. (Variazioni di bilancio. Autorizzazione alla Giunta regionale).

     1. La Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e i poteri previsti dall'articolo 42 della l.r. 28/2001, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, a disporre con proprio atto le variazioni occorrenti per l'istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea (UE), nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

     2. La Giunta regionale è autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni compensative tra le unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto.

     3. Le variazioni di cui al comma 2 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere apportate nell'ambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dall'UE, dallo Stato o da altri soggetti.

 

          Art. 13. (Bilancio pluriennale).

     1. A norma dell'articolo 26, comma 3, della l.r. 28/2001, è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2003-2005, nel testo annesso alla presente legge e predisposto secondo i criteri di cui all'articolo 26 della citata l.r. 28/2001.