§ VI.3.50 - L.R. 20 gennaio 1997, n. 1.
Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:20/01/1997
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1997, e comunque non oltre il 30 aprile 1997, è autorizzato l'esercizio [...]
Art. 2.      1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 è limitata a un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui all'elenco allegato alla presente legge, per ogni mese di esercizio [...]
Art. 3.      1. Le spese finanziarie con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l'anno 1997, possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano stati accertati dalla [...]
Art. 4. 


§ VI.3.50 - L.R. 20 gennaio 1997, n. 1.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997.

(B.U. 22 gennaio 1997, n. 8).

 

Art. 1.

     1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1997, e comunque non oltre il 30 aprile 1997, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 1997 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'anno 1996, come approvati con la legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 e successive modificazioni.

 

     Art. 2.

     1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 è limitata a un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui all'elenco allegato alla presente legge, per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge ovvero derivante da rate di mutui o obbligazioni verso terzi già prenotate (o inserite) nel bilancio pluriennale 1996/98 di cui alla legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

     2. In applicazione dell'art. 50, comma 3, della legge regionale 30 maggio 1997, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni, è sospesa dal 1° gennaio 1997, e per la durata dell'esercizio provvisorio, l'esecuzione delle spese non obbligatorie e inderogabili.

 

     Art. 3.

     1. Le spese finanziarie con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l'anno 1997, possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano stati accertati dalla Ragioneria della Regione a termini dell'art. 53 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 4. [1]

 

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.R. 16 novembre 2001, n. 28, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 115 della L.R. 28/2001. Modificava l'art. 71 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17.