Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 20/01/1997 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. 1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1997, e comunque non oltre il 30 aprile 1997, è autorizzato l'esercizio [...] |
Art. 2. 1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 è limitata a un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui all'elenco allegato alla presente legge, per ogni mese di esercizio [...] |
Art. 3. 1. Le spese finanziarie con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l'anno 1997, possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano stati accertati dalla [...] |
Art. 4. |
§ VI.3.50 - L.R. 20 gennaio 1997, n. 1.
Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997.
(B.U. 22 gennaio 1997, n. 8).
1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1997, e comunque non oltre il 30 aprile 1997, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 1997 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'anno 1996, come approvati con la
1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 è limitata a un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui all'elenco allegato alla presente legge, per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge ovvero derivante da rate di mutui o obbligazioni verso terzi già prenotate (o inserite) nel bilancio pluriennale 1996/98 di cui alla
2. In applicazione dell'art. 50, comma 3, della
1. Le spese finanziarie con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l'anno 1997, possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano stati accertati dalla Ragioneria della Regione a termini dell'art. 53 della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 115 della