Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 23/06/1992 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. 1. La situazione debitoria della Regione al 31.12.90, derivante dai disavanzi finanziari degli esercizi 1989 e 1990 e dai debiti iscritti negli elenchi allegati al Rendiconto 1990 a termini [...] |
Art. 2. 1. Al risanamento della situazione debitoria si provvede mediante la contrazione di mutui e prestiti a lungo termine in esecuzione di un programma triennale di indebitamento di ammontare [...] |
Art. 3. 1. Nei bilanci annuali di previsione per gli anni finanziari 1992 e successivi sarà iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa l'onere cumulato di ammortamento dei mutui [...] |
§ VI.3.22 - L.R. 23 giugno 1992, n. 12.
Piano di risanamento della situazione debitoria della Regione Puglia al 31.12.1990.
(B.U. 30 giugno 1992, n. 126 - supplemento).
1. La situazione debitoria della Regione al 31.12.90, derivante dai disavanzi finanziari degli esercizi 1989 e 1990 e dai debiti iscritti negli elenchi allegati al Rendiconto 1990 a termini dell'art. 4 della L.R. n. 1 del 23.01.91 e dell'art. 72 della legge regionale di contabilità 30.05.1977, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni, come integrato dall'art. 5 della richiamata legge regionale 23.1.91, n. 1, è accertata in complessive L. 1.492.108.981.480.
1. Al risanamento della situazione debitoria si provvede mediante la contrazione di mutui e prestiti a lungo termine in esecuzione di un programma triennale di indebitamento di ammontare complessivo non superiore al fabbisogno necessario al soddisfare le obbligazioni costituenti le passività accertate all'articolo precedente.
2. Il programma di indebitamento, da realizzare a termini dell'art. 29 del Decreto Legge 17.03.92, n. 233, sarà precisato nel bilancio pluriennale 1992-1994 con la previsione del volume dei mutui da contrarre nei singoli esercizi del triennio.
1. Nei bilanci annuali di previsione per gli anni finanziari 1992 e successivi sarà iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa l'onere cumulato di ammortamento dei mutui autorizzati a mente dell'art. 46, comma 2°, della legge regionale di contabilità 30.05.1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni ed in conformità al procedimento indicato dal richiamato art. 29, commi 1°e 2°, del Decreto Legge 17.3.92, n. 233.