Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca |
Data: | 04/09/2007 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Obblighi e indicazioni |
Art. 3. Definizione delle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) |
Art. 4. Individuazione di tipologie ambientali di riferimento per le ZPS |
Art. 5. Misure di conservazione per tutte le ZPS |
Art. 6. Misure di conservazione e indirizzi gestionali per tipologie di ZPS |
§ V.5.R/33 - R.R. 4 settembre 2007, n. 22. [1]
Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche ed integrazioni.
(B.U. 10 settembre 2007, n. 126)
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
- Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della
- Visto l’art. 44, comma 2°, della
- Vista la
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1367 dello 03/08/2007 di adozione del Regolamento.
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1. Finalità
Il presente regolamento concerne la gestione delle ZPS che formano la rete Natura 2000 in Puglia in attuazione delle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.
Esso contiene le misure di conservazione e le indicazioni per la gestione.
Le misure di conservazione e le indicazioni per la gestione sono finalizzate a garantire la coerenza ecologica della Rete Natura 2000 e l’uniformità della gestione.
Oltre che garantire la coerenza della rete, l’individuazione di tali misure ha lo scopo di assicurare il mantenimento o all’occorrenza il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie di interesse comunitario, nonché di stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati designati, tenuto conto degli obiettivi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
Art. 2. Obblighi e indicazioni
Le misure di conservazione sono obbligatorie.
Le indicazioni per la gestione consistono in obiettivi da conseguire nell'area e/o da buone pratiche da realizzare e, comunque, costituiscono indirizzi di cui tener conto nella eventuale redazione dei piani di gestione dei siti e nelle procedure di Valutazione di Incidenza.
Le indicazioni per la gestione sono altresì pratiche da incentivare e finanziare attraverso Fondi comunitari o altre forme di finanziamento.
Art. 3. Definizione delle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale (ZPS)
1. Il presente provvedimento recante le misure di conservazione e gli indirizzi di gestione per le ZPS è redatto in conformità agli obiettivi di conservazione della
2. Per le ZPS ricadenti all’interno di aree naturali protette o di aree marine protette istituite ai sensi della legislazione vigente, le misure di salvaguardia esistenti e le previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e di pianificazione vanno integrate con le disposizioni del presente provvedimento. Nel caso di conflitto di norme si applica quella a maggiore tutela.
3. Per tutte le ZPS sono fatte salve le norme del Reg. (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 relative al regime di sostegno diretto nell’ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e relative norme nazionali e regionali di recepimento e successive modifiche e integrazioni;
Art. 4. Individuazione di tipologie ambientali di riferimento per le ZPS
1. Tenuto conto dei criteri ornitologici indicati nella
_ ambienti forestali delle montagne mediterranee;
_ ambienti misti mediterranei;
_ ambienti steppici;
_ colonie di uccelli marini;
_ zone umide;
_ presenza di corridoi di migrazione;
_ valichi montani ed isole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.
2. Ogni ZPS è assegnata ad una o più tipologie ambientali e per essa nella definizione delle misure di conservazione si applicano le misure e gli indirizzi specifici per ciascuna tipologia, oltre a quelli validi per tutte le ZPS. Nel caso in cui una ZPS risultasse assegnata a due o più tipologie ambientali, per essa vigono i criteri previsti per ciascuna delle tipologie.
3. Nell’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento vengono fornite la descrizione e la caratterizzazione delle sette tipologie ambientali. Nell’allegato 2 che costituisce parte integrante del presente provvedimento viene fornita l’appartenenza delle singole ZPS alle tipologie ambientali.
4. I divieti di cui all’art. 5 dal punto a) al punto k) devono essere inseriti nei calendari venatori regionali di cui alla legge n. 157/92, art. 18, comma 4 e nei piani faunistico-venatori di cui alla legge n. 157/92, art. 10.
Art. 5. Misure di conservazione per tutte le ZPS
1. In tutte le ZPS è fatto divieto di:
a) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre;
b) esercitare l’attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate prefissate alla settimana individuate tra quelle previste dal calendario venatorio;
c) effettuare la preapertura dell'attività venatoria;
d) esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della
e) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune, sia d’acqua dolce che salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;
f) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi, salvo diversa prescrizione dell’autorità di gestione della ZPS;
g) effettuare i ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati con soggetti appartenenti alle specie autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
h) abbattere esemplari appartenenti alle specie, combattente (Philomacus pugnax), moretta (Ayhytia fuligula);
i) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della prima domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le attività in corso fino a scadenza della specifica concessione.
j) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti;
k) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall’art. 9 della direttiva 79/409 e previo parere dell’autorità di gestione della ZPS;
l) utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione, provenienti dai depuratori urbani e industriali, con l’esclusione dei fanghi provenienti dalle aziende agroalimentari, sulle superfici agricole e sulle superfici naturali;
m) realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliare quelli esistenti;
n) realizzare nuovi impianti eolici, ivi compresa un’area buffer di 500 metri. In un’area buffer di 5 km dalle ZPS e dalle IBA (Important Bird Areas) si richiede un parere di Valutazione di Incidenza ai fini di meglio valutare gli impatti di tali impianti sulle rotte migratorie degli Uccelli di cui alla Direttiva 79/409. Sono fatti salvi, previa positiva valutazione d’incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico;
o) realizzare impianti a fune permanenti , fatti salvi gli impianti per i quali sia stato ultimato il procedimento di autorizzazione, nonché fatti salvi, previa positiva valutazione d’incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico;
p) aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti che abbiano conseguito la positiva valutazione di incidenza e prevedano altresì il recupero finale delle aree interessate dall’attività estrattiva a fini naturalistici;
q) svolgere attività sportiva di fuoristrada e motocross al di fuori delle strade esistenti;
r) eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, in particolare, muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino e fatti salvi gli interventi autorizzati dall’autorità di gestione della ZPS;
s) convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi ai sensi dell’articolo 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04, fatta eccezione per interventi connessi alla sicurezza pubblica e previo parere dell’autorità di gestione della ZPS;
t) effettuare il livellamento dei terreni non autorizzati dall’ente gestore della ZPS;
u) utilizzo di diserbanti chimici nel controllo della vegetazione lungo le banchine stradali;
v) sorvolo, parapendio, volo a vela, arrampicata libera o attrezzata sulle pareti rocciose nel periodo di nidificazione dal 1 gennaio al 30 agosto. Sono fatte salve operazione connesse alla sicurezza pubblica;
w) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati prima del 1 settembre, salvo interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario e previo parere dell’autorità di gestione della ZPS;
x) taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie d’interesse comunitario;
Le misure sopra elencate e contrassegnate dalle lettere da a) a k) si applicano altresì ai territori individuati p.S.I.C. e S.I.C. in attesa dei decreti di designazione delle Z.S.C. da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che conterranno le specifiche misure di conservazione.
2. In tutte le ZPS è fatto obbligo di:
a) mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Possibili interventi riguardano opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione mediante l'uso di supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno; l'utilizzo di cavi tipo elicord aerei o l’interramento dei cavi; l’applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti;
3. In tutte le ZPS sono indirizzi per la gestione:
a) informazione e sensibilizzazione della popolazione locale sulla rete Natura 2000;
b) incentivazione e promozione della agricoltura biologica;
c) forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali;
d) ripristino di habitat naturali e seminaturali quali ad esempio siepi, filari, boschetti, zone umide, temporanee e permanenti;
e) ricorso a pratiche agricole ecocompatibili;
f) monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla
Art. 6. Misure di conservazione e indirizzi gestionali per tipologie di ZPS
1. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee.
Misure di conservazione obbligatorie
- divieto di impermeabilizzare le strade ad uso forestale;
- divieto di forestazione con essenze arboree alloctone;
- divieto di attività selvicolturali nel periodo 15 marzo-15 luglio;
- divieto di tagliate contigue superiori a 20 ha nel corso della stessa stagione silvana; tagli superiori nella stessa stagione silvana sono consentiti solo conservando una fascia di 100 m tra le due tagliate adiacenti, fascia che può eventualmente essere utilizzata nel corso di tagliate successive;
- è fatto obbligo di lasciare almeno 10 esemplari arborei ad ha, di particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche in grado di crescere indefinitamente e 10 esemplari arborei ad ha morti o marcescenti, fatti salvi interventi fitosanitari in presenza di conclamate patologie infestanti previo parere dell’autorità di gestione della ZPS;
- divieto di rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 1 ha per le fustaie e 5000 mq per i cedui semplici o composti;
- nella realizzazione di chiudende è necessario permettere il passaggio della fauna selvatica;
Indirizzi per la gestione
- Favorire l’avvicendamento all’alto fusto e alla disetaneità;
- Attività agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all’interno delle compagini forestali;
- Regolamentazioni connesse alle attività forestali in merito all’eventuale rilascio di matricine nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni minime, di norme su tagli intercalari, apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente;
- Conservazione e creazione di prati all'interno del bosco anche di medio/piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali.
- Manutenzione, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali;
- Conservazione delle specie arbustive ed arborescenti del sottobosco;
- Interventi selvicolturali e gestionali utili all’aumento della biodoversità e delle nicchie ambientali (stagni, alberi habitat, cataste di legna e/o roccia, ecc.).
- Nella realizzazione di piste forestali e/o viali parafuoco evitare la frammentazione delle superfici boscate e l’eccessiva riduzione del bosco;
2. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei.
Misure di conservazione obbligatorie
- divieto di impermeabilizzare le strade ad uso forestale;
- divieto di forestazione con essenze arboree alloctone;
- divieto di attività selvicolturali nel periodo 15 marzo-15 luglio;
- divieto di tagliate contigue superiori a 20 ha nel corso della stessa stagione silvana; tagli superiori nella stessa stagione silvana sono consentiti solo conservando una fascia di 100 m tra le due tagliate adiacenti, fascia che può eventualmente essere utilizzata nel corso di tagliate successive.
- è fatto obbligo di lasciare almeno 10 esemplari arborei ad ha, di particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche in grado di crescere indefinitamente e 10 esemplari arborei ad ha morti o marcescenti, fatti salvi interventi fitosanitari in presenza conclamate patologie infestanti previo parere dell’autorità di gestione della ZPS;
- divieto di rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 1 ha per le fustaie e 5000 mq per i cedui semplici o composti;
- nella realizzazione di chiudende è necessario permettere il passaggio della fauna selvatica;
Indirizzi per la gestione
- controllo della vegetazione arbustiva nei prati e pascoli aridi;
- manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
- ripristino di prati e pascoli tramite la messa a riposo dei seminativi;
- pratiche pastorali tradizionali estensive;
- conservazione del sottobosco;
- Favorire l’avvicendamento all’alto fusto e alla disetaneità;
- Attività agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all’interno delle compagini forestali;
- Regolamentazioni connesse alle attività forestali in merito all’eventuale rilascio di matricine nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni minime, di norme su tagli intercalari, apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente;
- Conservazione e creazione di prati all'interno del bosco anche di medio/piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali.
- nella realizzazione di piste forestali e/o viali parafuoco bisogna evitare la frammentazione delle superfici boscate e l’eccessiva riduzione del bosco;
- 3. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici.
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- Misure di conservazione obbligatorie
- - divieto del dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione naturale;
- - divieto di impermeabilizzare le strade rurali esistenti e di nuova realizzazione;
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- Indirizzi per la gestione
- - mantenimento e ripristino di piccole raccolte d’acqua e pozze stagionali
- - manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
- - controllo della vegetazione arbustiva nei pascoli aridi;
- - incentivazione delle pratiche pastorali tradizionali estensive;
- - ripristino di pascoli aridi tramite la messa a riposo dei seminativi;
- - coltivazione di essenze officinali con metodi di agricoltura biologica.
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- 4. ZPS caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli marini.
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- Misure di conservazione obbligatorie
- - Obbligo di segnalazione delle colonie riproduttive di uccelli delle specie coinvolte e di vietare l’accesso, l’ormeggio, lo sbarco, il transito, la balneazione, le attività speleologiche, di parapendio e di arrampicata a meno di 100 metri dalle colonie medesime durante i periodi di riproduzione, se non per scopo di studio e di ricerca scientifica espressamente autorizzati dall’ente gestore, nei seguenti periodi. Berta maggiore 15 marzo-30 settembre, Berta minore 1 marzo-30 luglio, Gabbiano corso 15 aprile- 15 luglio;
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- Indirizzi per la gestione
- - Controllo dei predatori introdotti dall’uomo, in particolare ratti, e controllo con metodi non cruenti dei cani e gatti, previo parere dell’autorità di gestione della ZPS nel rispetto della normativa vigente in materia;
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- 5. ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide.
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- Misure di conservazione obbligatorie
- - divieto di prosciugamento, anche solo temporaneo, delle zone umide, o delle variazioni improvvise e consistenti del livello dell’acqua, o della riduzione della superficie di isole o zone affioranti. Sono fatte salve le operazioni di prosciugamento delle sole vasche salanti delle saline in produzione;
- - divieto di bonifica delle zone umide naturali e seminaturali;
- - divieto di interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea all’interno delle zone umide e delle garzaie, attraverso taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell’avifauna 1 marzo-15 luglio, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell’ente gestore;
- - divieto di taglio della vegetazione interessata da garzaie nei periodi di nidificazione 1 marzo-15 luglio, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell’ente gestore;
- - divieto di utilizzazione dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori);
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- Indirizzi per la gestione
- - mantenimento di depressioni temporaneamente inondate nei terreni agricoli, dei ristagni nei fossati e di fossati stessi.
- - realizzazione di impianti di pioppicoltura solo su superfici agricole;
- - particolare attenzione mantenimento dei cicli di circolazione delle acque salate nelle saline abbandonate al fine di conservare gli habitat con acque e fanghi ipersalati idonei per Limicoli, Sternidi e Fenicottero;
- - interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d’acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;
- - creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione, subsidenza, mantenimento di alti livelli dell’acqua in primavera;
- - incentivazione al mantenimento di bordi di campi gestiti a prato per almeno 50 centimetri di larghezza;
- - trasformazione ad agricoltura biologica nelle aree agricole esistenti contigue alle zone umide;
- - realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
- - gestione periodica degli ambiti di canneto da realizzarsi solamente al di fuori del periodo di riproduzione dell’avifauna, 1 settembre – 1 febbraio, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d’acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
- - ripristino di steppe salate, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, saline laghi tramite la messa a riposo dei seminativi
- - utilizzo di tecniche per il risparmio idrico e introduzione di colture a basso fabbisogno c idrico e utilizzo di fonti di approvvigionamento idrico sostenibili, tra cui reflui depurati per tamponare le situazioni di stress idrico estivo.
- - adozione di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti;
- - regolamentazione della realizzazione di sbarramenti idrici, degli interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole e/o zone affioranti;
- - adozione di interventi di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua;
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- 6. ZPS caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione.
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- Misure di conservazione obbligatorie
- - divieto di utilizzo del parapendio nei periodi compresi tra i mesi di Marzo e Maggio e i mesi di Agosto e Ottobre.
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- Indirizzi per la gestione
- - conservazione delle aree aperte in cui si creano le correnti termiche utilizzate dagli uccelli veleggiatori;
- - sorveglianza e monitoraggio durante il periodo di migrazione.
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- 7. ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani ed isole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.
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- Indirizzi per la gestione
- - Incentivare la riduzione dell’inquinamento luminoso.
- - Conservazione e Realizzazione di aree trofiche adatte all’alimentazione delle specie.
[1] Abrogato dall'art. 7 del