Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca |
Data: | 11/08/2005 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. 1. Nelle more della definizione e approvazione del piano energetico ambientale regionale, comunque fino e non oltre il 30 giugno 2006, sono sospese le procedure di valutazione d’impatto [...] |
§ V.5.75 – L.R. 11 agosto 2005, n. 9.
Moratoria per le procedure di valutazione d’impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica.
(B.U. 12 agosto 2005, n. 102).
1. Nelle more della definizione e approvazione del piano energetico ambientale regionale, comunque fino e non oltre il 30 giugno 2006, sono sospese le procedure di valutazione d’impatto ambientale, ai sensi della
2. Il comma 1 non si applica ai procedimenti per la realizzazione di impianti destinati, in via esclusiva, ad alimentare l’erogazione, senza finalità di lucro né margini di profitto, in favore di uffici pubblici dello Stato, della Regione, di enti pubblici territoriali, di enti locali o di società a capitale interamente pubblico, nonché in favore di esercenti di pubblici servizi quali i servizi sanitari, i servizi di trasporto pubblico, i servizi di distribuzione di acqua, energia e gas.
3. Ferme restando le propedeutiche procedure di valutazione ambientale ai sensi della
4. Sono esclusi dalla moratoria e, pertanto, proseguono nella procedura di valutazione d’impatto ambientale e autorizzativa le istanze sulla realizzazione di impianti eolici sottoposte prima del 31 maggio 2005 all’esame dell’Assessorato all’ambiente per l’eventuale assoggettabilità o incidenza ambientale e rinviate anche successivamente a valutazione d’impatto ambientale.
5. La Giunta regionale è chiamata a definire il piano energetico ambientale regionale, riferito alla produzione regionale di energia sia da fonti convenzionali, sia da fonti alternative e da fonti rinnovabili, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ad approvare lo stesso entro i successivi novanta giorni.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 9 novembre 2006, n. 364, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.