§ V.5.67 - L.R. 25 agosto 2003, n. 15.
Modifica legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:25/08/2003
Numero:15


Sommario
Art. 1.  [1]


§ V.5.67 - L.R. 25 agosto 2003, n. 15.

Modifica legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria).

(B.U. 29 agosto 2003, n. 99).

 

Art. 1. [1]

     1. Al comma 7 dell’articolo 33 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27, dopo la parola: “ungulati” aggiungere le seguenti: “e la caccia agli acquatici da appostamento in prossimità di masse d’acqua stagnanti o corrente”.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 21 ottobre 2005, n. 391, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.