§ V.5.27 - L.R. 15 giugno 1994, n. 20.
Norme provvisorie per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:15/06/1994
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Calendario venatorio).
Art. 3.  (Piano faunistico-venatorio).
Art. 4.  (Osservatorio Faunistico - Attività di soccorso e detenzione di fauna selvatica in difficoltà - Inanellamento).
Art. 5.  (Detenzione e allevamenti della fauna a scopo ornamentale e amatoriale).
Art. 6.  (Esemplari imbalsamati).
Art. 7.  (Zone protette e aree faunistico-venatorie).
Art. 8.  (Organi consultivi).
Art. 9.  (Licenza di abilitazione all'esercizio venatorio).
Art. 10.  (Vigilanza e sanzioni).
Art. 11.  (Rinvio a norme preesistenti).
Art. 12.  (Norme finanziarie).


§ V.5.27 - L.R. 15 giugno 1994, n. 20.

Norme provvisorie per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. [*]

(B.U. 17 giugno 1994, n. 87).

 

TITOLO I

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Puglia recepisce la legge 11.2.1992, n. 157, in attesa dell'approvazione di una legge organica di riordino in materia di caccia nell'ambito regionale.

     2. In attuazione della stessa, adotta le opportune iniziative per il raggiungimento dei fini e lo svolgimento dei compiti che detta normativa prevede.

 

     Art. 2. (Calendario venatorio).

     1. In attuazione della legge 11.2.92, n. 157 la Regione, sentito l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica, pubblica entro il 15 giugno il calendario venatorio regionale ed eventuali regolamenti regionali e provinciali relativi all'annata venatoria per i periodi e le specie, così come previsto dall'art. 18 della citata legge.

     2. Il calendario venatorio regionale è deliberato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. Il calendario venatorio regionale può contenere norme che prevedono il divieto o la riduzione, per i periodi prestabiliti, dell'esercizio venatorio nei confronti di determinate specie cacciabili ai sensi della presente legge; ovvero in singole aree faunistico venatorie, di cui all'art. 10 della legge 11.2.92, n. 157, interessate ad azioni di ripopolamento.

     4. Il calendario venatorio regionale contiene norme che prevedono il divieto, anche temporaneo, dell'esercizio venatorio in zone caratterizzate da intenso fenomeno turistico nonché norme che prevedono il divieto temporaneo di praticare particolari attività escursionistiche che arrechino disturbo alla riproduzione di specie particolarmente protette.

     5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Può essere consentita la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio venatorio è in ogni caso sospeso.

     6. In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ogni tipo di licenza, del seguente numero massimo di capi:

     a) selvaggina stanziale: due capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale; per il cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo per ogni giornata di caccia secondo regolamento eventuale emanato dalle Province;

     b) selvaggina migratoria: venti capi, di cui massimo dieci colombacci, dieci fra palmipedi, trampolieri e rallidi; tre beccacce.

     7. Il numero e l'identificazione delle giornate settimanali di caccia, nonché il numero dei capi abbattibili sono stabiliti annualmente nel calendario venatorio regionale, entro i limiti massimi di cui alla presente legge.

     8. Fermo restando il silenzio venatorio di martedì e venerdì, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, anche in deroga al precedente comma 5, può essere regolamentato diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.

     9. Le limitazioni relative al prelievo della selvaggina si applicano anche nelle aziende faunistico-venatorie.

     10. Il calendario venatorio regionale stabilisce l'orario di inizio e chiusura dell'esercizio venatorio nelle giornate di caccia consentite. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

     11. Nel calendario venatorio regionale sono indicati i giorni in cui è consentito l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani e le modalità di impiego degli stessi nelle specifiche zone individuate dai Piani Faunistici-venatori provinciali. L'addestramento, qualora effettuato con sparo, è limitato ai periodi di caccia aperta.

     12. Sono consentiti gli appostamenti di caccia come da previsione dell'art. 5 - comma 5 - e dell'art. 14 - comma 12 - della legge 11.2.92, n. 157.

     13. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

     14. Sulla base delle indicazioni del piano faunistico-venatorio di cui al successivo art. 3 e previo parere dell'lNFS, per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali regionali, i termini di cui al comma 1 dell'art. 18 della legge 11.2.92, n. 157 possono essere contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato allo stesso comma I.

     15. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalla Regione. La caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma I dell'art. 18 della citata legge 11.2.92, n. 157.

 

     Art. 3. (Piano faunistico-venatorio).

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sulla base dei piani predisposti dalle Province, approva il piano faunistico- venatorio di cui all'art. 10 della legge 11.2.92, n. 157, di durata quinquennale.

     2. In attesa di tale approvazione, al fine di assicurare la continuità gestionale, la Regione attua il programma venatorio annuale ex l.r. 27.2.84, n. 10, in quanto compatibile.

 

     Art. 4. (Osservatorio Faunistico - Attività di soccorso e detenzione di fauna selvatica in difficoltà - Inanellamento).

     1. L'Osservatorio faunistico, già operante presso l'AREF, è autorizzato a svolgere, previa intesa con l'Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS), l'attività di inanellamento. L'Osservatorio potrà, altresì, essere di supporto per l'attivazione dell'unità operativa tecnica consultiva decentrata dello stesso INFS di cui all'art. 7, comma 2, della legge 11.2.92, n. 157.

     2. All'osservatorio faunistico, quale struttura tecnico-scientifica a livello regionale, sono confermati i compiti previsti dall'art. 16 della l.r. 22.5.85, n. 35.I compiti dell'Osservatorio riguarderanno, altresì, la ricerca, la consulenza e la raccolta dati ai fini dell'elaborazione dei piani faunistico-venatori di cui al precedente art. 3 e la predisposizione del calendario venatorio.

     3. E' affidato al Centro recupero selvaggina operante nell'ambito dell'Osservatorio faunistico il compito di soccorso della fauna in difficoltà, la detenzione temporanea e la successiva liberazione della stessa riabilitata.

     4. Chiunque rinvenga uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica, in difficoltà o feriti, è tenuto a darne avviso, entro dieci ore, al Comune o Provincia territorialmente competenti, i quali provvederanno al successivo invio degli stessi al Centro recupero selvaggina.

     5. La Giunta regionale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvederà a definire le modalità di funzionamento dell'Osservatorio e del Centro recupero selvaggina, configurando il primo come struttura tecnica dell'Assessorato all'Agricoltura, il secondo come struttura tecnica dell'Assessorato all'ambiente [1].

 

     Art. 5. (Detenzione e allevamenti della fauna a scopo ornamentale e amatoriale).

     1. Le attività amatoriali relative alla nidificazione e allevamento in cattività, nonché alla creazione di ibridi di volatili, possono essere svolte soltanto con i soggetti appartenenti alle specie cacciabili ai sensi della presente legge e con i volatili appartenenti alle specie esotiche legittimamente possedute.

     2. I soggetti ottenuti negli allevamenti di cui al precedente comma devono essere muniti di anellini inamovibili di diametro adeguato alla specie, posti dalla Provincia territorialmente competente. Per tali operazioni, la Provincia, seguendo le indicazioni fornite dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), può avvalersi anche della collaborazione dell'Osservatorio faunistico.

     3. Sugli anellini devono essere riportati l'anno di nascita, il numero progressivo del soggetto e la matricola dell'allevatore.

     4. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche, nei giardini zoologici e negli esercizi commerciali specializzati, previa autorizzazione rilasciata dalla Provincia territorialmente competente possono essere presentati e venduti esclusivamente i soggetti muniti di regolari anellini.

 

     Art. 6. (Esemplari imbalsamati).

     1. L'eventuale possesso di esemplari imbalsamati di specie divenuta protetta a seguito dell'entrata in vigore della legge 11.2.92, n. 157, deve essere denunciato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Provincia competente per territorio, che provvederà a rilasciare ai detentori apposita certificazione. Su ogni esemplare sarà apposto idoneo contrassegno.

 

TITOLO II

Norme transitorie

 

     Art. 7. (Zone protette e aree faunistico-venatorie).

     1. Nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria prevista dall'art. 10 della L. 11.2.92, n. 157, in attesa dell'approvazione della legge regionale organica di cui all'art. 1 della presente legge, la Regione istituisce gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.), ripartendo il proprio territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata. Gli A.T.C., di dimensioni sub-provinciali, sono possibilmente omogenei. Sono delimitati, per quanto possibile, da confini naturali o rilevanti opere.

     2. Il Consiglio regionale adotta il Regolamento relativo alle modalità di costituzione, gestione e funzionamento degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.). I cacciatori ammessi all'A.T.C. partecipano annualmente alla gestione con un contributo individuale di partecipazione di una quota di importo non inferiore al 50% e non superiore al 100% dell'importo della tassa venatoria regionale.

     3. Le zone di cui all'art. 10 della l.r. 27.2.84, n. 10, già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge, restano confermate.

     4. Le Aziende faunistico-venatorie istituite in forma definitiva ai sensi della previdente normativa, in attesa della emanazione del nuovo Regolamento regionale, sono prorogate di quattro anni a partire dalla data di scadenza naturale della concessione, su semplice richiesta del concessionario. Resta salva la revocabilità della concessione ai sensi dell'art. 19 del Regolamento regionale 28/10/87, n. 2.

 

     Art. 8. (Organi consultivi).

     1. Fino all'approvazione della nuova legislazione regionale di cui all'art. 1 della presente legge, restano operanti gli organismi consultivi già formalmente costituiti presso la Regione e/o le Province ai fini dell'acquisizione dei pareri in relazione all'attività della Regione o Provincia in materia di caccia secondo quanto previsto dalla l.r. 27-2- 1984. n. 10.

 

     Art. 9. (Licenza di abilitazione all'esercizio venatorio).

     1. Per il rilascio della licenza di esercizio dell'attività venatoria, le Commissioni d'esame già costituite ex l.r. 27.2.84, n. 10 restano confermate ed operanti fino alla data di entrata in vigore della legge organica di cui all'art. 1 della presente legge.

     2. Le materie di esame sono quelle previste dall'art. 22 della legge 11.2.92, n. 157.

     3. Le Commissioni di cui al 1° comma del presente articolo sono integrate da un esperto in materia di pronto soccorso, designato dal Presidente della Provincia competente.

     4. L'esperto in zoologia di cui all'artt. 30 della l.r. 27.2.84, n. 10 dovrà essere in possesso della laurea in Scienze Biologiche o in Scienze Naturali con competenza in vertebrati omeotermi.

 

TITOLO III

Disposizioni finali

 

     Art. 10. (Vigilanza e sanzioni).

     1. La vigilanza è affidata ai soggetti di cui all'art. 27 della legge 11.2.92, n. 157 con le funzioni ivi previste.

     2. Per le violazioni delle disposizioni della materia di cui alla presente legge si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 30 e 31 della legge 11.2.92, n. 157.

     3. Per tutti i casi di divieto non richiamati esplicitamente negli articoli 30 e 31 della legge 11.2.92, n. 157, si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

     4. Per gli abusi e per l'uso improprio della tabellazione dei terreni si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.

     5. Per la non corretta compilazione del tesserino venatorio si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 31, 1° comma lett. i), della legge 11.2.92, n. 157.

 

     Art. 11. (Rinvio a norme preesistenti).

     1. In attesa della legge regionale di riordino della materia caccia, di cui al precedente art. 1, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla l.r. 27.2.84, n. 10 e relativi regolamenti, non in contrasto con i principi della legge 11.2.92, n. 157.

 

     Art. 12. (Norme finanziarie).

     1. La tassa di concessione regionale ai sensi dell'art. 3 della legge 16.5.70, n. 271 e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, è soggetta al rinnovo annuale ed è fissata al 50% della tassa erariale.

     2. La tassa di concessione regionale consente di conseguire i mezzi finanziari necessari a realizzare i fini della presente legge, esercitando le funzioni amministrative previste dall'art. 9 della Legge 11.2.92, n. 157, con le modalità di ripartizione previste dagli artt. 48 e 49 della l.r. 27.2.84, n. 10.

     3. Per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge si provvede con l'utilizzazione dei fondi iscritti al cap. 0841010 del bilancio regionale.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 13 agosto 1998, n. 27. Vedi però il comma 2, art. 63 della stessa L.R. n. 27/1998.

[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 1995, n. 13.