Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.3 lavori pubblici |
Data: | 25/10/2004 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. 1. Dopo l’articolo 17 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici) sono aggiunti i seguenti articoli |
Art. 2. 1. All’articolo 9 della l.r. 13/2001 è aggiunto, in fine, il seguente comma : |
Art. 3. 1. Il comma 1 dell’articolo 18 della l..r. 13/2001 è sostituito dal seguente: |
§ V.3.20 – L.R. 25 ottobre 2004, n. 16.
“Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici)”.
(B.U. 29 ottobre 2004, n. 130).
1. Dopo l’articolo 17 della
“Art. 17 bis.
1. Nell’affidamento di lavori, finanziati anche parzialmente dalla Regione, di importo inferiore a euro 5 milioni per i quali si proceda con il sistema dell’aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari come disciplinato dall’articolo 90 del
a) le soluzioni tecniche adottate;
b) le documentate condizioni eccezionalmente favorevoli di cui la ditta dispone per eseguire i lavori.
La mancata produzione, anche parziale, delle giustificazioni e dell’analisi economica comporta l’esclusione dell’offerta anticipatamente all’applicazione del meccanismo di esclusione automatica di cui al comma 1 bis, ultima parte, dell’articolo 21 della
2. Per i lavori d’importo inferiore a euro 1 milione 250 mila non opera l’obbligo delle giustificazioni per le offerte il cui ribasso ecceda il quinto dell’importo a base d’asta.
Art. 17 ter.
1. Per l’affidamento di contratti di lavori pubblici d’importo inferiore a euro 1 milione, iva esclusa, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 18, si procede mediante licitazione privata semplificata come disciplinata dai successivi commi.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici approvano e pubblicano sul Bollettino ufficiale della Regione, sul sito internet regionale e all’albo della stazione appaltante l’elenco dei lavori da affidare mediante licitazione privata semplificata. La procedura di affidamento a mezzo licitazione privata semplificata può essere esperita anche per lavori non inseriti nell’elenco. In tal caso il bando di gara deve prevedere un adeguato termine per consentire alle imprese di richiedere l’inserimento nell’elenco.
3. Le ditte che intendono partecipare presentano domanda indicando le categorie di proprio interesse così come individuate dal
4. Le imprese possono presentare una sola domanda per ogni categoria come singole o come partecipanti ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, della
5. La scelta delle imprese da invitare a ciascuna licitazione privata semplificata per ogni categoria viene effettuata mediante sorteggio.
6. Il sorteggio si deve svolgere secondo le seguenti modalità:
a) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda da quindici a venti imprese ne vengono sorteggiate dieci;
b) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda da ventuno a trenta imprese ne vengono sorteggiate quindici;
c) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda da trentuno a quaranta imprese ne vengono sorteggiate venti;
d) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda più di quaranta imprese ne vengono sorteggiate trenta.
7. Le imprese invitate sono escluse dai sorteggi relativi a gare successive fino a esaurimento delle domande presentate per le singole categorie di lavori. Nel caso in cui il numero delle ditte rimanenti sia inferiore al numero di quelle da sorteggiare come previsto dal comma 6, esso viene integrato mediante ulteriore sorteggio tra le ditte già invitate alle precedenti licitazioni semplificate.
8. Nel caso in cui per determinate categorie di lavori abbiano presentato domanda meno di quindici imprese in possesso dei requisiti necessari i lavori sono affidati mediante procedura aperta o ristretta”.
1. All’articolo 9 della
“2 ter[1]. Ai sensi dell’articolo 23 del capitolato generale d’appalto approvato con
1. Il comma 1 dell’articolo 18 della l..r. 13/2001 è sostituito dal seguente:
“1. L’affidamento a trattativa privata è ammesso solo nei casi previsti dalla normativa statale e per lavori d’importo non superiore a euro 200 mila”.
La presente legge è dichiarata urgente.
Sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
[1] Numerazione così rettificata con avviso pubblicato nel B.U. 11 novembre 2004, n. 135.