§ V.2.9 - L.R. 23 gennaio 1984, n. 6. - Modifiche alle leggi regionali
concernenti incentivi all'edilizia residenziale.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 edilizia residenziale
Data:23/01/1984
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Caratteristiche del mutuo agevolato ed entità del contributo). - 1. I contributi previsti dall'art. 2 della L.R. 29 agosto 1979, n. 57, e dall'art. 8 della L.R. 24 aprile 1980, n. 33 sono concessi [...]
Art. 2.  (Variazione dell'entità del contributo). - 1. I valori percentuali di cui al precedente articolo possono essere modificati dalla Giunta regionale in relazione a variazioni dei limiti di reddito e [...]
Art. 3.  (Spesa ammissibile). - 1. Per la determinazione della spesa ammissibile si applicano i parametri definiti dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 4, lettera g), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e [...]
Art. 4.  (Contributi in conto capitale). - 1. In luogo dei mutui agevolati individuali di cui all'art. 1 della presente legge, ed ai prestiti di cui all'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 33, la Giunta [...]
Art. 5.  (Garanzia regionale per i mutui agevolati). - 1. I mutui contratti per l'attuazione delle leggi regionali di cui al precedente art. 1 sono assistiti dalla garanzia integrale della Regione Puglia.
Art. 6.  (Operatività della garanzia regionale). - 1. La garanzia della Regione per i mutui contratti per l'attuazione dei programmi di cui alle leggi 1° febbraio 1977, n. 3, 4 agosto 1978, n. 35, 29 agosto [...]
Art. 7.  (Mutui integrativi e suppletivi).
Art. 8.  (Norme tecniche). - 1. In deroga all'art. 10 della legge 29 agosto 1979, n. 57, agli alloggi ultimati alla data del 31 dicembre 1980 possono applicarsi le norme tecniche in vigore anteriormente alla [...]
Art. 9.  (Graduatorie legge 24 aprile 1980, n. 33). - 1. Per l'assegnazione dei contributi in conto mutuo, dei prestiti e dei contributi in conto capitale previsti dalla legge 24 aprile 1980, n. 33 e dalle [...]
Art. 10.  (Norme transitorie). - 1. Le norme di cui ai precedenti artt. 1, 4 e 5 si applicano anche ai contributi relativi ai programmi del quinquennio 1979/1983 purché alla data di entrata in vigore della [...]
Art. 11.  (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
Art. 12.  (Vigore della legge). - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano sino all'entrata in vigore di apposita legge regionale che detti norme unificate per gli interventi edilizi finanziati [...]
Art. 13.  (Norma finanziaria). - (Omissis).


§ V.2.9 - L.R. 23 gennaio 1984, n. 6. - Modifiche alle leggi regionali

concernenti incentivi all'edilizia residenziale.

 

Art. 1. (Caratteristiche del mutuo agevolato ed entità del contributo). - 1. I contributi previsti dall'art. 2 della L.R. 29 agosto 1979, n. 57, e dall'art. 8 della L.R. 24 aprile 1980, n. 33 sono concessi direttamente ai soggetti beneficiari nella misura percentuale e con le modalità stabilite dalla presente legge.

     2. I contributi sono concessi sui mutui accordati dagli Istituti e Sezioni di credito fondiario ed edilizio e dalle Casse di Risparmio, d'importo non superiore all'ammontare massimo stabilito dalle leggi statali vigenti in materia di edilizia agevolata, con una durata massima di quindici anni, alle condizioni di mercato, a tasso sia costante che variabile.

     3. I contributi sono corrisposti semestralmente per i primi dieci anni di ammortamento del mutuo, oltre che per il periodo di preammortamento, e sono determinati in rapporto alle diverse fasce di reddito di cui all'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, vigenti al momento dell'acquisto o della liquidazione finale del mutuo stesso, nelle seguenti misure:

     1) 12% annuo sul capitale mutuato per coloro che appartengono alla prima fascia di reddito;

     2) 10% annuo sul capitale mutuato per coloro che appartengono alla seconda fascia di reddito;

     3) 7% annuo sul capitale mutuato per coloro che appartengono alla terza fascia di reddito.

     4. Fino alla stipula del contratto definitivo di mutuo i contributi sono determinati nella misura unica del 12% sul capitale mutuato.

     5. I contributi possono essere ceduti pro solvendo agli enti mutuanti.

 

     Art. 2. (Variazione dell'entità del contributo). - 1. I valori percentuali di cui al precedente articolo possono essere modificati dalla Giunta regionale in relazione a variazioni dei limiti di reddito e dei tassi a carico dei mutuatari, stabiliti ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 3. (Spesa ammissibile). - 1. Per la determinazione della spesa ammissibile si applicano i parametri definiti dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 4, lettera g), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 4. (Contributi in conto capitale). - 1. In luogo dei mutui agevolati individuali di cui all'art. 1 della presente legge, ed ai prestiti di cui all'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 33, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, a fondo perduto, nella misura del 40%, del 35% e del 30% dell'ammontare massimo di mutuo agevolato o di prestito ammissibile, rispettivamente per la prima, seconda e terza fascia di reddito stabilito dall'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Per l'erogazione dei contributi si applicano le norme del decreto del Ministro dei LL.PP. del 1° agosto 1983.

 

     Art. 5. (Garanzia regionale per i mutui agevolati). - 1. I mutui contratti per l'attuazione delle leggi regionali di cui al precedente art. 1 sono assistiti dalla garanzia integrale della Regione Puglia.

     2. La garanzia diverrà operante entro 120 giorni dalla conclusione della procedura esecutiva, anche se promossa da terzi, e la Regione corrisponderà all'Istituto mutuante tutte le somme dovutegli per capitale, interessi, anche di mora, accessori e spese, per le quali fosse risultato insoddisfatto.

     3. La garanzia diverrà parimenti operante entro 120 giorni dalla data in cui è risultato infruttuoso almeno il terzo esperimento d'asta, purché l'incanto sia stato fissato per un prezzo base inferiore al credito dell'Istituto mutuante.

     4. In tal caso, la Regione corrisponderà all'Istituto medesimo le somme per qualsiasi titolo dovutegli per capitale, interessi, anche di mora, accessori e spese, surrogandosi nelle ipoteche da esso iscritte a carico del mutuatario.

 

     Art. 6. (Operatività della garanzia regionale). - 1. La garanzia della Regione per i mutui contratti per l'attuazione dei programmi di cui alle leggi 1° febbraio 1977, n. 3, 4 agosto 1978, n. 35, 29 agosto 1979, n. 57, 24 aprile 1980,. n. 33, 21 giugno 1980,. n., 76, 9 febbraio 1981, n. 16, 31 agosto 1981, n. 50, nonché 13 gennaio 1983, n. 3, diverrà operante purché l'ente mutuante abbia iniziato l'esecuzione entro due anni dal verificarsi dell'insolvenza.

 

     Art. 7. (Mutui integrativi e suppletivi). [1]

 

     Art. 8. (Norme tecniche). - 1. In deroga all'art. 10 della legge 29 agosto 1979, n. 57, agli alloggi ultimati alla data del 31 dicembre 1980 possono applicarsi le norme tecniche in vigore anteriormente alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

 

     Art. 9. (Graduatorie legge 24 aprile 1980, n. 33). - 1. Per l'assegnazione dei contributi in conto mutuo, dei prestiti e dei contributi in conto capitale previsti dalla legge 24 aprile 1980, n. 33 e dalle norme della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a formulare, per ogni tipo d'intervento, una graduatoria unica relativamente agli anni per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati pubblicati i bandi di concorso.

     2. Il bando per la formulazione delle graduatorie verrà pubblicato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10. (Norme transitorie). - 1. Le norme di cui ai precedenti artt. 1, 4 e 5 si applicano anche ai contributi relativi ai programmi del quinquennio 1979/1983 purché alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata erogata la prima rata del mutuo da parte dell'Istituto mutuante.

     2. Relativamente ai finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 1 della presente legge, per il quinquennio 1979/83 l'importo del mutuo può essere elevato fino all'ammontare massimo di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge purché alla stessa data non risultino ultimati i lavori di nuova costruzione o di recupero, ovvero non sia stato stipulato l'atto di acquisto definitivo dell'alloggio e sempre che non sia stata erogata la prima rata del mutuo da parte dell'Istituto mutuante.

     3. Per avvalersi della facoltà di cui al precedente art. 4 gli aventi titolo devono presentare domanda all'Assessorato regionale competente per l'Edilizia Residenziale Pubblica entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 11. (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 12. (Vigore della legge). - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano sino all'entrata in vigore di apposita legge regionale che detti norme unificate per gli interventi edilizi finanziati sia con fondi statali e sia con fondi regionali.

 

     Art. 13. (Norma finanziaria). - (Omissis).

 

 


[1] Modifica la L.R. n. 50/1981, art. 1, 4° comma.