Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 edilizia residenziale |
Data: | 13/01/1983 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. Ai mutui integrativi o di completamento concessi ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 21 giugno 1980, n. 76 e dall'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 50 sono estese le stesse [...] |
Art. 4. Le cooperative edilizie che nel quinquennio 1976-80 abbiano presentato domanda tendente ad ottenere i benefici di cui alla legge regionale 1 febbraio 1977, n. 3 e che risultano escluse dalle [...] |
Art. 5. La Giunta regionale è autorizzata, sentita la competente Commissione consiliare, a trasferire tra ambiti territoriali fondi destinati all'edilizia agevolata da leggi statali o regionali localizzati [...] |
Art. 6. Nei programmi costruttivi di edilizia agevolata, da avviarsi con i fondi della legge statale 5 agosto 1978, n. 457 - biennio 1980-81 e della legge regionale 9 febbraio 1981, n. 16, l'ammontare del [...] |
Art. 7. Ai programmi costruttivi di cui alla legge regionale 1 febbraio 1977, n. 3, limitatamente a quelli previsti di riparto 1979-80 e agli interventi previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge [...] |
Art. 8. Il limite di mutuo per alloggio di cui al primo comma del precedente art. 6 si applica anche ai programmi costruttivi già avviati ai sensi della legge regionale 1 febbraio 1977, n. 3, purché i [...] |
Art. 9. La Giunta regionale utilizzerà, contestualmente all'approvazione delle graduatorie di cui all'art. 3 della legge regionale 9 febbraio 1981, n. 16 relative ai programmi costruttivi da avviarsi da [...] |
Art. 10. Le cooperative edilizie e loro consorzi aggiudicano i lavori mediante licitazione privata, invitando non meno di nove ditte iscritte all'Albo Nazionale dei costruttori. |
§ V.2.8 - L.R. 13 gennaio 1983, n. 3.
Norme integrative in materia di edilizia residenziale.
(B.U. 18 gennaio 1983, n. 6)
Art. 3. Ai mutui integrativi o di completamento concessi ai sensi dell'art. 1 della
(Omissis) [3].
Art. 4. Le cooperative edilizie che nel quinquennio 1976-80 abbiano presentato domanda tendente ad ottenere i benefici di cui alla
Ferme rimanendo le graduatorie già definite nel quinquennio dalla Giunta regionale, le cooperative di cui al precedente comma sono incluse nelle graduatorie relative all'anno di presentazione della domanda e collocate in successione, con le posizioni acquisite, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle priorità fissate dall'art. 15 della
I contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti dei fondi già localizzati nel rispettivo anno e non utilizzati.
Art. 5. La Giunta regionale è autorizzata, sentita la competente Commissione consiliare, a trasferire tra ambiti territoriali fondi destinati all'edilizia agevolata da leggi statali o regionali localizzati e non utilizzati.
Art. 6. Nei programmi costruttivi di edilizia agevolata, da avviarsi con i fondi della
La maggiore spesa derivante dall'applicazione del precedente comma sarà imputata sulle disponibilità previste per i bienni successivi, in conformità al tredicesimo comma dell'art. 1 del
Art. 7. Ai programmi costruttivi di cui alla
Art. 8. Il limite di mutuo per alloggio di cui al primo comma del precedente art. 6 si applica anche ai programmi costruttivi già avviati ai sensi della
I mutui suppletivi previsti dal presente articolo sono cumulabili con quelli previsti dalla
Art. 9. La Giunta regionale utilizzerà, contestualmente all'approvazione delle graduatorie di cui all'art. 3 della
Art. 10. Le cooperative edilizie e loro consorzi aggiudicano i lavori mediante licitazione privata, invitando non meno di nove ditte iscritte all'Albo Nazionale dei costruttori.
Per i programmi edilizi sino a ventiquattro alloggi è ammessa la trattativa privata ed i lavori stessi potranno essere affidati anche ad imprese artigiane non iscritte all'Albo Nazionale dei costruttori.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi di edilizia agevolata sono soggetti a collaudo tecnico- amministrativo.
Il collaudo tecnico-amministrativo dovrà tendere ad accertare, ai sensi dell'art. 4, lett. m), della
Le opere sono collaudate da un ingegnere iscritto all'Albo regionale dei collaudatori di cui all'art. 25 della
[1] Sostituisce il V comma, art. 1,
[2] Sostituisce il III comma, art. 1, e l'art. 7,
[3] Sostituisce il II comma, art. 10,