§ V.1.38 - L.R. 10 giugno 2008, n. 14.
Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica
Data:10/06/2008
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (PRINCIPI)
Art. 2.  (FINALITÀ)
Art. 3.  (DEFINIZIONE)
Art. 4.  (OBIETTIVI)
Art. 5.  (PROCEDURE CONCORSUALI)
Art. 6.  (CONCORSI DI IDEE)
Art. 7.  (CONCORSI DI PROGETTAZIONE)
Art. 8.  (CONCORSI DI PROGETTAZIONE BANDITI DA PRIVATI)
Art. 9.  (INCENTIVI PER I CONCORSI DI PROGETTAZIONE)
Art. 10.  (DISPOSIZIONI SPECIALI PER I CONCORSI BANDITI DA PRIVATI)
Art. 11.  (OPERE D’ARTE NEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI)
Art. 12.  (TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE OPERE DI ARCHITETTURA MODERNA E CONTEMPORANEA)
Art. 13.  (PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA IN CAMPO ARCHITETTONICO)
Art. 14.  (CONFERENZA PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E DELL’AMBIENTE COSTRUITO)
Art. 15.  (“PREMIO APULIA" PER OPERE DI ARCHITETTURA CONTEMPORANEA O DI URBANISTICA)
Art. 16.  (REGOLAMENTO)
Art. 17.  (NORMA FINANZIARIA)


§ V.1.38 - L.R. 10 giugno 2008, n. 14.

Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio.

(B.U. 13 giugno 2008, n. 93)

 

Art. 1. (PRINCIPI)

1. La Regione Puglia riconosce il pubblico interesse dell'ideazione e della realizzazione delle opere di architettura e delle trasformazioni del territorio quali strumenti fondamentali per assicurare la qualità dell'ambiente urbano e rurale, in ossequio alle direttive comunitarie e alla legislazione nazionale e regionale in materia.

2. La qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio è elemento irrinunciabile dello sviluppo sostenibile volto ad assicurare eguali potenzialità di crescita del benessere tra i cittadini e a salvaguardare i diritti delle generazioni presenti e future a fruire delle risorse del territorio.

 

     Art. 2. (FINALITÀ)

1. Sono finalità dell’architettura e delle opere di trasformazione del territorio:

a) comprendere e soddisfare le necessità degli individui, dei gruppi sociali e delle collettività in materia di assetto dello spazio;

b) conservare e valorizzare il patrimonio edilizio di qualità esistente e tutelare gli equilibri naturali del territorio;

c) dare attuazione al principio di accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito;

d) migliorare la qualità urbana e la bellezza degli insediamenti umani e salvaguardare i paesaggi;

e) dare risposta alle esigenze della città di tutti e della società multietnica.

 

     Art. 3. (DEFINIZIONE)

1. Ai fini della presente legge, per qualità architettonica e urbanistica si intende l'esito di uno sviluppo progettuale partecipato nel processo e coerente con esigenze funzionali, estetiche e di armonico inserimento nel contesto dell’ambiente urbano e rurale che vengono poste alla base della progettazione secondo i principi di cui all’articolo 1 e nel rispetto dello sviluppo sostenibile.

 

     Art. 4. (OBIETTIVI)

1. In armonia con i principi di cui all'articolo 1, la Regione persegue i seguenti obiettivi:

a) affermare il valore dell’architettura e dell’urbanistica come fondamentale espressione della cultura e dell’identità di una comunità e del suo territorio;

b) promuovere in ogni tipo di committenza, pubblica e privata, la domanda di qualità architettonica e urbanistica, come definita all'articolo 3, anche attraverso procedure concorsuali e altri incentivi a sostegno del processo;

c) favorire il rafforzamento e la diffusione in campo architettonico e urbanistico dei principi dello sviluppo sostenibile nel quadro dei riferimenti normativi e regolamentari europei e nazionali per l’ambiente;

d) promuovere la diffusione della conoscenza dell’architettura e dell’urbanistica, in modo da aumentare la consapevolezza e il coinvolgimento dei soggetti attori e dei cittadini sui temi della qualità dell’ambiente urbano e del territorio;

e) riconoscere il ruolo dell’architettura e dell’urbanistica di qualità nello sviluppo economico regionale;

f) promuovere la conoscenza e la diffusione di tutte le espressioni artistiche contemporanee favorendo l’inserimento di opere d’arte in edifici pubblici e privati.

 

     Art. 5. (PROCEDURE CONCORSUALI)

1. La Regione riconosce che la competizione sul piano del confronto delle idee è la principale garanzia per conseguire le finalità di qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio di cui all'articolo 1 e individua pertanto nel concorso di idee e nel concorso di progettazione gli strumenti fondamentali per perseguire tale fine.

2. La presente legge disciplina le modalità di espletamento dei concorsi di idee e dei concorsi di progettazione per l’affidamento di incarichi il cui importo stimato sia inferiore al limite posto dalla legislazione statale per l'affidamento fiduciario e che pertanto non sono specificatamente regolati dalla medesima. [1]

3. I concorsi di idee e quelli di progettazione sono, rispettivamente, strumenti per l’acquisizione di una proposta ideativa e procedure intese a fornire all’amministrazione aggiudicatrice un piano o un progetto, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell’urbanistica, dell’architettura e dell’ingegneria civile.

 

     Art. 6. (CONCORSI DI IDEE) [2]

1. Possono partecipare al concorso tutti i soggetti che, per legge, possono essere affidatari di incarichi di progettazione. Possono inoltre partecipare i professionisti dipendenti pubblici e privati abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l’ordinamento nazionale, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti dell’amministrazione che bandisce il concorso.

2. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il tempo di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all’importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando.

3. La valutazione delle proposte presentate al concorso d’idee è effettuata da una commissione giudicatrice, costituita secondo le procedure di legge, sulla base di criteri e metodi stabiliti nel bando di gara.

4. Le stazioni appaltanti riconoscono al soggetto vincitore un premio di importo compreso tra un minimo del 30 per cento e un massimo del 60 per cento dell'importo che sarebbe dovuto per il progetto preliminare.

5. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee, a trattativa privata, la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, a condizione che detta facoltà e il relativo corrispettivo siano esplicitati nel bando e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica previsti dal bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.

6. L'idea premiata o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

7. Il bando per il concorso di idee, al quale è data la più ampia pubblicità, contiene:

a) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax ed e-mail della stazione appaltante;

b) nominativo del responsabile del procedimento;

c) descrizione delle esigenze della stazione appaltante;

d) eventuali modalità di rappresentazione delle idee;

e) modalità di presentazione delle proposte, comunque costituite da schemi grafici e da una relazione tecnico economica;

f) termine per la presentazione delle proposte;

g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte;

h) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso.

 

     Art. 7. (CONCORSI DI PROGETTAZIONE) [3]

1. Possono partecipare al concorso tutti i soggetti che, per legge, possono essere affidatari di incarichi di progettazione. Possono inoltre partecipare i professionisti dipendenti pubblici e privati abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l’ordinamento nazionale, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti dell’amministrazione che bandisce il concorso.

2. Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare. Il tempo di presentazione delle proposte progettuali deve essere stabilito in relazione all’importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a novanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

3. La valutazione delle proposte presentate al concorso di progettazione è effettuata da una commissione giudicatrice, costituita secondo le procedure di legge.

4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore è determinato in misura non superiore al 60 per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto o piano calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali. Un’ulteriore somma compresa fra il 40 e il 70 per cento dello stesso importo è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare.

5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto o piano risultato vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti richiesti nel bando, possono essere affidati a trattativa privata i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.

6. Il concorso è aggiudicato con le procedure aperte.

7. In caso d’intervento di particolare rilevanza e complessità può procedersi a esperimento di un concorso articolato in due gradi, di cui il secondo, che ha ad oggetto la presentazione del progetto o piano con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate al concorso di primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito né assegnazione di premi. Al vincitore finale, se in possesso dei requisiti richiesti dal bando, è affidato l’incarico dei successivi livelli di progettazione. Tale possibilità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Per i premi e i rimborsi spese si applica quanto previsto al comma 5. I tempi di presentazione delle proposte non possono essere inferiori a quarantacinque giorni per il primo grado e a novanta giorni per il secondo grado.

8. Il bando per i concorsi di progettazione, al quale sarà data la più ampia pubblicità, oltre agli elementi elencati dal comma 7 dell’articolo 6, contiene:

a) l’indicazione della procedura di aggiudicazione prescelta;

b) il numero dei partecipanti all’eventuale secondo grado;

c) la descrizione del progetto;

d) il numero di partecipanti nel caso di licitazione privata;

e) le modalità, i contenuti e i termini della domanda di partecipazione nonché i criteri di scelta nel caso di licitazione privata;

f) i criteri di valutazione delle proposte progettuali;

g) l’indicazione del carattere vincolante o meno della decisione della commissione giudicatrice;

h) le informazioni circa le modalità di presentazione dei progetti.

9. Il bando contiene inoltre le informazioni circa le modalità di ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non è stato disposto il rimborso spese, nonché l’eventuale facoltà della commissione di menzionare i progetti che, pur non premiati, presentano profili di particolare interesse.

 

     Art. 8. (CONCORSI DI PROGETTAZIONE BANDITI DA PRIVATI) [4]

1. Ai concorsi di progettazione banditi da privati, o comunque da soggetti non tenuti al rispetto della legislazione statale in materia di contratti pubblici di lavori e servizi, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, si applicano le ulteriori prescrizioni di cui al presente articolo.

2. Il bando di concorso deve richiedere espressamente che il progetto sia accompagnato da una dettagliata relazione a firma del progettista che asseveri ai sensi di legge la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati.

3. Il bando di concorso deve inoltre richiedere un elaborato che documenti il principio dell'accessibilità quale criterio progettuale. Tale elemento concorre alla valutazione della proposta progettuale e deve essere oggetto di specifica valutazione da parte della commissione giudicatrice.

4. In caso di concorsi a procedura ristretta il numero non può essere inferiore a sei. Un terzo dei partecipanti sono indicati dai consigli provinciali competenti per territorio degli ordini cui appartengono le figure professionali ammesse al concorso e un ulteriore terzo è indicato dal comune nel cui territorio sarà realizzata l’opera.

 

     Art. 9. (INCENTIVI PER I CONCORSI DI PROGETTAZIONE)

1. E’ istituito presso la Regione un fondo per il finanziamento parziale delle spese da sostenere per l’espletamento dei concorsi d’idee e di progettazione banditi da soggetti tenuti al rispetto della legislazione statale in materia di contratti pubblici di lavori e servizi.

2. Le stazioni appaltanti che fruiscono del finanziamento di cui al comma 1 devono riservare a giovani professionisti d’età non superiore a quaranta anni e iscritti nell’albo professionale da non più di dieci anni, una quota dei rimborsi spettanti ai progetti risultati non vincitori e, nel caso di concorsi in due fasi, una quota di posti per la fase finale.

 

     Art. 10. (DISPOSIZIONI SPECIALI PER I CONCORSI BANDITI DA PRIVATI)

1. Per le opere da realizzarsi in esito a concorsi di progettazione, gli oneri di urbanizzazione, ove dovuti, sono ridotti di una percentuale compresa fra un minimo del 10 per cento e un massimo del 20 per cento secondo quanto sarà determinato da ogni singolo comune. Nelle more delle determinazioni comunali la riduzione si applica nella misura minima.

2. Ai fini della procedura da seguire per la realizzazione delle opere progettate in esito a concorsi di progettazione, queste sono assimilate a opere specificamente disciplinate da un piano attuativo contenente precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in base alla vigente normativa, e sono sottoposte a denuncia di inizio dell’attività.

 

     Art. 11. (OPERE D’ARTE NEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI)

1. La Regione, in armonia con il vigente quadro normativo nazionale e con l’obiettivo di cui all’articolo 4, lettera f):

a) istituisce un Osservatorio regionale per il monitoraggio dell’applicazione della legge 3 marzo 1960, n. 237 (Modificazioni alla legge 29 luglio 1949, n. 717, contenente norme per l’arte nei pubblici edifici);

b) favorisce il ricorso allo strumento del concorso d’idee anche per l’assegnazione di incarichi per opere d’arte da inserire in edifici pubblici e privati.

 

     Art. 12. (TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE OPERE DI ARCHITETTURA MODERNA E CONTEMPORANEA)

1. La Regione promuove iniziative volte alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio architettonico regionale, con particolare riguardo agli esempi significativi di architettura moderna e contemporanea, che non ricadono nelle competenze statali.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni redigono un elenco degli edifici o manufatti che costituiscono testimonianza significativa dell’architettura moderna e contemporanea. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini o a integrazione di detto elenco, associazioni, istituzioni universitarie e di ricerca, istituti di cultura o singoli esperti possono proporre al Comune elenchi o singole opere opportunamente documentati sui quali il Comune stesso è tenuto a pronunciarsi motivatamente entro novanta giorni. Gli stessi soggetti possono altresì proporre elenchi o singole opere opportunamente documentati alla regione ai fini della tutela nell’ambito del piano paesaggistico vigente [5].

3. Con apposita variante allo strumento urbanistico vigente, da approvarsi in base alla normativa vigente in materia, sono stabilite norme di tutela e salvaguardia per gli immobili inseriti nell’elenco.

4. Dell’avvenuto inserimento nell’elenco è data comunicazione al progettista, se vivente, nonché al proprietario, possessore o detentore dell'opera.

5. Gli elenchi sono trasmessi alla Conferenza di cui all’articolo 14.

6. Ogni cinque anni i comuni procedono a una revisione dell’elenco di cui al comma 2, integrandolo ove necessario. In occasione della revisione viene data comunicazione alla competente soprintendenza della loro esistenza e del loro valore architettonico ai fini dell'eventuale imposizione del vincolo previsto dalla legislazione statale in materia di beni culturali. Gli edifici che venissero sottoposti a tale vincolo vengono eliminati dall’elenco comunale in occasione della prima revisione del medesimo [6].

6 bis. La Regione, su proposta della Conferenza di cui all’articolo 14, può richiedere al Ministero competente in materia di beni e attività culturali la dichiarazione di particolare valore artistico delle opere di architettura moderna o contemporanea incluse negli elenchi, per gli effetti previsti dall’articolo 20, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) [7].

 

     Art. 13. (PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA IN CAMPO ARCHITETTONICO)

1. La Regione promuove lo sviluppo, la conoscenza e la memoria delle opere di architettura e di trasformazione del territorio e incentiva la ricerca, l’innovazione e la qualificazione professionale a esse collegate, al fine di accrescere la consapevolezza della responsabilità culturale in tutti i soggetti che operano nel settore delle costruzioni e delle trasformazioni dell’ambiente urbano e rurale.

2. A tal fine la Regione favorisce:

a) intese con ordini professionali, università e istituti e organi di ricerca, pubblici e privati, per realizzare programmi di formazione permanente post-laurea;

b) la conoscenza del patrimonio architettonico e urbanistico mediante iniziative culturali e formative.

3. La Regione s’impegna a:

a) raccogliere e conservare i materiali documentali relativi all'architettura e all'urbanistica moderna e contemporanea nonché gli archivi degli architetti e degli urbanisti, gli archivi degli enti e delle imprese che hanno operato nel settore;

b) costituire, sviluppare e promuovere la rete degli archivi di architettura e di urbanistica, in collaborazione con altri centri di documentazione europei e con gli istituti pubblici e privati che perseguono finalità analoghe.

 

     Art. 14. (CONFERENZA PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E DELL’AMBIENTE COSTRUITO)

1. E’ istituita presso la Presidenza della Giunta regionale la Conferenza permanente per la qualità architettonica e dell’ambiente costruito.

2. La Conferenza ha le seguenti finalità:

a) promuovere e valorizzare le opere di architettura contemporanea individuate dai comuni come prescritto all’articolo 12, anche mediante pubblicazioni, mostre o altri mezzi che ne consentano la più ampia pubblicizzazione;

b) promuovere e incentivare mostre, pubblicazioni e altri mezzi di comunicazione idonei a diffondere e ampliare la conoscenza delle opere di architettura e di trasformazione del territorio di epoca moderna e contemporanea;

c) attivare i rapporti con la Soprintendenza archivistica regionale per la formazione di archivi dedicati alle opere di architettura e di trasformazione del territorio di epoca moderna e contemporanea;

d) attivare forme di collaborazione con centri europei di documentazione e istituti pubblici e privati che perseguono analoghe finalità;

e) instaurare rapporti di collaborazione con il Centro di documentazione per l’architettura presso il Ministero dei beni culturali e con le amministrazioni regionali e statali;

f) ogni altra iniziativa idonea a perseguire i fini di cui alla presente legge, con particolare riguardo alla formazione di archivi dedicati alle opere di architettura moderna e contemporanea.

3. La Conferenza è costituita da:

a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede;

b) il Presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) o suo delegato;

c) il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;

d) un architetto delegato dagli ordini degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della regione Puglia;

e) un delegato dell’Associazione regionale ingegneri e architetti di Puglia;

f) un ingegnere civile-ambientale delegato dagli ordini degli ingegneri della regione Puglia;

g) un architetto delegato dalla facoltà di architettura delle università della Puglia;

h) un ingegnere civile-ambientale delegato dalle facoltà di ingegneria delle università della Puglia;

i) il Soprintendente ai beni archivistici della regione Puglia o suo delegato.

4. Ai componenti la Conferenza non spettano indennità di presenza e rimborsi per spese di viaggio di vitto e alloggio.

 

     Art. 15. (“PREMIO APULIA" PER OPERE DI ARCHITETTURA CONTEMPORANEA O DI URBANISTICA)

1. La Regione provvede a istituire uno speciale riconoscimento, da assegnare ogni anno, denominato “Premio Apulia”, diviso in due sezioni:

a) sezione giovani progettisti, per autori di opere di architettura contemporanea o di urbanistica che presentano caratteristiche di particolare valore e che si riferiscono al quinquennio precedente;

b) sezione committenza privata, per soggetti che hanno dimostrato una particolare attenzione al perseguimento della qualità in architettura e in urbanistica.

2. A tal fine presso la Regione è istituita una speciale Commissione che è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato e che è composta da personalità della cultura, esperti nelle discipline architettoniche, rappresentanti dell’università e degli ordini professionali.

3. Concorrono al premio di cui al comma 1 le opere di architettura segnalate dai comuni nel cui territorio sono state realizzate e che sono state inserite nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 12. In caso d’inerzia del comune la segnalazione può essere effettuata dal progettista, dal committente o dal proprietario.

4. Non sono ammesse a concorrere opere che abbiano già ricevuto lo stesso premio in anni precedenti.

 

     Art. 16. (REGOLAMENTO)

1. Con regolamento, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 17. (NORMA FINANZIARIA)

1. Alle spese di cui all’articolo 9 si fa fronte con gli stanziamenti previsti sul capitolo di nuova istituzione “Fondo per il finanziamento delle spese per l’espletamento dei concorsi d’idee e di progettazione” di euro 20 mila.

2. Alle spese di cui all’articolo 15 si fa fronte con gli stanziamenti previsti sul capitolo di nuova istituzione “ ’Premio Apulia’ per le opere di architettura contemporanea o di urbanistica” di euro 5 mila.

3. Per i successivi esercizi finanziari si farà fronte con parte delle entrate previste sul capitolo 3061110 “Proventi delle indennità dovute per la realizzazione di opere abusive (legge 29 giugno 1939, n. 1497 – art.15)”.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 6 novembre 2009, n. 283, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 6 novembre 2009, n. 283, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 6 novembre 2009, n. 283, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 6 novembre 2009, n. 283, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[5] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 1 agosto 2011, n. 21.

[6] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 1 agosto 2011, n. 21.

[7] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 1 agosto 2011, n. 21.