Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica |
Data: | 11/05/1990 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). 1. La Regione finanzia programmi integrati mirati alla riqualificazione dei tessuti urbanistico-edilizi mediante il coordinamento degli interventi pubblici e privati. |
Art. 2. (Contenuti del programma integrato d'interventi). 1. Il programma integrato comprende interventi di recupero e riuso di edilizia residenziale, pubblica e privata di cui alle lettere b), c), d) ed e) [...] |
Art. 3. (Modalità di finanziamento). 1. I finanziamenti disposti da leggi statali e regionali in materia di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana sono finalizzati in misura non inferiore al 60% [...] |
Art. 4. (Formazione del programma integrato). 1. Il Comune individua, con le modalità di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 l'ambito territoriale di degrado urbano da riqualificare mediante [...] |
Art. 5. (Approvazione comunale del programma integrato e poteri sostitutivi). 1. Il programma integrato è approvato dal Comune con le procedure di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457. |
Art. 6. (Effetti dei programmi integrati). 1. I programmi integrati d'intervento sono equiparati ai piani di recupero di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed esercitano gli effetti di cui [...] |
Art. 7. (Ammissione ai finanziamenti regionali). 1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del programma integrato, unitamente a tutta la documentazione occorrente, viene inviata dal [...] |
Art. 8. (Piano annuale di finanziamento dei programmi integrati). 1. La Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sentita la competente [...] |
Art. 9. (Contributi per la redazione dei programmi integrati). 1.Per la redazione dei programmi integrati, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, a seguito di preventivo documentato, [...] |
Art. 10. (Convenzione Comune, Soggetti attuatori). 1. Successivamente all'ammissione regionale di cui al precedente articolo 7, tra Comune e soggetti attuatori è stipulata apposita convenzione con la quale [...] |
Art. 11. (Affidamento degli interventi privati al Comune o al concessionario). 1. I privati proprietari di immobili sui quali il programma integrato prevede interventi di recupero possono, mediante [...] |
Art. 12. (Tassa interesse sui mutui di cui alla L.R. 15 maggio 1980, n. 45). 1. Il tasso degli interessi a carico dei soggetti destinatari delle agevolazioni previste dalla L.R. 15 maggio 1980, n. 45, come [...] |
Art. 13. (Norma finanziaria). 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte con i fondi annualmente disposti in bilancio finalizzati alla realizzazione degli interventi compresi [...] |
§ V.1.9 - L.R. 11 maggio 1990, n. 26.
Programmi integrati di interventi per la riqualificazione urbana.
(B.U. 4 giugno 1990, n. 97 suppl.)
Art. 1. (Finalità). 1. La Regione finanzia programmi integrati mirati alla riqualificazione dei tessuti urbanistico-edilizi mediante il coordinamento degli interventi pubblici e privati.
Art. 2. (Contenuti del programma integrato d'interventi). 1. Il programma integrato comprende interventi di recupero e riuso di edilizia residenziale, pubblica e privata di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 31 della
2. Il programma integrato contiene altresì previsioni tecniche e finanziarie in ordine a:
- interventi di cui alla lett. a) dell'art. 31 della
- interventi sul colore urbano nell'ambito di uno studio effettuato su un ampio contesto;
- interventi di arredo urbano;
- acquisto di edifici da recuperare con priorità di quelli con accertata vulnerabilità e loro destinazione alle attività di cui all'art. 5 della
- acquisto di aree ed edifici necessari all'attuazione di interventi di edilizia residenziale sovvenzionata;
- rimozione di vincoli e servitù ostativi alla realizzazione del programma integrato;
- trasferimento e sistemazione temporanea delle famiglie nonchè quanto altro disposto dal 2° comma dell'art. 29 della
Art. 3. (Modalità di finanziamento). 1. I finanziamenti disposti da leggi statali e regionali in materia di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana sono finalizzati in misura non inferiore al 60% per l'attuazione dei programmi integrati di cui alla presente legge.
2. Gli interventi di cui al 10 comma del precedente art. 2 sono finanziati con le modalità e le procedure disciplinate dalle rispettive leggi di settore. Gli interventi di cui al 2° comma del medesimo articolo sono finanziati dalla Regione sino alla totalità dei costi documentati e nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Art. 4. (Formazione del programma integrato). 1. Il Comune individua, con le modalità di cui all'art. 27 della
2. Il programma integrato di interventi può essere proposto al Comune da imprese di costruzione e loro consorzi, da associazioni temporanee di imprese, da cooperative edilizie e loro consorzi, dagli II.AA.C.P. A tal fine, i proponenti presentano al Sindaco del Comune la domanda corredata da un piano di fattibilità, da una relazione tecnico-amministrativa e finanziaria e dallo schema di convenzione di cui al successivo art. 10 della presente legge.
3. Nel caso che il programma integrato di interventi sia di iniziativa comunale, il Comune può affidarne la redazione e/o la successiva attuazione ai soggetti di cui al precedente comma.
Art. 5. (Approvazione comunale del programma integrato e poteri sostitutivi). 1. Il programma integrato è approvato dal Comune con le procedure di cui all'art. 28 della
2. Il programma integrato proposto dai soggetti di cui al comma precedente viene adottato dal Consiglio comunale entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Scaduto inutilmente tale termine, il proponente, con ricorso notificato al Sindaco e a tutti i Consiglieri comunali, comunica l'inerzia dell'Amministrazione comunale al Presidente della Giunta regionale.
3. Il Presidente della Giunta regionale, nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione, invita il Sindaco ad adottare i provvedimenti successori entro trenta giorni.
4. Decorso quest'ultimo termine e perdurando l'inerzia del Comune, il Presidente della Giunta regionale approva il programma integrato con proprio decreto [1].
5. Le funzioni del Presidente della Giunta regionale sono esercitate dall'Assessore regionale all'Urbanistica ed Edilizia Residenziale, se delegato.
Art. 6. (Effetti dei programmi integrati). 1. I programmi integrati d'intervento sono equiparati ai piani di recupero di cui all'art. 28 della
2. L'approvazione del programma integrato comporta l'automatica inclusione delle sue previsioni nel programma pluriennale di attuazione di cui al Titolo 11 della
Art. 7. (Ammissione ai finanziamenti regionali). 1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del programma integrato, unitamente a tutta la documentazione occorrente, viene inviata dal Sindaco alla Regione - Settore Edilizia Residenziale.
2. La deliberazione comunale deve essere corredata dai pareri, nulla- osta e autorizzazioni delle Amministrazioni non regionali che esercitano funzioni dirette o di sorveglianza sugli interventi previsti nel programma integrato. Qualora tali atti vadano resi nei progetti esecutivi, gli atti stessi sono sostituiti da preventivi nulla-osta.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, dichiara l'ammissione del programma integrato ai finanziamenti regionali.
Art. 8. (Piano annuale di finanziamento dei programmi integrati). 1. La Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sentita la competente Commissione consiliare, approva il piano annuale di finanziamento degli interventi compresi nei programmi integrati ammessi ai sensi del precedente art. 7.
Art. 9. (Contributi per la redazione dei programmi integrati). 1.Per la redazione dei programmi integrati, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, a seguito di preventivo documentato, contributi sulle spese fino al 100% a valere sulle poste finanziarie di cui alla
Art. 10. (Convenzione Comune, Soggetti attuatori). 1. Successivamente all'ammissione regionale di cui al precedente articolo 7, tra Comune e soggetti attuatori è stipulata apposita convenzione con la quale vengono concordate le modalità di attuazione dei programmi, i tempi ed i modi di esecuzione dei lavori, i controlli, gli aspetti tecnici, economici e finanziari degli interventi nonchè le quote di finanziamento pubblico e quelle a carico dei privati.
2. La convenzione di cui al precedente comma disciplina altresì la cessione o la locazione di immobili risanati da imprese, società e cooperative con il contributo dello Stato e/o della Regione, dando preferenza ai soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 32 della
3. La convenzione è redatta in conformità dello schema-tipo approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la previsione delle modalità di sub-appalto previste dall'ultimo comma della delibera del Consiglio regionale n. 1113 del 7-12-89.
Art. 11. (Affidamento degli interventi privati al Comune o al concessionario). 1. I privati proprietari di immobili sui quali il programma integrato prevede interventi di recupero possono, mediante dichiarazione irrevocabile di assenso, affidare la realizzazione delle relative opere al Comune o al soggetto proponente il programma integrato stesso.
2. In caso di inerzia dei privati proprietari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 28, penultimo comma, della
Art. 12. (Tassa interesse sui mutui di cui alla
Art. 13. (Norma finanziaria). 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte con i fondi annualmente disposti in bilancio finalizzati alla realizzazione degli interventi compresi nei programmi integrati.
[1] Comma così modificato dall'art. 3 della