§ V.1.8 - L.R. 23 dicembre 1986, n. 40.
Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive. Modifiche e integrazioni alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica
Data:23/12/1986
Numero:40


Sommario
Art. 1.  (Variante di recupero).
Art. 2.  (Parere aree soggette a vincolo paesistico).
Art. 3.  (Rilevamenti aereo-fotogrammetrici). - 1. Al fine di consentire il controllo dell'attività urbanistica ed edilizia, la Regione effettuerà periodici rilevamenti aereo fotogrammetrici delle zone [...]
Art. 4.  (Anticipazione somme ai Comuni per demolizione e ripristino).
Art. 5.  (Delega all'Assessore all'urbanistica). - 1. L'Assessore regionale all'Urbanistica ed assetto del territorio, se delegato dal Presidente della Giunta regionale, esercita tutte le funzioni a questi [...]
Art. 6.  (Norma finanziaria). - (Omissis).


§ V.1.8 - L.R. 23 dicembre 1986, n. 40.

Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive. Modifiche e integrazioni alla L.R. 13 maggio 1985, n. 26.

 

Art. 1. (Variante di recupero). [1]

 

     Art. 2. (Parere aree soggette a vincolo paesistico). [2]

 

     Art. 3. (Rilevamenti aereo-fotogrammetrici). - 1. Al fine di consentire il controllo dell'attività urbanistica ed edilizia, la Regione effettuerà periodici rilevamenti aereo fotogrammetrici delle zone costiere e delle altre aree di particolare pregio ambientale, paesistico e territoriale.

     2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica e sentita la Commissione consiliare assetto ed utilizzazione del territorio, stabilisce annualmente quali aree del territorio regionale, debbano essere sottoposte ai controlli di cui al primo comma.

 

     Art. 4. (Anticipazione somme ai Comuni per demolizione e ripristino).

- 1. Al fine di consentire la demolizione delle opere abusive nei casi

previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 della L.R. 16 maggio 1985, n.

27 nonché il ripristino dello stato dei luoghi, il Presidente della Giunta

regionale, può disporre a favore del Sindaco, a titolo di anticipazione e

su motivata richiesta, il finanziamento delle spese necessarie determinate

con le modalità di cui all'art. 69, 2° comma della L.R. 16 maggio 1985, n.

27.

     2. L'importo definitivo dei lavori di cui al presente articolo è posto a debito del trasgressore, riscosso a cura del Sindaco secondo le leggi vigenti in materia e versato nelle casse della Regione.

 

     Art. 5. (Delega all'Assessore all'urbanistica). - 1. L'Assessore regionale all'Urbanistica ed assetto del territorio, se delegato dal Presidente della Giunta regionale, esercita tutte le funzioni a questi attribuite dalla presente legge, nonché dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive integrazioni e modificazioni.

 

     Art. 6. (Norma finanziaria). - (Omissis).

 

 


[1] Sostituisce l'art. 3 della L.R. n. 26 del 13 maggio 1985.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 1996, n. 5. La L.R. 5/1996 è stata abrogata dall'art. 12 della L.R. 26 ottobre 2016, n. 28.