Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.8 energia |
Data: | 27/09/2007 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Normativa di riferimento) |
Art. 3. (Requisiti della prestazione energetica degli edifici) |
Art. 4. (Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici) |
§ IV.8.R/4 - R.R. 27 settembre 2007, n. 24. [1]
Regolamento per l’attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n.192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale.
(B.U. 28 settembre 2007, n. 138)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
- Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della
-Visto l’art. 44, comma 3°, della
- Visto il
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1520 del 25/09/2007 di adozione del Regolamento.
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione Puglia, in attuazione della
2. Ai fini del comma 1, di seguito all’emanazione dei decreti di attuazione e delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui agli artt. 4 e 6 del
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
b) l’applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
e) i criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all’orientamento della politica energetica del settore;
g) la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore.
3. Nel rispetto di quanto indicato all’art. 3 del
a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti;
b) all’esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti;
c) alla certificazione energetica degli edifici.
Art. 2. (Normativa di riferimento)
La normativa nazionale e regionale in vigore a cui si fa riferimento nel presente regolamento è la seguente:
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Art. 3. (Requisiti della prestazione energetica degli edifici)
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 1 comma 2, il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria è disciplinato dalla
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 1 comma 2, l’attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell’art.8 comma 2 del
3. Trascorsi dodici mesi dall’emanazione del regolamento di cui all’art.1 comma 2 l’attestato di qualificazione energetica e la equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune perdono la loro efficacia ai fini di cui al precedente comma 2.
Art. 4. (Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici)
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 1 comma 2:
1. il contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9 del
2. la Regione Puglia, per garantire le ispezioni degli impianti termici, individua nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e nelle Province, per il restante territorio, le Autorità competenti per le attività di ispezione degli impianti termici, come prescritto dall’art. 283 lett. i) del
3. le Autorità competenti, anche eventualmente attraverso gli organismi esterni già impiegati con la previgente normativa, purchè in possesso dei requisiti di cui all’allegato “I” del
4. entro la data del 31 dicembre 2007 le Autorità competenti inviano al Settore Industria ed Industria Energetica una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell’ultimo biennio;
5. nel caso in cui i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti dichiarino al Settore Industria e Industria Energetica della Regione Puglia di non voler attivare le procedure di propria competenza ovvero non vi provvedano entro il termine del 31.12.2007, dette attività saranno svolte dalla Provincia competente per territorio, cui sarà inoltrata debita comunicazione da parte della Regione Puglia;
6. in caso di inadempienza delle Province per le attività di ispezione degli impianti termici la Regione attiverà gli opportuni poteri sostitutivi.
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
[1] Abrogato dall'art. 19 della