Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 22/07/1998 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 1 bis. Ristrutturazione e ampliamenti strutturali |
§ IV.7.26 - L.R. 22 luglio 1998, n. 20.
Turismo rurale.
(B.U. 27 luglio 1998, n. 69).
1. La Regione considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni immobili situati in aree rurali, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico-rurale.
2. Nell'ambito di tutto il territorio regionale sono consentite e fatte salve le caratteristiche architettoniche e artistiche dell'immobile, il consolidamento, il restauro e la ristrutturazione di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni e, in genere, antichi manufatti censiti nel catasto agricolo urbano, rientranti nel regime giuridico della
3. L'eventuale ampliamento, da effettuarsi esclusivamente mediante la realizzazione di volumi interrati, da effettuarsi esclusivamente mediante la realizzazione di volumi interrati, deve assicurare la conservazione e il recupero di manufatti sotterranei preesistenti quali ipogei, trappeti, cisterne, granai, cavità naturali, etc [2].
4. Il progetto è approvato con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere favorevole della Commissione edilizia comunale. Deve essere, in ogni caso, acquisito il preventivo nulla-osta della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia, e, per le aree sottoposte al vincolo paesaggistico, il preventivo nulla-osta previsto dall'art. 7 della
5. La deliberazione, da pubblicarsi nei modi di legge, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico vigente c/o adottato ed è trasmessa, in uno con gli atti progettuali, pareri e nulla-osta, agli Assessorati regionali all'urbanistica e al turismo, che esprimono, entro sessanta giorni, il proprio motivato parere. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, approva la variante. Il Comune inserisce la relativa previsione nell'ambito del proprio piano fabbricazione c/o piano regolatore generale vigente c/o adottato.
6. [La presente legge si applica anche ai progetti, presentati alla Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 della
7. [Le aree previste per il finanziamento POP sono da considerarsi quelle inserite nella legge regionale sulle Comunità Montane e quelle inserite dalla delibera del Consiglio regionale per l'eleggibilità aree PIM] [4].
Art. 1 bis. Ristrutturazione e ampliamenti strutturali [5]
1. I locali e gli alloggi destinati al turismo rurale devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti e dei relativi indici sono ammesse deroghe in funzione delle caratteristiche strutturali, architettoniche e della tipologia rurale dell’edificio esistente.
2. Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia dei locali da adibire a turismo rurale devono consentire di conservare gli elementi architettonici tipici della zona in conformità alle previsioni della strumentazione urbanistica comunale e fatte salve le specifiche autorizzazioni paesaggistico-ambientali di cui alla normativa vigente. Sono consentiti ampliamenti degli edifici esistenti, strettamente connessi a esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali, fino a un massimo del 20 per cento della volumetria esistente, comunque nel rispetto degli indici e parametri dimensionali stabiliti dai vigenti strumenti urbanistici.
3. Nel caso di demolizione e ricostruzione di parte dei fabbricati esistenti, deve essere ripristinata la tipologia architettonica originaria.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dall'art. 1 della
[3] Comma abrogato dall'art. 1 della
[4] Comma abrogato dall'art. 1 della
[5] Articolo aggiunto dall'art. 2 della