Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.6 artigianato e industria |
Data: | 04/05/1990 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. 1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, in via straordinaria ed urgente, provvede alla costituzione delle nuove Commissioni [...] |
Art. 2. (Norma finanziaria). (Omissis). |
§ IV.6.12 - L.R. 4 Maggio 1990, n. 18. [1]
Norme urgenti per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Provinciali per l'artigianato.
(B.U. 16 maggio 1990, n. 84).
Art. 1. 1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, in via straordinaria ed urgente, provvede alla costituzione delle nuove Commissioni provinciali per l'artigianato previste dall'art. 8 della legge L.R. 17-1-1988, n. 2, nominando i componenti di cui al primo comma, lett. a), del medesimo articolo, sulla base di designazioni delle associazioni di categoria artigiane operanti nella Regione da almeno tre anni.
2. Contestualmente il Presidente della Giunta regionale dispone l'avvio ed il completamento delle procedure per la revisione dell'albo e per effettuare le elezioni ai sensi della L.R. 17-1-1988, n. 2.
3. Qualora le elezioni non siano effettuate entro e non oltre il termine massimo di sei mesi dalla loro costituzione, le Commissioni costituite ai sensi del primo comma del presente articolo si considerano decadute di diritto ed alla gestione dell'albo e delle altre attività si provvede con un commissario straordinario ai sensi di legge.
Art. 2. (Norma finanziaria). (Omissis).
[1] Legge abrogata dall’art. 29 della