Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.5 fiere, mercati e commercio |
Data: | 24/07/2007 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Definizioni) |
Art. 3. (Soppressione dell’obbligo del libretto di idoneità sanitaria) |
Art. 4. (Formazione e obblighi del personale alimentarista) |
Art. 5. (Verifica) |
Art. 6. (Informazione alla popolazione) |
Art. 7. (Obblighi del responsabile dell’industria alimentare) |
Art. 8. (Sanzioni) |
Art. 9. (Norma transitoria) |
§ IV.5.28 - L.R. 24 luglio 2007, n. 22.
Abolizione del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista
(B.U. 24 luglio 2007, n. 105 suppl.)
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione, nell’esercizio delle funzioni a essa spettanti ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, disciplina gli adempimenti cui deve attenersi il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione, somministrazione e vendita di sostanze alimentari e di bevande e promuove l’aggiornamento delle procedure e delle misure di prevenzione delle malattie trasmesse da alimenti.
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai sensi della presente legge si intende per:
a) personale alimentarista: il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione, deposito, trasporto, somministrazione e vendita di sostanze alimentari, ivi compresi il conduttore dell’esercizio e i suoi familiari che prestino attività, anche a titolo gratuito, nell’esercizio stesso, destinato, anche temporaneamente, a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari;
b) responsabile dell’industria alimentare: il titolare, o il responsabile specificamente delegato, dell’attività di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita e somministrazione di prodotti alimentari.
Art. 3. (Soppressione dell’obbligo del libretto di idoneità sanitaria)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso l’obbligo del libretto di idoneità sanitaria di cui all’articolo 14 della
2. Gli accertamenti sanitari e la relativa certificazione, previsti dall’articolo 14 della
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l’obbligo di rinnovo del libretto di idoneità sanitaria per il personale alimentarista in possesso di libretto valido.
4. Le aziende sanitarie locali sono tenute a rilasciare il libretto di idoneità sanitaria, anche dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3, ai soggetti che prestano attività lavorative nel settore alimentare in regioni ove sia richiesto il libretto medesimo.
Art. 4. (Formazione e obblighi del personale alimentarista)
1. La formazione del personale alimentarista è finalizzata a rafforzare comportamenti igienicamente corretti e a sviluppare conoscenze in ordine al proprio stato di salute e ai collegati pericoli di trasmissione di malattie attraverso gli alimenti.
2. La Giunta regionale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio atto regolamentare:
a) le mansioni a rischio ai fini dell’individuazione del personale tenuto alla frequenza dei corsi di formazione, sulla base dei dati epidemiologici e della concreta associazione fra ruolo ricoperto nel processo produttivo e rischi di trasmissione di malattie attraverso gli alimenti, tenendo conto anche delle situazioni di temporaneità tipiche del volontariato in occasione di sagre e feste popolari;
b) i contenuti, le modalità di svolgimento e la periodicità dei corsi formativi e di aggiornamento in relazione alle diverse tipologie di attività svolte dal personale alimentarista di cui all’articolo 2, lettera a), individuando i soggetti autorizzati a effettuare la formazione e l’aggiornamento, nonché a rilasciare la relativa attestazione;
c) le modalità e i tempi di attivazione dei corsi di formazione e aggiornamento, al fine di regolare la fase transitoria di sostituzione del libretto di idoneità sanitaria con l’attestato di formazione;
d) la possibilità di effettuare direttamente sul posto di lavoro la formazione mediante personale qualificato di cui alla lettera b), ovvero nell’ambito dell’applicazione del
e) la possibilità di intendere soddisfatto il requisito dell’avvenuta formazione con il possesso di specifici titoli di studio, fatti salvi gli aggiornamenti di cui alla lettera b).
3. Il personale alimentarista che svolge mansioni individuate a rischio ai fini della possibile trasmissione delle malattie attraverso gli alimenti è tenuto alla frequenza di specifici corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti e possesso di relativa documentazione, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di cui al comma 2 [2].
4. L’onere della formazione e dell’aggiornamento è a carico dei datori di lavoro.
Art. 5. (Verifica)
1. I dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, nell’ambito delle proprie competenze, verificano con regolare periodicità l’adeguatezza della formazione e dell’aggiornamento e la corretta applicazione delle norme di buona prassi igienica da parte degli operatori addetti, al fine di prevenire la contaminazione degli alimenti, sulla base delle direttive regionali all’uopo impartite.
Art. 6. (Informazione alla popolazione)
1. La Giunta regionale definisce, sentite le associazioni dei consumatori, i contenuti, le modalità e gli strumenti per lo svolgimento di adeguate campagne informative rivolte alla popolazione sulle modalità efficaci di prevenzione delle malattie trasmesse dagli alimenti.
Art. 7. (Obblighi del responsabile dell’industria alimentare) [3]
1. Fermo restando quanto previsto dal
Art. 8. (Sanzioni)
1. [Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, il mancato possesso dell’attestato di formazione per il personale alimentarista soggetto a tale obbligo ai sensi della presente legge e la violazione dell’articolo 7 sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000] [4].
2. I soggetti incaricati del controllo ai sensi della normativa vigente procedono all’applicazione della sanzione amministrativa qualora i contravventori non provvedano a eliminare il mancato adempimento entro il termine indicato dal medesimo soggetto controllore, che comunque non deve essere superiore a novanta giorni.
3. I proventi rivenienti dall’azione sanzionatoria devono essere versati all’Ufficio contenzioso della Regione.
Art. 9. (Norma transitoria) [5]
1. Nelle more dell’adozione da parte della Giunta regionale del regolamento di cui all’articolo 4, comma 2, le aziende sanitarie locali devono applicare le disposizioni di cui al
[1] Lettera così sostituita dall'art. 3 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della
[4] Comma abrogato dall'art. 3 della
[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 della