§ IV.5.9 - L.R. 20 aprile 1990, n. 13 .
Disciplina degli impianti di carburanti. Norme per la razionalizzazione [2] della rete e per l'esercizio delle funzioni amministrative.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 fiere, mercati e commercio
Data:20/04/1990
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Principi ispiratori e obiettivi). 1. La distribuzione automatica dei carburanti per uso autotrazione costituisce «pubblico servizio» ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 16 del D.L. [...]
Art. 2.  (Fonti normative e rinvii). 1. Per il conseguimento delle finalità previste dal precedente art. 1, le fonti legislative e amministrative statali di riferimento, alle quali si fa rinvio per tutto [...]
Art. 3.  (Definizioni). 1. Ai fini della presente legge si intende per:
Art. 4.  (Tipologia di impianto). 1. Gli impianti costituenti la rete sono classificati convenzionalmente nel modo seguente:
Art. 5.  (Zone omogenee comunali). 1. Il territorio comunale, in relazione ai tipi di impianto consentiti, è ripartito in quattro zone omogenee:
Art. 6.  (Strumenti urbanistici comunali). 1. I Comuni, tenuto conto che l'attività di distribuzione dei carburanti per uso autotrazione ha natura giuridica di pubblico servizio ai sensi del primo comma [...]
Art. 7.  (Commissione consultiva regionale). 1. Presso il competente Assessorato al Commercio viene costituita la Commissione consultiva regionale, della quale sono chiamati a far parte componenti residenti [...]
Art. 8.  (Compiti della commissione consultiva). 1. La commissione ha il compito di esprimere pareri su questioni riguardanti l'attuazione della presente legge ed in particolare:
Art. 9.  (Requisiti soggettivi del richiedente). 1. Il richiedente la concessione per l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione deve essere [...]
Art. 10.  (Domanda di concessione e contenuti). 1. La domanda di concessione, in competente bollo e diretta alla Regione Puglia - Assessorato Industria, Commercio, Artigianato - Settore Commercio - Ufficio [...]
Art. 11.  (Istruttoria delle domande). 1. Ricevute le domande di concessione, l'Ufficio Carburanti procede all'esame preliminare delle stesse respingendo con comunicazione motivata:
Art. 12.  (Autorizzazione comunale). 1. Ai fini del completamento del procedimento istruttorio delle domande, la Regione è tenuta a munirsi dell'autorizzazione comunale per quanto attiene alle condizioni di [...]
Art. 13.  (Durata e contenuto della concessione). 1. La concessione ha la durata di anni diciotto e può essere rinnovata.
Art. 14.  (Voltura delle concessioni). 1. La concessione, fermi restandone i contenuti e la durata, può essere trasferita ad altro soggetto, purchè quest'ultimo acquisisca la proprietà dell'impianto e [...]
Art. 15.  (Rinnovo della concessione). 1. La domanda per ottenere il rinnovo della concessione ovvero la conversione dell'autorizzazione in concessione deve essere presentata dall'interessato alla Regione, ai [...]
Art. 16.  (Estinzione della concessione). 1. Per le cessazioni delle concessioni valgono le norme di cui all'art. 18 del D.P.R. 27-10-1971, n. 1269.
Art. 17.  (Potenziamento e modifica). 1. L' impianto può essere potenziato con l'aggiunta di altro prodotto previa rinuncia alla concessione di altro impianto regolarmente in esercizio o la cui attività [...]
Art. 18.  (Trasferimenti e concentrazioni). 1. Il trasferimento degli impianti ha lo scopo principale di favorire il decongestionamento di zone abitate, oramai sature, e di dotare del servizio zone sprovviste [...]
Art. 19.  (Sospensione dell'esercizio). 1. Fermo restando il comma 3 del precedente art. 16, in generale, l'esercizio degli impianti non può essere sospeso senza la preventiva autorizzazione della Regione [...]
Art. 20.  (Ubicazioni nuovi impianti). 1. I nuovi impianti, sia quelli per nuove concessioni che per trasferimento o per trasferimento e concentrazione, devono essere installati in zone di espansione e di [...]
Art. 21.  (Self-Service pre-pagamento). 1. La installazione delle apparecchiature self-service pre-pagamento presso gli impianti è consentita previa rinuncia alla concessione di altro impianto installato e [...]
Art. 22.  (Impianti di g.p.l. e di metano). 1. Fermo restando il rispetto delle distanze di sicurezza sancite dal D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208, e successive modifiche ed integrazioni, gli impianti di gas [...]
Art. 23.  (Istruttoria delle domande di self-service di g.p.l. e di metano). 1. Le domande per la installazione delle apparecchiature self- service prepagamento e quelle per gli impianti di g.p.l. e di [...]
Art. 24.  (Nuove concessioni). 1. I rilasci di nuove concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti sono consentiti:
Art. 25.  (Impianti stagionali). 1. Gli impianti con esercizio limitato ad un determinato periodo dell'anno si considerano stagionali sempre che ci sia richiesta in tal senso da pane del concessionario o, per [...]
Art. 26.  (Impianti ad uso privato). 1. Ai fini della presente legge, per impianti ad uso privato si intendono gli impianti ubicati all'interno di aree private non aperte al pubblico, quali stabilimenti, [...]
Art. 27.  (Impianti per natanti). 1. Ferme restando le facoltà spettanti alla competente autorità marittima, la Regione provvede al rilascio delle concessioni per la installazione e l'esercizio di impianti [...]
Art. 28.  (Autorizzazioni al prelievo e trasporto di carburante sul posto di lavoro). 1. Gli operatori economici che abbiano necessità di rifornire i propri mezzi fissi o cingolati direttamente sul posto di [...]
Art. 29.  (Obiettivi da conseguire). 1. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e riequilibrio della rete di carburanti, la presente legge favorisce e prevede:
Art. 30.  (Attribuzioni dei Comuni). 1. Oltre che per le nuove concessioni l'autorizzazione del Comune di cui al precedente art. 12 va richiesta per:
Art. 31.  (Termini per la riattivazione degli impianti chiusi). 1. Gli impianti il cui esercizio, previa autorizzazione, è attualmente sospeso per crisi di gestione devono essere rimessi in esercizio entro il [...]
Art. 32.  (Termini per la ultimazione dei lavori). 1. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti ovvero per qualsiasi tipo di modifica agli impianti medesimi devono essere eseguiti ed ultimati entro il [...]
Art. 33.  (Comunicazioni). 1. Ai soli fini dell'accertamento del funzionamento degli impianti e del rispettivo erogato annuo, entro il termine del 31 marzo di ogni anno ciascun concessionario deve presentare [...]
Art. 34.  (Collaudi). 1. Ultimati i lavori e prima della messa in esercizio, i nuovi impianti o la parte modificata o potenziata degli stessi devono essere sottoposti a collaudo da parte di un'apposita [...]
Art. 35.  (Stato di conservazione degli impianti). 1. Per assicurare e garantire la continuità e regolarità del servizio pubblico di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione, le [...]
Art. 36.  (Norme transitorie e di sanatoria). 1. I concessionari degli impianti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia scaduto l'originario decreto di concessione o di [...]
Art. 37.  (Esercizio delle funzioni). 1. Le funzioni amministrative afferenti la presente legge sono esercitate dalla Regione ai sensi e con le modalità previste dall'art. 27 della L.R. 23 maggio 1980, n. 49, [...]
Art. 38.  (Disposizioni abrogate). 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni incompatibili con la stessa e in particolare l'art. 2 e l'art. 17 della L.R. 23-5-1980, [...]


§ IV.5.9 - L.R. 20 aprile 1990, n. 13 [1].

Disciplina degli impianti di carburanti. Norme per la razionalizzazione [2] della rete e per l'esercizio delle funzioni amministrative.

(B.U. 14 maggio 1990, n. 82 suppl.).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Principi ispiratori e obiettivi). 1. La distribuzione automatica dei carburanti per uso autotrazione costituisce «pubblico servizio» ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, concernente i provvedimenti urgenti per la ripresa economica, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

     2. La Regione Puglia, in esecuzione di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio Ministri 8 luglio 1978 e dal piano energetico nazionale approvato dal CIPE in data 10 agosto 1988, con la presente legge emana le norme che attuano la razionalizzazione della rete di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione e disciplinano l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato ai sensi della lett. a) dell'art. 52 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     3. Della presente legge sono parte integrante le tabelle in allegato «A», che hanno validità quinquennale dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

 

     Art. 2. (Fonti normative e rinvii). 1. Per il conseguimento delle finalità previste dal precedente art. 1, le fonti legislative e amministrative statali di riferimento, alle quali si fa rinvio per tutto quanto non previsto con la presente legge, sono:

     a) l'art. 16 del D.L. 26-10-1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18-12-1970, n. 1034, concernente la disciplina dei distributori automatici di carburante per uso autotrazione;

     b) il D.P.R. 27-10-1971, n. 1269, concernente le norme per l'esecuzione dell'art. 16;

     c) il D.P.R. 12-1-1971, n. 208, modificato con i DD.P.R. 16-1-1979, n. 28 e 17-11-1986, n. 1024;

     d) il D.P.C.M. 11-9-1989;

     e) le direttive del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 10-8-1988;

     f) il D.M. 24-11-1984, concernente gli impianti di metano per uso autotrazione.

     2. Per l'esercizio delle funzioni amministrative, la Regione si avvale, ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616, degli uffici e organi tecnici dello Stato.

 

     Art. 3. (Definizioni). 1. Ai fini della presente legge si intende per:

     a) RETE: l'insieme dei punti vendita stradali abilitati alla distribuzione di carburanti e lubrificanti per uso autotrazione;

     b) IMPIANTO: l'unitario complesso commerciale costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburanti per uso autotrazione, compreso il metano ed il G.P.L., con le relative attrezzature ed accessori;

     e) EROGATORE o DISTRIBUTORE: il complesso di attrezzature (pompa o sistema di adduzione, contatore o misuratore, pistola o valvola di intercettazione, tubazioni di collegamento) mediante le quali il carburante viene trasferito dal serbatoio dell'impianto a quello dell'automezzo;

     d) COLONNINA: l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori;

     e) SELF-SERVICE PRE-PAGAMENTO: l'apparecchiatura a lettura ottica e/o magnetica per la erogazione automatica di carburanti per uso autotrazione della quale l'utente si serve direttamente e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale;

     f) SELF-SERVICE POST-PAGAMENTO: la speciale apparecchiatura per la trasmissione a distanza dei risultati di misura, usata direttamente dall'utente con relativo pagamento ed apposito incaricato;

     g) MODIFICA dell'IMPIANTO:

     1) la sostituzione del distributore semplice con altro a doppia erogazione;

     2) l'interramento di altri serbatoi per prodotti già erogati o la sostituzione di quelli esistenti con altri di maggiore capacità;

     3) il cambio di destinazione degli erogatori e dei serbatoi tra i prodotti già erogati dall'impianto;

     4) l'installazione di un miscelatore tra prodotti già erogati;

     5) il riposizionamento delle attrezzature costituenti l'impianto;

     h) POTENZIAMENTO dell'IMPIANTO:

     1) l'aumento delle colonnine;

     2) l'aumento dei prodotti erogabili;

     3) l'installazione di apparecchiature self service prepagamento.

     i) TRASFERIMENTO dell'IMPIANTO: lo spostamento di un impianto dall'attuale ubicazione su una nuova posizione commerciale

     l) TRASFERIMENTO della TITOLARITA' della CONCESSIONE: la voltura del decreto di concessione o di autorizzazione da un soggetto ad altro unitamente alla cessione in proprietà delle attrezzature costituenti l'impianto;

     m) CONCENTRAZIONE: la utilizzazione di decreti relativi ad uno o più impianti esistenti e funzionanti, le cui attrezzature vengono trasferite su un impianto già esistente ai fini della ristrutturazione e potenziamento di quest'ultimo;

     n) TRASFERIMENTO o CONCENTRAZIONE: la utilizzazione di decreti relativi a due o più impianti esistenti e funzionanti, le cui attrezzature vengono trasferite e concentrate su una nuova posizione commerciale per la realizzazione di un nuovo impianto;

     o) INCOMPATIBILITA' tra IMPIANTO e TERRITORIO: la situazione di contrasto con l'area di ubicazione determinata:

     1) da intralcio al traffico quando nel tratto di sede stradale prospiciente l'impianto, indipendentemente dal fatto che su di esso la circolazione avvenga in un senso o nei due sensi di marcia e qualunque sia la larghezza della sede stradale stessa, l'effettuazione del rifornimento di carburante comporta l'arresto del flusso di traffico;

     2) da eccessiva vicinanza ad un semaforo, ad un incrocio, ad una curva o ad un dosso;

     3) da necessità di salvaguardia del patrimonio storico-ambientale, qualora le strutture dell'impianto impediscano la visuale, anche parziale, dei beni di interesse storico, architettonico, urbanistico ed ambientale o costituiscano, comunque, elemento di sovrapposizione e/o di interferenza nell'unità ambientale di un particolare aggregato urbano o di zona di pregio ambientale;

     4) da necessità di salvaguardia della incolumità dei residenti;

     p) INDICE di ELASTICITA': il rapporto tra la capacità di erogazione della rete e la quantità di prodotti erogati;

     q) SPOSTAMENTO dell'IMPIANTO: il riposizionamento coatto del punto di vendita sulla stessa direttrice di marcia e nelle adiacenze dell'attuale ubicazione.

 

     Art. 4. (Tipologia di impianto). 1. Gli impianti costituenti la rete sono classificati convenzionalmente nel modo seguente:

     a) STAZIONE DI SERVIZIO: l'impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione dei carburanti, con relativi serbatoi, che dispone di locali o attrezzature per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo nonchè di servizi igienici e di eventuali altri servizi accessori;

     b) STAZIONE DI RIFORNIMENTO: l'impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione dei carburanti, con relativi serbatoi, che dispone di servizi igienici e di eventuali altri servizi accessori, con esclusione di locali o attrezzature per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo;

     c) CHIOSCO: l'impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione dei carburanti con relativi serbatoi e da un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale addetto ed eventualmente all'esposizione di lubrificanti od altri prodotti e accessori per autoveicoli;

     d) PUNTO ISOLATO e/o APPOGGIATO: l'impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione dei carburanti con relativi serbatoi ed eventuale pensilina senza alcuna struttura sussidiaria.

 

     Art. 5. (Zone omogenee comunali). 1. Il territorio comunale, in relazione ai tipi di impianto consentiti, è ripartito in quattro zone omogenee:

     a) la zona «UNO» è la zona «A» di cui al D.M. 2 aprile 1968, cioè quella parte del territorio interessata da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che per tali caratteristiche possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi;

     b) la zona «DUE» comprende le zone «B» e «C» di cui al D.M. 2 aprile 1968, cioè quelle parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona A, o destinate a nuovi complessi insediativi;

     c) la zona «TRE» comprende le zone «D» e «F» di cui al D.M. 2 aprile 1968, cioè quelle parti di territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati ovvero destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale;

     d) la zona «QUATTRO» è rappresentata dalla zona «E» di cui al D.M. 2 aprile 1968, cioè quelle parti di territorio destinate ad usi agricoli.

     2. Tenuto conto della ripartizione zonale del territorio comunale, sono previsti:

     a) nella zona «UNO» gli impianti al servizio prevalente dell'utenze con abituale dimora nei centri storici;

     b) nelle zone «DUE» e «TRE», a seconda della disponibilità delle aree. gli impianti al servizio dell'utenza stanziale ed itinerante e, perciò, di tipo chiosco, stazione di servizio, stazione di rifornimento;

     e) nella zona «QUATTRO» gli impianti di tipo stazione di servizio, stazione di rifornimento.

     3. Nella zona «UNO», non essendo consentite nuove concessioni, l'esistenza di impianti dovrà, comunque, non essere in contrasto con le disposizioni rivenienti dal terzo e quinto comma dell'art. 6 del D.P.C.M. 11 settembre 1989 e soggiacere alle limitazioni del sesto comma del successivo art. 15.

 

     Art. 6. (Strumenti urbanistici comunali). 1. I Comuni, tenuto conto che l'attività di distribuzione dei carburanti per uso autotrazione ha natura giuridica di pubblico servizio ai sensi del primo comma dell'art. 1 della presente legge, nella redazione o revisione dei propri strumenti urbanistici generali e/o di attuazione devono prevedere ubicazioni idonee su cui permettere l'installazione degli impianti.

     2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma ed al fine di consentire il sollecito trasferimento degli impianti nei casi previsti dagli articoli seguenti, il Comune, laddove è possibile, farà ricorso all'esproprio per causa di pubblica utilità delle aree idonee individuate e, quindi, le concederà, mediante stipula di apposita convenzione, ai titolari-concessionari cui il trasferimento è consentito.

 

     Art. 7. (Commissione consultiva regionale). 1. Presso il competente Assessorato al Commercio viene costituita la Commissione consultiva regionale, della quale sono chiamati a far parte componenti residenti e/o domiciliati in Puglia in rappresentanza di enti e organizzazioni di categoria a carattere nazionale aventi sede nella regione.

     2. La Commissione consultiva, presieduta dall'Assessore al Commercio o, per sua delega, dal dirigente del Settore Commercio, si compone di:

     a) un rappresentante dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.);

     b) un rappresentante dell'Unione Petrolifera;

     c) un rappresentante per ognuna delle tre Organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti all'ingrosso di prodotti petroliferi operanti in Puglia: Assopetroli, Federpetroli, Competrol;

     d) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Distribuzione Stradale di Gas Petrolio Liquefatto (gpl);

     e) un rappresentante delle Organizzazioni a carattere nazionale delle imprese distributrici di metano;

     f) un rappresentante per ognuna delle tre Organizzazioni sindacali a carattere nazionale della categoria dei gestori degli impianti, più rappresentative in Puglia: FIGISC, FAIB, FLERICA-CISL;

     g) un rappresentante dell'Automobile Club (A.C.I.);

     h) un rappresentante del Compartimento ANAS;

     i) un rappresentante dell'Ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione (UTIF) di Bari;

     l) un rappresentante dell'Ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione (UTIF) di Lecce;

     m) un rappresentante del corpo Vigili del Fuoco, designato dall'Ispettorato regionale;

     n) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di Commercio.

     3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale in servizio presso il Settore.

     4. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore al Commercio, se delegato, sulla base delle designazioni effettuate dagli enti ed organismi interessati e soggiace alla normativa della L.R. 12 agosto 1981, n. 45, ed eventuali successive modifiche de integrazioni.

     5. La commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati per il quinquennio successivo o sostituiti nel corso del quinquennio su richiesta del rispettivi enti ed organismi.

     6. Seguendo la procedura di designazione e nomina degli effettivi, deve far parte della commissione anche un componente supplente in sostituzione di ciascun rappresentante effettivo.

     7. La commissione per l'esercizio delle funzioni ad essa assegnate, può avvalersi di esperti senza diritto di voto.

     8. La commissione consultiva ha facoltà di sentire anche i soggetti interessati ai problemi da trattare.

     9. In prima convocazione le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la commissione è regolarmente costituita con la presenza di almeno 4 componenti oltre al presidente e le decisioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Gli astenuti sono computati ai fini del quorum. Le sedute di prima e seconda convocazione possono essere tenute nella stessa giornata con l'intervallo di almeno un'ora.

     10. L'ordine del giorno deve essere inviato almeno otto giorni prima di ciascuna seduta.

 

     Art. 8. (Compiti della commissione consultiva). 1. La commissione ha il compito di esprimere pareri su questioni riguardanti l'attuazione della presente legge ed in particolare:

     a) sulle istanze di rinnovo delle concessioni ovvero sulle istanze di conversione delle autorizzazioni in concessione, solamente quando i relativi impianti insistono su suolo pubblico ed il Comune, previa revoca della concessione del suolo per ragioni di pubblico interesse, propone alla Regione la conseguente revoca del titolo abilitativo all'esercizio;

     b) sulle istanze di trasferimento;

     c) sulle istanze di potenziamento;

     d) sulle istanze di nuove concessioni, sia stradali che per uso privato e per natanti, comprese quelle di GPL e di metano;

     e) sulle istanze di sospensione dell'attività qualora il periodo di chiusura richiesto sia superiore a sei mesi;

     f) sulla ristrutturazione e razionalizzazione del servizio notturno;

     g) sulla razionale localizzazione delle apparecchiature self-service pre-pagamento;

     h) sulle istanze di voltura dei decreti di concessione a favore di soggetti non titolari di altre concessioni;

     i) sulle questioni in materia di orario rivenienti dalla L.R. 23 maggio 1980, n. 49, e successive modifiche.

 

 

TITOLO II

Impianti per uso pubblico

 

     Art. 9. (Requisiti soggettivi del richiedente). 1. Il richiedente la concessione per l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti dagli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269.

 

     Art. 10. (Domanda di concessione e contenuti). 1. La domanda di concessione, in competente bollo e diretta alla Regione Puglia - Assessorato Industria, Commercio, Artigianato - Settore Commercio - Ufficio Carburanti, deve indicare:

     a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o del legale rappresentante, nonchè, per le società, i dati di cui al primo e secondo comma dell'art. 2250 del codice civile;

     b) la località in cui si intende installare l'impianto;

     c) la dettagliata composizione dell'impianto con l'indicazione del numero dei distributori semplici o doppi, del numero dei serbatoi con relative capacità, del tipo di carburante, del serbatoio dell'olio esausto, nonchè delle quantità massime, espresse in metri cubi, di olio lubrificante e di petrolio lampante adulterato per uso riscaldamento in confezioni diverse originali sigillate che si intendono detenere presso l'impianto per la vendita al dettaglio;

     d) la precisa denominazione della strada o via comunale e della chilometrica, con relativo numero nel caso di strada statale o provinciale;

     e) il proprietario dell'area su cui si intende installare l'impianto;

     f) la documentazione da cui risulti il possesso delle capacità tecnico-organizzativa ed economica;

     g) il numero delle altre concessioni di cui il richiedente sia eventualmente titolare;

     h) la indicazione della distanza tra la posizione del nuovo impianto e quella del più vicino esistente, sia nello stesso senso di marcia che nel senso inverso.

     2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

     a) dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi dell'art. 18 della legge 4-1-1968, n. 15, e successive modifiche, da cui risulti che per il richiedente non sussistono le condizioni di incapacità soggettiva previste dall'art. 7 del D.P.R.

27 ottobre 1971, n. 1269;

     b) atto di assenso, in competente bollo ed autenticato nei modi di legge, o altro idoneo documento comprovante la disponibilità dell'area su cui si intende installare l'impianto, qualora trattisi di suolo di proprietà privata;

     c) disegno planimetrico in bollo a firma di tecnico abilitato da cui risulti:

     1) la corografia della zona di ubicazione dell'impianto;

     2) l'esatta superficie in metri quadri dell'area destinata all'impianto;

     3) la posizione esatta dei distributori e dei serbatoi, con la indicazione delle capacità, dei prodotti e dei relativi collegamenti tra erogatori e serbatoi;

     4) la precisa ubicazione di tutti i locali destinati ai vari servizi dell'impianto con le rispettive superfici e le distanze dalle posizioni delle attrezzature;

     5) la distanza dei distributori e dei serbatoi da eventuali fabbricati adiacenti all'impianto;

     6) copie di domanda e di disegno planimetrico per gli enti ed organi ai quali necessita richiedere il parere e l'autorizzazione di cui ai successivi artt. 11 e 12.

 

     Art. 11. (Istruttoria delle domande). 1. Ricevute le domande di concessione, l'Ufficio Carburanti procede all'esame preliminare delle stesse respingendo con comunicazione motivata:

     a) quelle presentate da soggetti ritenuti non idonei in base alle disposizioni della presente legge;

     b) quelle riferentisi a località in cui l'installazione di un nuovo impianto sia in contrasto con le disposizioni della presente legge.

     2. Per le altre domande si provvede a richiedere:

     a) il parere del Comando provinciale Vigili del Fuoco competente per territorio;

     b) il parere dell'UTIF competente per territorio;

     c) il parere dell'ente proprietario della sede stradale prospiciente l'impianto: A.N.A.S. o Amministrazione provinciale;

     d) il parere della Capitaneria di Porto competente per territorio qualora l'area di ubicazione ricada su suolo demaniale marittimo;

     e) il parere della Circoscrizione doganale qualora l'area interessata ricada in territorio doganale;

     f) il parere della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura competente per territorio per concessioni relative a nuovi impianti.

 

     Art. 12. (Autorizzazione comunale). 1. Ai fini del completamento del procedimento istruttorio delle domande, la Regione è tenuta a munirsi dell'autorizzazione comunale per quanto attiene alle condizioni di viabilità e di traffico, nonchè alle previsioni degli strumenti urbanistici, sia che l'impianto vada a porsi su suolo comunale sia che si ponga su suolo privato.

     2. L'autorizzazione è fornita con deliberazione della Giunta comunale [3].

     3. Le aree sottoposte a vincoli impediscono al Comune il rilascio dell'autorizzazione sino a quando lo stesso non ottenga il nulla-osta della Sovraintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici ovvero dell'Assessorato regionale all'Urbanistica qualora trattisi di vincoli paesaggistici di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali).

     4. L'autorizzazione relativa ad impianti che erogano solo o anche G.P.L. comporta l'esplicita menzione che gli stessi non vanno a porsi nelle zone vietate, così come individuate dall'art. 22 del D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208 (contenente le norme di sicurezza degli impianti di gas petrolio liquefatto, sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 16 gennaio 1979, n. 29.

 

     Art. 13. (Durata e contenuto della concessione). 1. La concessione ha la durata di anni diciotto e può essere rinnovata.

     2. L'atto di concessione deve contenere tutte le clausole, le modalità, le condizioni e le prescrizioni previste dal secondo comma dell'art. 10 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269.

     3. Sono, comunque, riportate nell'atto di concessione le clausole, le condizioni e le prescrizioni risultanti dai pareri degli organi ed enti interessati e dall'autorizzazione del Comune.

 

TITOLO III

Voltura, rinnovo ed estinzione della concessione

 

     Art. 14. (Voltura delle concessioni). 1. La concessione, fermi restandone i contenuti e la durata, può essere trasferita ad altro soggetto, purchè quest'ultimo acquisisca la proprietà dell'impianto e possegga i requisiti previsti dall'art. 9 della presente legge, non prima del decorso di cinque anni dalla data del rilascio del decreto di concessione o di voltura [4].

     2. Nella domanda, che deve essere inoltrata alla Regione, per ottenere l'autorizzazione al trasferimento della concessione le parti, concessionario ed acquirente, devono manifestare le rispettive volontà di rinuncia e di assenso al trasferimento della concessione, nonchè fornire tutte le indicazioni previste dall'art. 9 e dalle lett. a) ed e) del primo comma dell'art. 10 della presente legge.

     3. In calce alla domanda va posta la sottoscrizione autenticata di entrambi i contraenti.

     4. Ai fini della verifica delle condizioni di cui al primo comma, alla domanda vanno allegati, in originale o in copia autenticata, gli atti comprovanti, per legge, il trasferimento della proprietà.

     5. Non è consentita la voltura concernente impianti che nel quinquennio solare antecedente la data di presentazione della domanda non abbiano registrato erogazione per un periodo superiore almeno a ventiquattro mesi.

     6. Il decreto regionale di assenso è adottato previo accertamento d'ufficio della funzionalità dell'impianto e dei requisiti soggettivi del subentrante.

     7. Sono di competenza del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni di cui al secondo comma dell'a. 2 del D.P.C.M. 11 settembre 1989.

 

     Art. 15. (Rinnovo della concessione). 1. La domanda per ottenere il rinnovo della concessione ovvero la conversione dell'autorizzazione in concessione deve essere presentata dall'interessato alla Regione, ai sensi del secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di validità fissato nel decreto di concessione ovvero nel decreto originario di autorizzazione; decorso tale termine, la concessione o l'autorizzazione si intendono decadute.

     2. Per decreto originario deve intendersi il primo decreto concernente l'autorizzazione alla installazione ed esercizio dell'impianto, per cui non hanno alcuna rilevanza eventuali decreti emessi successivamente al primo per modifiche o per potenziamento ovvero per voltura a terzi, qualora il decreto originario non prescriva alcuna scadenza, la sua efficacia è limitata a diciotto anni.

     3. L'emissione del decreto regionale di rinnovo o conversione è subordinata all'acquisizione, a seconda dei casi, dei pareri favorevoli degli enti ed organi interessati, dell'autorizzazione del Comune, nonchè dell'accertamento della idoneità tecnica dell'impianto al sicuro e regolare espletamento dell'attività da effettuarsi a cura del comando provinciale vigili del fuoco ed, infine, all'accertamento della permanenza dei requisiti soggettivi del richiedente.

     4. Qualora si rendano necessari lavori di ripristino o di regolarizzazione delle strutture dell'impianto. deve essere diffidato il titolare, a mezzo raccomandata dell'ufficio competente, assegnando un termine perentorio per la esecuzione dei lavori stessi e disponendo, se necessaria, la sospensione dell'esercizio. In caso di inottemperanza nel termine assegnato, la domanda di rinnovo viene respinta e, nel contempo, si provvede alla revoca del titolo abilitativo all'esercizio dell'impianto.

     5. La domanda di cui al primo comma del presente articolo, che deve contenere i dati previsti dalle lett. a), c) e d) del primo comma del precedente art. 10. deve essere corredata della documentazione indicata alle lett. a) e c) del secondo comma dello stesso articolo, nonchè di copia dei decreti assistenti l'impianto. Con l'istanza di rinnovo può essere richiesta anche la modifica o il potenziamento dell'impianto.

     6. Non sono rinnovabili le concessioni relative ad impianti situati nella zona «UNO» di cui alla lett. a) del primo e terzo comma del precedente art. 5, se incompatibili con la normativa urbanistica e non in regola con quella vigente in materia di licenza di accesso.

     7. Agli impianti di cui al comma precedente si applica quanto previsto dalla lett. a), secondo comma, del successivo art. 18.

 

     Art. 16. (Estinzione della concessione). 1. Per le cessazioni delle concessioni valgono le norme di cui all'art. 18 del D.P.R. 27-10-1971, n. 1269.

     2. I provvedimenti di cui al precedente comma devono essere motivati e devono stabilire il giorno di cessazione dell'esercizio dell'impianto.

     3. Si incorre, altresì, nella decadenza quando la Regione riceve la comunicazione dei comuni, di cui al terzo comma del successivo art. 33 attestante la sospensione dell'esercizio. In tali casi, così come in tutti gli altri casi in cui si viene a conoscenza della sospensione il concessionario, previa diffida, deve rimettere in esercizio l'impianto o, in alternativa, chiedere l'autorizzazione alla sospensione. Trascorsi sessanta [60] giorni dalla lettera di diffida senza che l'esercizio sia ripreso o senza che sia stata presentata domanda di autorizzazione alla sospensione, previa verifica d'ufficio sul posto e senza alcun altro avviso si procede alla dichiarazione di decadenza [5].

 

 

TITOLO IV

Potenziamento, modifica, trasferimento e concentrazione

 

     Art. 17. (Potenziamento e modifica). 1. L' impianto può essere potenziato con l'aggiunta di altro prodotto previa rinuncia alla concessione di altro impianto regolarmente in esercizio o la cui attività risulti sospesa con autorizzazione. In ogni caso deve trattarsi di impianto dotato di piazzale o di adeguamento fuori strada [6].

     2. A tal fine, la domanda di potenziamento in competente bollo, recante tutte le notizie di cui alle lett. a) e e) del primo comma del precedente art. 10 nonchè gli estremi del decreto o dei decreti assistenti l'impianto, deve essere corredata di planimetria bollata e firmata sulla quale dovrà risultare non solo la consistenza attuale dell'impianto, ma anche quella futura con l'indicazione di quanto previsto alla lett. e) del secondo comma dello stesso art. 10. Alla domanda medesima debbono essere allegate, altresì, copie della istanza e della planimetria occorrenti per richiedere pareri ed autorizzazioni agli organi ed enti prescritti.

     3. Agli impianti esistenti possono essere aggiunti altri distributori per prodotti già erogati ai sensi del comma 3 dell'art. 7 D.P.C.M. 11 settembre 1989. La domanda di autorizzazione da parte del concessionario deve essere corredata del parere favorevole dei Vigili del Fuoco, dell'UTIF e dell'ANAS o dell'Amministrazione provinciale, qualora l'impianto prospetti su strade di loro pertinenza, nonché del parere del Comune espresso dalla Giunta comunale per impianti installati su suolo del demanio comunale. Prima della messa in esercizio, i nuovi distributori devono essere collaudati dall'apposita Commissione [7].

     4. Non saranno prese in considerazione istanze di potenziamento qualora il decreto di concessione ovvero l'originario decreto di autorizzazione assistente l'impianto stesso scada nel biennio successivo. In tali casi la domanda medesima deve contenere anche la richiesta di rinnovo della concessione o di conversione dell'originano decreto in concessione, al fine di effettuare unica istruttoria e conseguente unico provvedimento finale.

     5. Non sono soggette ad autorizzazione le modifiche contemplate dal quarto e sesto comma dell'art. 7 del D.P.C.M. 11 settembre 1989.

     6. Le modifiche di cui al quarto comma dell'art. 7 del citato D.P.C.M., prima di essere realizzate, necessitano della preventiva comunicazione alla Regione e del preventivo parere favorevole dei vigili del fuoco e dell'ente proprietario della strada nonchè dell'autorizzazione comunale, dove richiesta. A lavori ultimati e prima della messa in esercizio delle modifiche previste dalle lett. a), c) e d) va chiesto il collaudo alla Regione, che vi provvede a mezzo dell'apposita commissione. Per le modifiche dei restanti punti b), e), f) occorre, qualora richiesto, l'accertamento del comando dei vigili del fuoco e dell'UTIF ai fini della corrispondenza delle norme di sicurezza e fiscali. Alla stessa procedura dei punti a), c), d) è soggetta l'inversione d'uso dei distributori [8].

     7. Le detenzioni di cui al sesto comma dell'art. 7 del già citato DPCM sottostanno al rispetto delle nonne di sicurezza. La loro consistenza, comunque, deve essere comunicata, ai fini conoscitivi, alla Regione, che provvede a farne menzione nel primo provvedimento autorizzativo in, corso o, in mancanza, ad avvisarne l'UTIF.

     8. La detenzione dell'olio lubrificante in confezioni o del petrolio lampante adulterato ovvero l'aumento di stoccaggio degli stessi prodotti non costituisce nè modifica nè potenziamento dell'impianto. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione regionale deve essere corredata del benestare del comando dei vigili del fuoco.

     9. Non sono consentite eliminazioni di prodotti dagli impianti non previste da normative statali o regionali.

     10. In deroga al precedente primo comma, limitatamente al prodotto gasolio e nel periodo di anni due dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei Comuni sprovvisti di tale prodotto e contemplati dalla tabella IV - all. «A» - è consentito il potenziamento ad un solo impianto senza rinuncia ad altra concessione. La domanda va presentata entro il termine di giorni novanta dalla entrata in vigore della presente legge. In caso di più domande, sarà data preferenza a quella riflettente un impianto con più ampio piazzale e con erogato medio di benzine più alto nell'ultimo biennio. A parità di condizioni prevarrà la data dell'originario decreto. Non saranno prese in considerazioni domande relative ad impianti non dotati di piazzale o, almeno, di adeguato fuori strada.

 

     Art. 18. (Trasferimenti e concentrazioni). 1. Il trasferimento degli impianti ha lo scopo principale di favorire il decongestionamento di zone abitate, oramai sature, e di dotare del servizio zone sprovviste o non sufficientemente servite.

     2. Per i trasferimenti che si effettuano nell'ambito territoriale dello stesso comune, tenuto conto della ripartizione zonale prevista al precedente art. 5, devono seguirsi i seguenti criteri:

     a) gli impianti ubicati nella zona «UNO» e soggetti all'obbligo del trasferimento possono ricollocarsi in qualsiasi altra zona del territorio comunale;

     b) gli impianti ubicati nella zona «DUE» possono trovare ricollocazione tanto nella stessa zona quanto nelle zone «TRE» e «QUATTRO»;

     c) gli impianti ubicati nella zona «TRE» possono trovare ricollocazione all'interno della stessa zona e nella zona «QUATTRO»;

     d) gli impianti ubicati nella zona «QUATTRO» possono trovare ricollocazione solo all'interno della stessa.

     3. Per i trasferimenti che si effettuano fra comuni diversi nell'ambito della stessa provincia, ai fini istruttori la Regione deve acquisire anche il parere del comune di origine che, se negativo, è da ritenersi vincolante solamente quando motivato dal fatto che gli impianti da trasferire comprometterebbero irrimediabilmente in loco il pubblico servizio. Sono, comunque, vietati i trasferimenti che facciano aumentare il numero massimo degli impianti previsto in ogni comune dalla tabella I, allegato «A».

     4. Al fine di riequilibrare e razionalizzare la rete non è consentito il trasferimento di un solo impianto nell'ambito dello stesso comune o della stessa provincia. Detto trasferimento su nuova posizione può essere autorizzato solo previa rinuncia alla concessione di almeno due impianti, fatti salvi i trasferimenti coatti derivanti da determinazioni di organismi pubblici e quelli decisi dal Comune con il piano di razionalizzazione di cui al successivo art. 30 per riposizionamenti limitati al solo territorio comunale [9].

     5. In caso di più domande, sia di trasferimento che di trasferimento e concentrazione, presentate nell'arco di tempo di giorni sessanta dalla prima e concernenti posizioni che si escludono fra loro per la normativa della presente legge, sarà istruita quella avente per oggetto il trasferimento e concentrazione di più impianti. A parità di condizioni, vale la data di presentazione.

     6. Le domande devono contenere tutte le notizie e le documentazioni previste dal precedente art. 10, con esclusione di quelle relative alla lett. f) del primo comma e alla lett. a) del secondo comma. Devono, altresì, essere corredate di copia dei decreti relativi agli impianti da trasferire o da trasferire e concentrare nonchè da idonea documentazione che ne comprovi il regolare funzionamento. Per l'istruttoria si segue la procedura contenuta nel precedente art. 10.

     7. E' vietato ogni trasferimento di impianti, comunque inteso, tra comuni di provincie diverse, salvo i casi previsti dal successivo art. 22.

     8. Sono prese in esame soltanto le domande relative ad impianti funzionanti o la cui sospensione di esercizio sia stata regolarmente autorizzata.

     9. Non si considera trasferimento di impianto il suo spostamento coatto sulla stessa direttrice di marcia di strade statali o provinciali fino ad un massimo di metri lineari duecento, nel rispetto della normativa prevista dalla presente legge, fatta eccezione per le distanze di cui al comma 2 del successivo art. 20 [10].

 

     Art. 19. (Sospensione dell'esercizio). 1. Fermo restando il comma 3 del precedente art. 16, in generale, l'esercizio degli impianti non può essere sospeso senza la preventiva autorizzazione della Regione tranne che per le ferie dei gestori, previste dall'art. 19 della l.r. 23 maggio 1980, n. 49 [11].

     2. Per gravi e urgenti ragioni di sicurezza o di pubblico interesse, la Regione può disporre la immediata sospensione dell'esercizio degli impianti e, se del caso, lo svuotamento dei serbatoi.

     3. La sospensione può essere autorizzata per la durata di mesi sei per crisi di gestione; negli altri casi, compresa la indisponibilità del suolo pubblico o di proprietà privata, la sospensione può avere la durata di un anno. Con lo stesso provvedimento il titolare della concessione o dell'autorizzazione deve essere diffidato a rimettere in esercizio l'impianto entro il termine di sospensione accordato o, in alternativa, a presentare domanda di trasferimento o di concentrazione. Nei casi di trasferimento coattivo la sospensione può essere protratta per altri due anni.

     4. Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, si provvede alla revoca del decreto assistente l'impianto a meno che non penda vertenza giudiziaria tra concessionario e gestore. In tal caso o per documentata causa di forza maggiore, la sospensione dell'esercizio deve essere protratta fino alla definizione della vertenza o fino alla cessazione della causa di forza maggiore.

 

TITOLO V

Nuove localizzazioni, Self-service, G.P.L. e Metano

 

     Art. 20. (Ubicazioni nuovi impianti). 1. I nuovi impianti, sia quelli per nuove concessioni che per trasferimento o per trasferimento e concentrazione, devono essere installati in zone di espansione e di traffico conformemente a quanto previsto dalle disposizioni della presente legge.

     2. Fuori dai centri abitati, lungo le strade statali e provinciali, il nuovo impianto non può essere installato, sulla stessa direttrice di marcia, a distanza inferiore a Km. 15 (quindici) da altro impianto sulle strade di grande comunicazione con spartitraffico centrale già realizzato o in fase di realizzazione o progettazione, fatte salve le eventuali pratiche in corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore della presente legge. Negli altri casi, fermo restando il numero complessivo degli impianti, tale distanza non deve essere inferiore a Km. 10 (dieci) da altro impianto similare ubicato nella stessa direttrice di marcia e non inferiore a Km. 5 (cinque) nel senso inverso. Comunque, lungo il primo chilometro di strada, statale o provinciale, a partire dalla perimetrazione dell'abitato, formalmente delimitata dagli strumenti urbanistici, i nuovi impianti derivanti da trasferimento e/o concentrazione possono essere ricollocati ad una distanza non inferiore a metri duecento in entrambi i sensi di marcia.

     3. All'interno dei centri abitati ed in relazione al volume di traffico, l'impianto può collocarsi a distanza non inferiore a metri trecento da altro impianto nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti ed a metri cinquecento nei comuni con popolazione inferiore, misurata sul percorso più breve, sempre che i Comuni medesimi non abbiano adottato il provvedimento di cui al terzo e quarto comma del successivo art. 30.

     4. L'accertamento delle distanze è riservato al Comune. Per le strade extraurbane la distanza va misurata dal punto di vista in cui è installata l'apposita segnaletica indicante l'inizio del centro urbano.

     5. Qualora la nuova area di ricollocazione dell'impianto ricada lungo una strada di grande comunicazione intercorrente il territorio di più comuni o di più province e, comunque, esterna ai rispettivi centri abitati, il trasferimento e la concentrazione è ammesso in deroga alle limitazioni della tabella I - allegato «A» - della presente legge e ai contenuti del terzo comma del precedente art. 18 e nel rispetto delle distanze stabilite dal presente articolo.

 

     Art. 21. (Self-Service pre-pagamento). 1. La installazione delle apparecchiature self-service pre-pagamento presso gli impianti è consentita previa rinuncia alla concessione di altro impianto installato e funzionante (erogazione effettiva di carburante negli ultimi dodici mesi).

     2. In deroga al precedente comma ed in fase di prima attuazione della presente legge, tenuto conto della carenza delle apparecchiature self- service pre-pagamento nella regione, il numero di impianti che potrà essere dotato di dette apparecchiature senza rinuncia alla concessione di altro impianto è quello riportato nella tabella VI - All. «A». Le relative domande vanno presentate alla Regione entro il termine perentorio di giorni novanta dalla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso, ha priorità assoluta la domanda che rinuncia ad una concessione.

     3. Il self-service è installato presso impianti provvisti anche di gasolio, preferibilmente ubicati all'interno delle perimetrazioni urbane con il rispetto delle distanze previste nel terzo comma del precedente art. 20.

     4. Ferme restando le autorizzazioni rilasciate alla data del 31 dicembre 1977, per gli impianti già autorizzati ad erogare benzina super attraverso il sistema self-service pre-pagamento l'autorizzazione può essere estesa anche agli altri prodotti, sempre che l'impianto possieda i requisiti previsti dal presente articolo.

     5. Per le finalità di cui al precedente secondo comma e tenuto conto delle priorità in esso contemplate, nel caso di più domande intese ad ottenere la installazione dell'apparecchiatura self-service pre-pagamento per uno stesso comune o quartiere, l'autorizzazione è rilasciata con priorità per gli impianti:

     a) dotati di piazzale;

     b) con più alto erogato medio annuo di benzine e gasolio negli ultimi tre anni;

     c) con maggior numero di carburanti erogabili.

     6. Il trasferimento dell'apparecchiatura da un impianto ad altro del medesimo concessionario nell'ambito dello stesso comune è ammesso solamente quando viene ad esserne servita una zona o un quartiere sprovvisto. Il medesimo trasferimento tra comuni della stessa provincia è ammesso purchè il comune di origine non ne resti sprovvisto e il nuovo comune non ne sia dotato.

     7. L'apparecchiatura self-service pre-pagamento deve funzionare ininterrottamente. In caso di inosservanza e qualora la interruzione del servizio si protragga per più di due mesi per anno solare, l'autorizzazione può essere revocata su proposta del Comune.

 

     Art. 22. (Impianti di g.p.l. e di metano). 1. Fermo restando il rispetto delle distanze di sicurezza sancite dal D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208, e successive modifiche ed integrazioni, gli impianti di gas petrolio liquefatto (g.p.l.) per uso autotrazione devono essere installati nei bacini di utenza risultanti dalla tabella V, allegato «A», sia potenziandolo del prodotto impianti già esistenti e sia consentendo l'installazione di nuovi impianti per la distribuzione del solo g.p.l.. Il numero complessivo dei punti di vendita, sia misti che di solo g.p.l., non potrà essere superiore al 6% (sei per cento) del totale degli impianti di carburante programmati.

     2. Il potenziamento di un impianto esistente con il prodotto g.p.l. si consegue previa rinuncia alla concessione di altro impianto installato e funzionante ai sensi del primo comma dell'art. 7 del D.P.C.M. Il settembre 1989. La nuova concessione per gli impianti di distribuzione del solo g.p.l. ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del citato D.P.C.M., non comporta alcuna rinuncia.

     3. Il potenziamento o la nuova concessione si consegue anche con il trasferimento da zone sature di province diverse del solo decreto di g.p.l. se coesistente con altri prodotti sull'impianto.

     4. Per più domande concorrenti per una medesima località è data preferenza a quella tesa a realizzare il potenziamento. Per più domande simili deve preferirsi quella che potenzia un impianto con più alto erogato nell'ultimo triennio.

     5. Ferme restando le zone di cui al precedente primo comma, le nuove installazioni o i potenziamenti sono assentiti quando l'area prescelta sia ubicata:

     a) al di fuori di un bacino di influenza di un impianto di g.p.l. preesistente delimitato da una circonferenza avente il raggio di Km. 7 (sette);

     b) a distanza non inferiore a Km. 25 da altro impianto similare o da altra localizzazione prescelta sia sulla stessa direttrice che nel senso inverso di marcia per strade statali o provinciali e comunque fuori del raggio di cui alla lett. a).

     A tali distanze si deroga solamente per i capoluoghi di Bari e Taranto nonchè per i trasferimenti di impianti, misti o di solo g.p.l., nell'ambito dello stesso bacino, a condizione che l'area prescelta sia ubicata al di fuori di un raggio di Km. 3 da altro impianto di g.p.l.

     6. Oltre alle localizzazioni indicate nella tabella V, allegato «A», al fine di completare la distribuzione omogenea degli impianti sul territorio regionale, nuove installazioni di distributori o impianti eroganti g.p.l. potranno essere realizzati purchè:

     a) non venga superato il limite del 6% del totale dei punti di vendita di tutti i carburanti della regione;

     b) l'erogato medio annuo di G.P.L. dell'impianto più vicino non sia stato inferiore a due milioni di litri nel triennio antecedente la data della domanda [12];

     c) si pongano in comune sprovvisto di prodotto con popolazione superiore a 20.000 abitanti o, se inferiore, purchè rientrante in un bacino di utenza infracomunale con popolazione superiore a 20.000 abitanti. In quest'ultimo caso, il bacino di utenza è dato dalla somma degli abitanti dei comuni all'ultimo censimento, non distanti tra loro più di 10 Km;

     d) sussistano le distanze minime di cui al precedente quinto comma.

     7. Le domande di cui al primo comma, con le modalità dell'art. 10, in fase di prima applicazione, vanno presentate entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le successive, sino all'esaurimento delle localizzazioni di cui al primo comma, vanno presentate inderogabilmente entro il 30 giugno di ogni anno. Non saranno prese in considerazione le domande relative a localizzazioni non inserite nella tabella V - allegato «A» - sino a quando la stessa non sia stata completata.

     8. Fermo restando il rispetto delle distanze di sicurezza sancite, gli impianti per la distribuzione del metano per uso autotrazione possono essere installati nei bacini di utenza risultanti dalla tabella VII - allegato «A». Altri impianti di metano possono essere realizzati in bacini di maggiore prevedibile utenza compatibilmente a ragioni tecnico-economiche connesse alla condotta di adduzione del metano.

     9. Le domande per la installazione degli impianti di metano per uso autotrazione devono essere conformi a quanto previsto dal precedente art. 10, nonchè alle disposizioni del D.M. 24 novembre 1984. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di autorizzazione per l'esercizio dell'impianto di metano hanno diritto ad ottenere la concessione previa apposita istanza alla Regione.

 

     Art. 23. (Istruttoria delle domande di self-service di g.p.l. e di metano). 1. Le domande per la installazione delle apparecchiature self- service prepagamento e quelle per gli impianti di g.p.l. e di metano, prima della richiesta di pareri e autorizzazioni agli organi ed enti prescritti, devono essere sottoposte all'esame della Commissione consultiva regionale carburanti.

     2. Con provvedimento motivato verranno respinte le domande le cui posizioni saranno ritenute non idonee per l'utenza, sentita la Commissione consultiva regionale carburanti.

     3. Fermo restando il disposto del comma IV del precedente art. 22, nel caso che più domande di solo g.p.l. o di metano concorrano per una medesima località o bacino, si deve tener conto della posizione prescelta e dei conseguenti vantaggi per l'utenza, sia stanziale che itinerante.

     4. Per le istanze afferenti la sola installazione dell'apparecchiatura self-service pre-pagamento l'emissione del decreto autorizzativo è subordinata alla presentazione del certificato di prevenzione incendi e della licenza UTIF, purchè ancora validi. La messa in esercizio è subordinata al solo accertamento del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che deve darne comunicazione alla Regione e all'UTIF.

 

 

TITOLO VI

Nuove concessioni e impianti stagionali

 

     Art. 24. (Nuove concessioni). 1. I rilasci di nuove concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti sono consentiti:

     a) previa rinuncia alla concessione di due impianti installati e funzionanti e con le modalità di cui al primo comma dell'art. 6 del D.P.C.M. 11 settembre 1989;

     b) per gli impianti di distribuzione di solo g.p.l. con le modalità e i limiti di cui al secondo comma del succitato art. 6;

     c) per gli impianti di distribuzione di solo metano:

     d) per i nuovi impianti derivanti da trasferimento con concentrazione di almeno due impianti esistenti e funzionanti o con sospensione autorizzata;

     e) nei Comuni sprovvisti di impianti di distribuzione di carburanti risultanti dalla tabella 11 Allegato «A».

     2. Le nuove concessioni afferenti gli impianti di cui alle lett. a), d) ed e) del precedente comma si intendono completi di benzine, gasolio e miscela.

 

     Art. 25. (Impianti stagionali). 1. Gli impianti con esercizio limitato ad un determinato periodo dell'anno si considerano stagionali sempre che ci sia richiesta in tal senso da pane del concessionario o, per quelli già installati e funzionanti, del concessionario e del gestore.

     2. Nelle località o frazioni di comuni situate nelle zone montane o lungo i litorali, caratterizzate da turismo stagionale e distanti almeno 8 km. (otto) dal più vicino impianto, possono essere realizzati nuovi impianti soltanto in corrispondenza della chiusura di impianti esistenti e funzionanti in altre località dello stesso comune o della stessa provincia, nel preciso rispetto delle disposizioni previste dal precedente art. 18 e, comunque, dalla presente legge.

     3. Le richieste di esercizio limitato vanno poste nell'ambito del periodo stagionale di maggior afflusso turistico e comunque non superiore a mesi sei per ogni anno. Durante il periodo di esercizio accordato, l'impianto stagionale, al pari di tutti gli altri impianti esistenti, è obbligato all'osservanza degli orari di apertura e chiusura, nonchè alle turnazioni domenicali e festive e della mezza giornata di riposo infrasettimanale, pena la decadenza della concessione su proposta del Comune.

     4. Il decreto regionale con il quale viene attribuita ad un impianto la qualifica di «stagionale» è emesso una volta acquisita, fra l'altro, l'autorizzazione comunale.

 

 

TITOLO VII

Impianti per uso privato e per natanti e prelievi in fusti

 

     Art. 26. (Impianti ad uso privato). 1. Ai fini della presente legge, per impianti ad uso privato si intendono gli impianti ubicati all'interno di aree private non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili, destinati all'esclusivo rifornimento degli automezzi di proprietà o di uso esclusivo dell'impresa o società operante sulle aree stesse, nonchè gli impianti di proprietà delle Amministrazioni pubbliche con esclusione delle Amministrazioni dello Stato.

     2. Le autorizzazioni regionali di cui al precedente comma sono rilasciate purchè:

     a) sia dimostrata ed accertata la effettiva necessità e finalità dell'impianto in relazione all'attività e produttività dell'impresa e società;

     b) il parco degli automezzi non sia inferiore a dodici con esclusione delle autovetture.

     3. Le domande, in competente bollo, devono contenere tutte le notizie di cui alle lett. a), b), c) e d) del primo comma del precedente art. 10 e devono essere corredate di:

     a) disegno planimetrico conforme a quanto previsto dalla lett. c), secondo comma, dell'art. 10 della presente legge;

     b) titolo di proprietà o contratto di fitto, debitamente registrato, dell'area su cui si intende realizzare l'impianto;

     c) dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, contenente l'elenco degli automezzi di proprietà o in uso esclusivo della impresa con estremi di targa e telaio;

     d) certificato della Camera di Commercio competente per territorio, di data non anteriore a mesi tre, attestante l'iscrizione dell'impresa al registro ditte, nonchè l'indicazione dell'attività esercitata e del legale rappresentante con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nel caso di società;

     e) tre copie della domanda e della planimetria.

     4. Ai fini dell'istruttoria, le domande vanno corredate, inoltre, della certificazione dell'avvenuto espletamento degli adempimenti richiesti dal comma 1 dell'art. 5 del D.L. 29 marzo 1993, n. 82, convertito nella legge 27 maggio 1993, n. 162 [13].

     5. Il provvedimento di autorizzazione ha la durata di anni diciotto, salvo più breve periodo su esplicita dichiarazione del richiedente, e può essere rinnovato.

     6. L'autorizzazione deve contenere:

     a) le clausole, le modalità, le condizioni e le prescrizioni di cui al comma secondo dell'art. 13 della presente legge;

     b) l'obbligo dell'aggiornamento, con periodicità triennale, dell'elenco degli automezzi che utilizzano l'impianto;

     c) il divieto di cessione di carburanti a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito, con l'avvertenza che in caso di inosservanza sarà revocata l'autorizzazione, salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 16, comma quarto, della legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

     7. L' autorizzazione può essere revocata o sospesa per violazione degli obblighi imposti, nonchè per motivi di pubblico interesse e per diminuzione degli automezzi riforniti dall'impianto al di sotto del numero previsto dal secondo comma del presente articolo.

 

     Art. 27. (Impianti per natanti). 1. Ferme restando le facoltà spettanti alla competente autorità marittima, la Regione provvede al rilascio delle concessioni per la installazione e l'esercizio di impianti per l'esclusivo rifornimento di natanti, sia da diporto che per buncheraggio navi e motopesca.

     2. La concessione afferente gli impianti per natanti è accordata solamente in presenza di reali e comprovate necessità e può essere rilasciata a soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

     3. Le istanze e la relativa istruttoria devono essere conformi alle disposizioni contenute nella presente legge.

     4. Nel caso di impianti «S.I.F. - Schiavi Imposta di Fabbricazione» per motopesca e buncheraggio navi è richiesto anche il parere della circoscrizione doganale e dell'Utif competente per territorio.

     5. L'impianto per natanti da diporto deve essere ubicato in posizione tale da rendere impossibile il rifornimento ai veicoli stradali.

     6. Non è consentita la concessione per nuovi impianti «SIF» qualora nel porto siano installati e funzionanti altri impianti con erogato medio inferiore a duemila tonnellate nel biennio solare precedente.

 

     Art. 28. (Autorizzazioni al prelievo e trasporto di carburante sul posto di lavoro). 1. Gli operatori economici che abbiano necessità di rifornire i propri mezzi fissi o cingolati direttamente sul posto di lavoro possono ottenere l'autorizzazione al prelievo di carburante ed al trasporto sul posto di lavoro.

     2. Le autorizzazioni di cui al precedente comma, nel rispetto della normativa fiscale, devono essere subordinate alle seguenti condizioni e prescrizioni:

     a) il carburante deve essere prelevato presso impianti stradali ubicati fuori della sede stradale pubblica e dotati di ampio piazzale;

     b) il carburante deve essere prelevato in fusti o recipienti in ferro regolamentari ai fini della sicurezza e prevenzione incendi;

     c) il provvedimento autorizzativo è valido esclusivamente nell'ambito del territorio regionale e può avere durata non superiore ad anni sette.

     3. Le istanze in bollo devono riportare le complete generalità e l'attività esercitata dall'impresa o società richiedente, nonchè il numero dei mezzi meccanici da rifornire e devono essere corredate di:

     a) certificato della Camera di Commercio competente per territorio, di data non anteriore a mesi tre, attestante l'iscrizione dell'impresa o società al registro ditte e l'attività esercitata;

     b) dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l'elenco dei mezzi da rifornire sul posto di lavoro. In alternativa, tale dichiarazione può essere inserita nella domanda a condizione che quest'ultima sia autenticata nelle forme di legge;

     c) marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione.

     4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono rilasciate dal Sindaco del Comune di residenza dell'impresa richiedente ovvero dal Sindaco del Comune nel cui territorio si trovano gli impianti e/o i mezzi meccanici da rifornire, a seconda che l'impresa richiedente l'autorizzazione al prelievo e trasporto di carburante sul posto di lavoro abbia o meno la residenza ovvero la sede legale od amministrativa in uno dei comuni della Puglia.

 

 

TITOLO VIII

Razionalizzazione della rete

 

     Art. 29. (Obiettivi da conseguire). 1. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e riequilibrio della rete di carburanti, la presente legge favorisce e prevede:

     a) il decongestionamento dei centri storici;

     b) il decongestionamento di località o quartieri saturi e, conseguentemente la localizzazione in zone sprovviste o di espansione abitativa;

     c) il potenziamento di impianti carenti di prodotti;

     d) la riduzione del numero degli impianti;

     e) il miglioramento del servizio di distribuzione a mezzo apparecchiature self-service pre-pagamento;

     f) l'omogenea dislocazione degli impianti di g.p.l. sul territorio regionale.

 

     Art. 30. (Attribuzioni dei Comuni). 1. Oltre che per le nuove concessioni l'autorizzazione del Comune di cui al precedente art. 12 va richiesta per:

     a) i rinnovi delle concessioni in scadenza;

     b) la conversione delle autorizzazioni in concessione;

     c) la installazione di nuove attrezzature presso gli impianti in caso di potenziamento, con esclusione della installazione dei distributori previsti al terzo comma del precedente art. 17 e per i self-service pre- pagamento;

     d) i trasferimenti di impianti da altre località.

     2. L'autorizzazione del Comune si intende tacitamente accordata, se non espressa entro novanta giorni dalla data di acquisizione al protocollo della richiesta regionale, per gli impianti ubicati su suolo di proprietà privata e limitatamente ai seguenti casi:

     a) rinnovo delle concessioni in scadenza;

     b) conversione delle autorizzazioni in concessione;

     c) potenziamento dell'impianto con nuovo prodotto.

     3. Ai fini della razionalizzazione delle rispettive reti, i Comuni, nell'ambito delle previsioni urbanistiche di cui al precedente art. 6, sentite le organizzazioni di categoria indicate all'ultimo comma dell'art. 1 della L.R. 23 maggio 1980, n. 49 e nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge [14], adottano apposita deliberazione del Consiglio dalla quale, tenuto conto delle determinazioni della legge medesima, risulti:

     a) il fondato motivo connesso al servizio ed al pubblico interesse, per cui è necessario il trasferimento di determinati impianti;

     b) l'elencazione degli impianti e l'esatta descrizione delle incompatibilità degli stessi con il territorio per cui se ne rende necessario il trasferimento coatto;

     c) la individuazione delle possibili nuove localizzazioni;

     d) la diffida ai concessionari degli impianti incompatibili a richiedere il trasferimento, assegnando agli stessi un congruo termine, pena, in caso di inosservanza, la revoca della concessione del suolo pubblico e la proposta di revoca del titolo abilitativo.

     4. La deliberazione del Consiglio comunale, appena divenuta esecutiva, deve essere inviata in copia all'Ufficio Carburanti della Regione ed il contenuto della stessa deve essere notificato nei modi di legge ai concessionari interessati.

     5. In caso di inerzia delle Amministrazioni comunali e previa diffida da parte della Regione ad adempiere nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data della stessa, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore al Commercio, se delegato, nomina con decreto il commissario ad acta.

 

 

TITOLO IX

Termini, comunicazioni, collaudi

 

     Art. 31. (Termini per la riattivazione degli impianti chiusi). 1. Gli impianti il cui esercizio, previa autorizzazione, è attualmente sospeso per crisi di gestione devono essere rimessi in esercizio entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Per gli impianti con sospensione regolarmente autorizzata a causa della indisponibilità del suolo pubblico o privato ovvero per altri motivi, deve essere presentata, entro il termine perentorio di anni uno dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di trasferimento ovvero di trasferimento e concentrazione su nuova posizione oppure istanza di semplice concentrazione su altro impianto esistente e funzionante, seguendo le modalità, i termini e le condizioni previste dalla presente legge.

     3. Gli impianti di cui al secondo comma del presente articolo devono essere realizzati e messi in esercizio entro i successivi due anni dalla data di presentazione della domanda. Non è ammessa alcuna proroga.

     4. Trascorsi inutilmente i termini previsti dai precedenti comma, si provvederà, senza alcun preavviso, alla definitiva revoca del titolo abilitativo all'esercizio dell'impianto con oneri a carico del concessionario per la rimozione delle attrezzature residue e per la rimessa in pristino del relativo suolo.

 

     Art. 32. (Termini per la ultimazione dei lavori). 1. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti ovvero per qualsiasi tipo di modifica agli impianti medesimi devono essere eseguiti ed ultimati entro il termine massimo di un anno dalla data di esecutività del decreto di concessione o di autorizzazione. Il termine di ultimazione dei lavori fissato nel relativo provvedimento, se potrà essere diverso a seconda della entità dei lavori medesimi, non sarà mai superiore ad un anno.

     2. Il termine di cui al precedente comma, in presenza di comprovata e documentata necessità e su richiesta del concessionario, può essere prorogato una sola volta e per un periodo massimo di sei mesi [15].

     3. Entro il termine di ultimazione dei lavori il concessionario deve presentare la domanda in bollo con la quale ne richiede il collaudo.

 

     Art. 33. (Comunicazioni). 1. Ai soli fini dell'accertamento del funzionamento degli impianti e del rispettivo erogato annuo, entro il termine del 31 marzo di ogni anno ciascun concessionario deve presentare alla Regione copia dell'esemplare dell'inventario del movimento dei prodotti petroliferi da cui risulti il complessivo del carico e dello scarico dei prodotti erogati durante l'anno precedente da ciascun impianto, presentato all'UTIF competente per territorio dal gestore.

     2. Entro il termine di cui al precedente comma ciascun UTIF deve trasmettere alla Regione l'elenco degli impianti che risultino chiusi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente ovvero l'elenco degli impianti per i quali non è stato richiesto il registro di carico e scarico per l'anno in corso.

     3. Fermo restando il disposto del comma 1 del precedente art. 19, i Comuni devono comunicare alla Regione le chiusure degli impianti ogni qualvolta dovessero verificarsi tali evenienze e sempre che il periodo di inattività sia superiore a quindici giorni consecutivi [16].

 

     Art. 34. (Collaudi). 1. Ultimati i lavori e prima della messa in esercizio, i nuovi impianti o la parte modificata o potenziata degli stessi devono essere sottoposti a collaudo da parte di un'apposita commissione.

     2. La commissione di collaudo è nominata con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore al Commercio, se delegato, ed è composta:

     a) dal coordinatore del Settore Commercio o suo delegato appartenente alla qualifica dirigenziale, con funzione di presidente;

     b) dal Comandante provinciale dei vigili del fuoco, competente per territorio, o suo delegato;

     c) dal dirigente dell'UTIF competente per territorio o suo delegato;

     d) da un dipendente regionale in servizio presso il Settore Commercio Ufficio Carburanti, con funzione di segretario.

     3. La commissione soggiace alla normativa della L.R. 12 Agosto 1981, n. 45,e sue eventuali modifiche ed integrazioni. Le spese di funzionamento sono a carico dei concessionari trattandosi di prestazioni per conto di terzi.

 

 

TITOLO X

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 35. (Stato di conservazione degli impianti). 1. Per assicurare e garantire la continuità e regolarità del servizio pubblico di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione, le attrezzature degli impianti devono essere mantenute in perfetto stato di efficienza e di conservazione anche ai fini dell'estetica e del decoro.

     2. Il concessionario dell'impianto deve provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria non solo delle attrezzature costituenti il punto di vendita, ma anche dell'area interessata all'impianto medesimo e di tutti i locali destinati ai vari servizi accessori per l'utenza e per l'automobilista, ove esistano.

     3. Al concessionario è fatto, altresì, obbligo di tenere costantemente pulita l'area destinata all'intero complesso commerciale e di osservare tutte le norme comunali igienico-sanitarie, di polizia urbana, di traffico e di edilizia.

 

     Art. 36. (Norme transitorie e di sanatoria). 1. I concessionari degli impianti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia scaduto l'originario decreto di concessione o di autorizzazione senza che sia stata presentata la domanda di rinnovo nei termini previsti dalla legislazione vigente possono regolarizzare la posizione amministrativa presentando domanda di rinnovo in bollo entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge [17].

     2. La domanda deve essere corredata, oltre che della documentazione prevista dall'art. 15 della presente legge, di:

     a) attestato del Sindaco circa la ininterrotta funzionalità dell'impianto;

     b) certificato dell'UTIF da cui risulti l'erogato dell'impianto relativamente al periodo non coperto da concessione.

     3. Trascorso inutilmente il termine di cui al primo comma del presente articolo, l'autorizzazione o la concessione si intendono decadute.

     4. Gli impianti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono inattivi per crisi di gestione con chiusura debitamente autorizzata o in corso di autorizzazione e per i quali risulti già presentata istanza di semplice concentrazione sono automaticamente autorizzati a protrarre la sospensione dell'esercizio fino al perfezionamento dell'iter istruttorio ed al completamento dei conseguenti lavori di concentrazione.

     5. Nel primo biennio di attuazione della presente legge al fine di favorire la eventuale ricollocazione degli impianti esistenti nei rispettivi Comuni, non possono essere presentate domande che, a qualsiasi titolo, facciano aumentare il numero degli impianti già installati nei dieci Comuni risultanti dalla tabella I - alleg. «A». Sono comunque salve le domande già autorizzate in base a provvedimenti formalmente esecutivi.

 

     Art. 37. (Esercizio delle funzioni). 1. Le funzioni amministrative afferenti la presente legge sono esercitate dalla Regione ai sensi e con le modalità previste dall'art. 27 della L.R. 23 maggio 1980, n. 49, modificata ed integrata dalla L.R. 30 maggio 1985, n. 50.

     2. Con la legge di riordino degli Uffici regionali sarà istituito presso l'Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato Settore Commercio

- l'Ufficio Carburanti.

     3. Fino all'entrata in vigore della legge di cui al precedente comma, l'espletamento delle funzioni nonché gli accertamenti ai fini istruttori e le ispezioni, rivenienti dall'applicazione della presente legge, sono affidate al settore commercio dell'Assessorato - Ufficio carburanti [18].

 

     Art. 38. (Disposizioni abrogate). 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni incompatibili con la stessa e in particolare l'art. 2 e l'art. 17 della L.R. 23-5-1980, n. 49.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale

della Regione.

 

«Il Governo non si oppone all'ulteriore corso della legge in argomento nell'intesa che le disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 siano interpretate alla luce del D.P.C.M. 11 settembre 1989, richiamato dall'art. 2, in relazione alle autorizzazioni prefettizie per l'installazione e l'esercizio degli impianti di cui all'art. 3 del citato D.P.C.M. 11 settembre 1989».

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 25 della L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Termine così sostituito dall'art. 1 della L.R. 1 settembre 1993, n. 20.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 1 settembre 1993, n. 20.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 1 settembre 1993, n. 20.

[5] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 1 settembre 1993, n. 20.

[6] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 1 settembre 1993, n. 20.

[7] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 1 settembre 1993, n. 20.

[8] Periodo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 1 settembre 1993, n. 20.

[9] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 1 settembre 1993, n. 20.

[10] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 1 settembre 1993, n. 20.

[11] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 1 settembre 1993, n. 20.

[12] Lettera così sostituita dall'art. 8 della L.R. 1 settembre 1993, n. 20.

[13] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 1 settembre 1993, n. 20.

[14] Vedi l'art. 10 della L.R. 1 settembre 1993, n. 20.

[15] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 1 settembre 1993, n. 20.

[16] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 1 settembre 1993, n. 20.

[17] Vedi l'art. 13 della L.R. 1 settembre 1993, n. 20.

[18] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 1 settembre 1993, n. 20.