Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.4 cooperazione e lavoro |
Data: | 09/02/2006 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. 1. I lavoratori che accettino un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata fino a dodici mesi, conservano lo status di disoccupati, indipendentemente dal reddito che [...] |
§ IV.4.13 – L.R. 9 febbraio 2006, n. 4. [1]
Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti.
(B.U. 17 febbraio 2006, n. 22).
1. I lavoratori che accettino un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata fino a dodici mesi, conservano lo status di disoccupati, indipendentemente dal reddito che ne sia derivato, il quale non concorre, ai fini della presente legge, alla soglia di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del
2. Qualora si tratti di giovani, come individuati dall’articolo 1, comma 2, lettera b), del
3. Le norme di cui alla presente legge si applicano a far data dal 1° gennaio 2003.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 13 luglio 2007, n. 268, ha dichiarato l'illegittimità della presente legge.