§ IV.4.13 – L.R. 9 febbraio 2006, n. 4.
Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 cooperazione e lavoro
Data:09/02/2006
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. I lavoratori che accettino un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata fino a dodici mesi, conservano lo status di disoccupati, indipendentemente dal reddito che [...]


§ IV.4.13 – L.R. 9 febbraio 2006, n. 4. [1]

Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti.

(B.U. 17 febbraio 2006, n. 22).

 

Art. 1.

     1. I lavoratori che accettino un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata fino a dodici mesi, conservano lo status di disoccupati, indipendentemente dal reddito che ne sia derivato, il quale non concorre, ai fini della presente legge, alla soglia di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n.144), e successive modificazioni e integrazioni. E’ escluso ogni effetto delle norme di cui alla presente legge sull’accesso alle prestazioni previdenziali. Gli uffici competenti operano nei confronti dei suddetti lavoratori solo la sospensione di cui all’articolo 5, lettera d), del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.297 (Disposizioni modificative e correttive del d.lgs. 181/2000).

     2. Qualora si tratti di giovani, come individuati dall’articolo 1, comma 2, lettera b), del d.lgs. 181/2000, così sostituito dal d.lgs 297/2002, il periodo di lavoro che determina la sospensione non deve superare la durata di sei mesi.

     3. Le norme di cui alla presente legge si applicano a far data dal 1° gennaio 2003.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 13 luglio 2007, n. 268, ha dichiarato l'illegittimità della presente legge.