Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e zootecnia |
Data: | 18/04/2003 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. “Sono sospesi fino al 31 maggio 2003 gli effetti del Regolamento Regionale n. 4 del 20/03/2001 limitatamente all’art. 5 e alle norme ad esso collegate” |
§ IV.1.R/4 - R.R. 18 aprile 2003, n. 3.
Regolamento n. 4/2001: sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita.
(B.U. 23 aprile 2003, n. 43).
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
- Vista la
- Visto il
- Visto l’art. 5 del suddetto Regolamento Regionale che fissa gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita prevedendo le misure massime per ciascuna area provinciale per interventi di apertura di grandi strutture di vendita suddivisi nel tempo tra secondo semestre e anni successivi dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 571 del 17/04/2003. con la quale si propone la sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita;
EMANA
Il seguente Regolamento:
“Sono sospesi fino al 31 maggio 2003 gli effetti del