§ IV.1.40 - L.R. 1 febbraio 1982, n. 7. - Norme regionali sulle
Associazioni dei produttori agricoli e sulle relative Unioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:01/02/1982
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Finalità). - Con la presente legge si stabiliscono le norme per l'attuazione nella Regione Puglia del regolamento del Consiglio delle Comunità Europee 19 giugno 1978, n. 1360 e successive norme [...]
Art. 2.  (Modalità per il riconoscimento delle Associazioni e relative Unioni). - Il riconoscimento delle Associazioni dei produttori agricoli ha luogo sulla base di una domanda indirizzata al Presidente [...]
Art. 3.  (Albo regionale delle Associazioni riconosciute). - Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 è istituito l'Albo regionale pugliese delle Associazioni dei produttori agricoli che [...]
Art. 4.  (Vigilanza e controllo). - I poteri di vigilanza e controllo sulle Associazioni e relative Unioni sono di competenza della Giunta regionale e sono esercitati dall'Assessore regionale all'Agricoltura.
Art. 5.  (Revoca del riconoscimento). - Il riconoscimento delle Associazioni e quello delle Unioni può essere revocato:
Art. 6.  (Comitato regionale dei rappresentanti delle unioni). - Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, è istituito il comitato [...]
Art. 7.  (Efficacia vincolante). - La dichiarazione relativa allo stato di grave necessità di cui all'art. 3 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, nei casi in cui essa è di competenza regionale, è effettuata [...]
Art. 8.  (Aiuti di costituzione e funzionamento). - La Giunta regionale può concedere i contributi previsti dagli artt. 10 e 11 del regolamento CEE 19 giugno 1978, n. 1360 al fine di incoraggiare la [...]
Art. 9.  (Contributi per la promozione di associazioni di produttori).
Art. 10.  (Misure dirette a favorire azioni di natura operativa e commerciale - priorità e preferenze). - La Regione al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni di cui all'art. 6, paragrafo 1, lett. [...]
Art. 11.  (Associazioni preesistenti). - Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche alle associazioni di produttori agricoli riconosciute in forza di altre leggi e norme.
Art. 12.  (Coordinamento dei programmi di promozione commerciale) - I programmi di promozione commerciale di cui al secondo comma - punto 4) dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, sono sottoposti [...]
Art. 13.  (Partecipazione alla programmazione regionale). - La Regione acquisisce il formale parere del comitato di cui al precedente art. 6 anche su esplicita richiesta di quest'ultimo, sugli atti [...]
Art. 14.  (Ampliamento dei comitati consultivi).
Art. 15.  (Comunicazioni al Ministero agricoltura e e foreste). - La Regione comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine di un mese dall'adozione del provvedimento, l'avvenuto [...]
Art. 16.  (Disposizioni finali). - Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, valgono le norme di cui ai regolamenti CEE 19 giugno 1978, n. 1360, 31 luglio 1980, n. 2089, 31 luglio 1980, n. [...]
Art. 17.  (Disposizioni finanziarie). - (Omissis).


§ IV.1.40 - L.R. 1 febbraio 1982, n. 7. - Norme regionali sulle

Associazioni dei produttori agricoli e sulle relative Unioni.

 

Art. 1. (Finalità). - Con la presente legge si stabiliscono le norme per l'attuazione nella Regione Puglia del regolamento del Consiglio delle Comunità Europee 19 giugno 1978, n. 1360 e successive norme modificative e/o integrative, della legge 20 ottobre 1978, n. 674, riguardanti le Associazioni dei produttori agricoli e relative Unioni, nonchè dei regolamenti della Commissione delle Comunità Europee 31 luglio 1980, n. 2083 e 31 luglio 1980, n. 2084 recanti modalità di applicazione.

 

     Art. 2. (Modalità per il riconoscimento delle Associazioni e relative Unioni). - Il riconoscimento delle Associazioni dei produttori agricoli ha luogo sulla base di una domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale e presentata all'Assessorato regionale all'Agricoltura che provvede, tramite i propri uffici, all'accertamento dei requisiti prescritti.

     La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

     1) copia autentica dell'atto costitutivo;

     2) copia autentica dello Statuto;

     3) elenco degli associati, in estratto autentico del libro dei soci, con la indicazione dei terreni e/o degli allevamenti, da ciascuno di questi condotto e della quantità media di prodotto che ciascun associato ha venduto nel triennio precedente la domanda di iscrizione, limitatamente ai terreni e/o allevamenti che interessano l'attività dell'Associazione;

     4) dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Associazione attestante la conformità con le norme di cui al regolamento CEE 31 luglio 1980, n. 2083;

     5) copia autentica dei verbali delle assemblee in cui sono state assunte deliberazioni relative alle norme di cui all'art. 6 del regolamento CEE 19 giugno 1978, n. 1360 e al comma secondo - punto 4) dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

     Nel caso che all'Associazione aderiscano organismi cooperativi, alla domanda devono essere allegati anche i seguenti documenti:

     1) copia autentica degli atti costitutivi e degli Statuti delle cooperative;

     2) copia autentica della deliberazione del competente organo della cooperativa con cui è stata decisa l'adesione alla Associazione;

     3) elenco aggiornato dei rispettivi associati in estratto autentico del libro dei soci e, per ciascuno di questi, la indicazione dei terreni e/o allevamenti condotti e della quantità media di prodotto venduto nel triennio precedente la domanda di iscrizione, limitatamente ai terreni e/o allevamenti che interessano l'attività dell'Associazione;

     4) certificato di iscrizione della cooperativa all'apposito registro.

     Entro 60 giorni dalla presentazione, l'Assessorato regionale all'Agricoltura, eseguita l'istruttoria, deve trasmettere la domanda, corredata del relativo parere, al Presidente della Giunta regionale che, sentito il parere del comitato di cui al successivo art. 6, emette il decreto di riconoscimento o di motivato rifiuto dello stesso entro i successivi 30 giorni.

     Il riconoscimento delle unioni regionali ha luogo sulla base di una domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale e presentata all'Assessorato regionale all'Agricoltura che provvede, tramite propri uffici, all'accertamento dei requisiti prescritti.

     La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

     1) copia autentica dell'atto costitutivo;

     2) copia autentica dello statuto.

     Entro 60 giorni dalla presentazione, l'Assessorato regionale alla Agricoltura, eseguita l'Istruttoria, deve trasmettere la domanda, corredata del relativo parere, al Presidente della Giunta regionale che, sentito il parere del Comitato di cui al successivo art. 6, emette il decreto di riconoscimento o di motivato rifiuto dello stesso entro i successivi 30 giorni.

     Possono ottenere il riconoscimento anche le associazioni che hanno fra i propri associati produttori agricoli le cui aziende sono ubicate in Regioni limitrofe, purché almeno i 2/3 degli associati siano imprenditori di aziende situate nella Puglia e almeno il 60% della produzione immessa sul mercato provenga dalla Puglia.

     Ai fini degli eventuali ricorsi al T.A.R., i decreti di motivato rifiuto del riconoscimento delle Associazioni e relative Unioni sono notificati agli interessati entro 15 giorni dalla loro emanazione.

 

     Art. 3. (Albo regionale delle Associazioni riconosciute). - Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 è istituito l'Albo regionale pugliese delle Associazioni dei produttori agricoli che hanno ottenuto il riconoscimento.

     All'albo sono iscritte automaticamente le Associazioni riconosciute dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale.

     L'albo è conservato presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura e la sua tenuta è demandata all'Assessore regionale all'Agricoltura.

     L'albo è distinto in sezioni corrispondenti ai settori produttivi omogenei di cui alla tabella allegata della presente legge.

 

     Art. 4. (Vigilanza e controllo). - I poteri di vigilanza e controllo sulle Associazioni e relative Unioni sono di competenza della Giunta regionale e sono esercitati dall'Assessore regionale all'Agricoltura.

     Le Associazioni e relative Unioni devono tenere le seguenti scritture:

     1) libro giornale, nelle forme previste dalla vigente normativa;

     2) libro degli inventari, nelle forme previste dalla vigente normativa;

     3) libro dei soci, nel quale devono essere indicati:

a) le generalità di ciascun associato;

b) i terreni e/o allevamenti condotti da ciascun associato, limitatamente a quelli che interessano l'attività dell'Associazione;

c) limitatamente alle unioni, il numero degli associati organizzati dalle consociate.

     Nel libro dei soci devono essere introdotte tutte le successive variazioni di tali elementi;

     4) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;

     5) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

     6) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale;

     7) registro di carico e scarico, nel quale devono essere annotate cronologicamente e sistematicamente, e comunque ogni anno, le quantità di prodotto immesse sul mercato dai produttori associati tramite l'Associazione, e limitatamente alle Unioni, da parte del complesso degli associati di ogni associazione aderente.

     Nel medesimo registro devono essere annotate, altresì, le quantità di prodotto ritirato dal mercato, ammassato e/o stoccato - sulla base di norme della Pubblica amministrazione - dall'Associazione o dall'unione.

     Le Associazioni e relative unioni devono trasmettere all'Assessorato regionale all'agricoltura, ove richiesto, tutte le informazioni, documenti e dati necessari per l'esercizio della vigilanza e del controllo. Le stesse devono comunque trasmettere:

     1) annualmente, copia dei bilanci e relative deliberazioni, entro quattro mesi dall'approvazione;

     2) entro 10 giorni dall'assunzione, copia autentica delle deliberazioni relative a quanto contenuto nel secondo comma - punto 4) dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1978, n. 674;

     3) annualmente, una relazione dettagliata sull'attività svolta, con allegato il conto consuntivo documentato delle spese effettuate impiegando gli aiuti e i contributi concessi ai sensi della presente legge.

 

     Art. 5. (Revoca del riconoscimento). - Il riconoscimento delle Associazioni e quello delle Unioni può essere revocato:

     1) qualora le une o le altre abbiano compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie, nazionali e regionali;

     2) qualora i requisiti per il riconoscimento previsti dalla presente legge non siano più soddisfatti;

     3) qualora il riconoscimento sia fondato su indicazioni erronee;

     4) qualora l'Associazione o l'Unione abbia ottenuto il riconoscimento in modo irregolare.

     Nelle ipotesi di cui ai punti 2), 3) e 4) la revoca ha luogo su iniziativa dell'Assessore regionale all'Agricoltura che, sentito il parere del comitato di cui al successivo art. 6, ne informa il Presidente della Giunta regionale che decide sulla revoca con proprio decreto motivato.

     Nell'ipotesi di cui al punto 1), l'Assessore regionale all'agricoltura ne informa il Presidente della Giunta regionale che, sentito il comitato di cui al successivo art. 6, diffida la Associazione o l'unione a rispettare le norme comunitarie, nazionali e regionali. Decorsi 30 giorni dalla diffida, il Presidente della Giunta regionale decreta motivatamente la revoca del riconoscimento.

     Con il medesimo decreto di revoca del riconoscimento le Associazioni o unioni sono cancellate dall'albo regionale di cui al precedente art. 3.

     Ai fini di eventuali ricorsi al T.A.R., i decreti di motivata revoca del riconoscimento delle Associazioni e unioni sono notificati agli interessati entro 15 giorni dalla loro emanazione.

 

     Art. 6. (Comitato regionale dei rappresentanti delle unioni). - Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, è istituito il comitato regionale dei rappresentanti delle Unioni con il compito di coordinare le attività delle unioni regionali riconosciute.

     Il Comitato è composto dai rappresentanti designati da ciascuna unione regionale riconosciuta, in numero proporzionale ai produttori delle associazioni riconosciute ad essa aderenti e, comunque, facendo in modo che vi sia almeno un rappresentante per ciascuna unione.

     Detti rappresentanti hanno voto deliberativo.

     Il comitato è integrato dai seguenti rappresentanti aventi voto consultivo:

     1) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti nel C.N.E.L., designato dal rispettivo organo regionale;

     2) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni o enti nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuto, designato dal rispettivo organo regionale.

     Il comitato è articolato, per ognuno dei settori produttivi omogenei di cui alla tabella allegata alla presente legge, in sottocomitati di settore.

     Il comitato regionale dura in carica tre anni.

     Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il funzionamento del comitato regionale e dei sottocomitati per settore omogeneo; detto regolamento acquista efficacia dopo essere stato approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione permanente della Regione [1].

     Al comitato regionale spetta il compito di coordinare l'attività delle unioni riconosciute ed in particolare:

     1) esprimere i pareri previsti dalla presente legge;

     2) favorire la stipulazione di accordi interprofessionali concernenti i rispettivi programmi produttivi tra le associazioni di produttori e relative unioni e le industrie o loro Organizzazioni, nonché aziende commerciali, loro forme associate e cooperative di consumo;

     3) formulare pareri e proposte circa le iniziative delle associazioni di produttori e relative unioni riconosciute con particolare riferimento alle attività previste dal secondo - punti 4), 7), 8), 9) e 10) dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, al fine di stimolarne la corrispondenza agli obiettivi della programmazione agro-alimentare.

     Il Comitato regionale ed i relativi sottocomitati di settore esprimono pareri sugli atti e sulle iniziative regionali di programmazione agro- alimentare.

     Il comitato elegge tra i rappresentanti delle unioni un presidente, un vice presidente e un segretario.

     Per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono chiamati a far parte del comitato regionale, in mancanza dei rappresentanti delle unioni regionali riconosciute, oltre ai rappresentanti di cui al precedente terzo comma del presente articolo, i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori maggiormente rappresentative del settore.

 

     Art. 7. (Efficacia vincolante). - La dichiarazione relativa allo stato di grave necessità di cui all'art. 3 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, nei casi in cui essa è di competenza regionale, è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione permanente della Regione.

     Il decreto di cui al precedente comma deve contenere, fra l'altro, l'indicazione dettagliata delle misure e interventi cui è attribuita l'efficacia vincolante ai sensi dell'art. 3 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

     Le deliberazioni delle associazioni cui si può attribuire l'efficacia vincolante devono, in ogni caso, essere state adottate a maggioranza assoluta degli associati e devono aver ottenuto il parere favorevole del comitato di cui al precedente art 6.

 

     Art. 8. (Aiuti di costituzione e funzionamento). - La Giunta regionale può concedere i contributi previsti dagli artt. 10 e 11 del regolamento CEE 19 giugno 1978, n. 1360 al fine di incoraggiare la costituzione e agevolare il funzionamento amministrativo delle associazioni e delle relative unioni.

     I contributi possono essere anticipati, su domanda e sulla base dei programmi e delle spese previste nel bilancio preventivo così come approvato dall'associazione e unione richiedente, fino al 75% dell'importo riconosciuto ammissibile.

     Per le associazioni e le relative unioni preesistenti, i contributi sono concessi, ai sensi dell'art. 11 del regolamento CEE 19 giugno 1978, n. 1360 e successive norme di integrazione e/o modificazione,

proporzionalmente alle spese reali supplementari di costituzione e di funzionamento amministrativo derivanti dall'adeguamento dell'associazione o unione alle condizioni previste dal summenzionato regolamento CEE.

     Ai sensi dell'art. 18 del regolamento CEE 19 giugno 1978, n. 1360, alle associazioni e unioni che operano in tutto o in parte nelle Comunità montane di cui alla legge regionale 5 settembre 1972, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè nelle zone svantaggiate di cui alla tabella C della deliberazione del Consiglio regionale 14 marzo 1979, n. 448, i contributi di cui ai precedenti commi sono accordati fino al 4%, 3% e 2% del valore dei prodotti commercializzati rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno dal riconoscimento. L'importo dei contributi accordati non può tuttavia superare, rispettivamente, l'80%, 60% e 40% delle spese ammissibili.

     Le spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo sono quelle stabilite dal regolamento CEE 31 luglio 1980, n. 2084.

 

     Art. 9. (Contributi per la promozione di associazioni di produttori).

- Allo scopo di agevolare i primi adempimenti necessari per la costituzione

ed il riconoscimento delle associazioni dei produttori, la Giunta

regionale, sentito il comitato di cui al precedente art. 6, può concedere

un contributo fino al 60% della spesa complessiva ritenuta ammissibile che,

comunque, non può superare il limite massimo di tre milioni di lire, a

favore di organizzazioni che presentano un programma per la costituzione di

associazioni di produttori.

     Alle organizzazioni regionali delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni, che abbiano una adeguata

rappresentatività e che siano emanazione di organizzazioni nazionali, può essere concesso un contributo annuo per l'attivazione delle loro attività promozionali e di rappresentanza nella misura massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile che, comunque, non può superare il limite massimo di 25 milioni di lire.

 

     Art. 10. (Misure dirette a favorire azioni di natura operativa e commerciale - priorità e preferenze). - La Regione al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni di cui all'art. 6, paragrafo 1, lett. c), del regolamento CEE 19 giugno 1978, n. 1360:

     1) concede alle associazioni e relative unioni i contributi previsti dal primo comma dell'art. 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 per l'attuazione di programmi di sviluppo, studio, ricerca e divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione delle produzioni per le quali sono riconosciute. La concessione è disposta dalla Giunta regionale, sentito il comitato di cui al precedente art. 6 della presente legge. I contributi sono concessi fino al 50% delle spese riconosciute ammissibili; sui contributi assegnati può essere disposta, a domanda, una anticipazione fino al 75%;

     2) estende alle associazioni e relative unioni, oltre alle provvidenze creditizie e fidejussorie, ogni altra provvidenza prevista dalle vigenti leggi regionali in favore delle cooperative e dei loro consorzi idonea a favorire il raggiungimento dei fini propri delle associazioni e delle unioni così come stabiliti dalle norme di cui al precedente art. 1 della presente legge;

     3) riconosce, nella concessione degli incentivi regionali alle associazioni e unioni, la preferenza per le iniziative riguardanti le cooperative aderenti alle associazioni stesse;

     4) riconosce, nella concessione alle associazioni e unioni del concorso regionale sugli interessi, la preferenza:

     a) per le operazioni di credito agrario di esercizio finalizzate alla provvista di mezzi finanziari per la corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti, per la immissione dei prodotti sul mercato attraverso la concentrazione degli stessi, la loro eventuale trasformazione e preparazione per la vendita;

     b) per le operazioni di credito agrario che le associazioni contraggono per dotarsi di mezzi ed attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività connesse alla immissione della produzione dei propri associati sul mercato e/o per lo svolgimento di attività di servizio in favore delle aziende dei propri associati;

     5) riconosce, nella concessione delle agevolazioni contributive e/o creditizie derivanti dalla legislazione vigente, la priorità, a parità di tutte le altre condizioni, a favore dei produttori agricoli associati che dimostrino di sottoscrivere e di rispettare accordi interprofessionali - in materia di coltivazione e/o cessione di prodotti agricoli, mezzi e prodotti tecnici - con le industrie o loro organizzazioni, con le aziende commerciali e loro forme associate, con le cooperative di consumo;

     6) può avvalersi delle associazioni e delle relative unioni per lo svolgimento dei compiti: di attuazione di interventi comunitari, nazionali e regionali; di promozione e valorizzazione della produzione agricola nei mercati interni ed internazionali; di rilevazione e divulgazione dei dati e delle informazioni di mercato di assistenza tecnica per il miglioramento della produzione e la realizzazione degli standards qualitativi.

     I rapporti tra la Regione e le associazioni e unioni saranno regolamentati da convenzioni stipulate a seguito di deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 11. (Associazioni preesistenti). - Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche alle associazioni di produttori agricoli riconosciute in forza di altre leggi e norme.

 

     Art. 12. (Coordinamento dei programmi di promozione commerciale) - I programmi di promozione commerciale di cui al secondo comma - punto 4) dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, sono sottoposti all'esame di un comitato di coordinamento costituito dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione permanente della Regione.

 

     Art. 13. (Partecipazione alla programmazione regionale). - La Regione acquisisce il formale parere del comitato di cui al precedente art. 6 anche su esplicita richiesta di quest'ultimo, sugli atti programmatori relativi al settore agricolo-alimentare ed ai settori ad esso connessi, nonchè sui programmi di intervento in favore della cooperazione con particolare riferimento alla localizzazione di nuovi impianti.

 

     Art. 14. (Ampliamento dei comitati consultivi). [2]

 

     Art. 15. (Comunicazioni al Ministero agricoltura e e foreste). - La Regione comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine di un mese dall'adozione del provvedimento, l'avvenuto riconoscimento delle associazioni e delle relative unioni regionali o la revoca dello stesso.

     Comunica, altresì, entro il primo marzo di ogni anno, le informazioni riguardanti gli adempimenti previsti dal regolamento CEE 19 giugno 1978, n. 1360 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 16. (Disposizioni finali). - Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, valgono le norme di cui ai regolamenti CEE 19 giugno 1978, n. 1360, 31 luglio 1980, n. 2089, 31 luglio 1980, n. 2084, e successive integrazioni e modificazioni, nonché le norme della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

     Le istruzioni tecniche per le modalità di attuazione della presente legge sono deliberate dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, sentita la competente Commissione consiliare permanente della Regione.

     Dette istruzioni prevederanno anche norme per l'eventuale recupero delle somme anticipate sui contributi assegnati a seguito di regolare delibera di concessione.

 

     Art. 17. (Disposizioni finanziarie). - (Omissis).

 

 

 

                                 ALLEGATO

 

                                  PUGLIA

            DIMENSIONI MINIME NECESSARIE PER IL RICONOSCIMENTO

                            DELLE ASSOCIAZIONI

            (ai sensi del Reg. CEE 31 luglio 1980, n. 2083) [*]

 

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                                    Volume                Numero

Settore omogeneo e prodotto      di produzione            minimo

                                  o fatturato            di membri

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Bovini (vivi o macellati

a) bufalini [1]                     2.100 UBA                  100

b) altri bovini [1]                 6.500 UBA                  200

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Suini [1]                          17.500 capi                 200

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Ovini e caprini [1] (vivi o

macellati)                         29.800 capi                 150

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Polli, altri volatili da

cortile e conigli domestici [2]

(vivi o macellati)                154.000 capi                 200

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Uova [2]                           56.000 galline ovaiole      200

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Latte, formaggi e latticini:

a) di vacca [3]                    10.500 t.                   200

b) di bufala [3]                    3.500 t.                   100

c) di pecora o di capra [3]         1.400 t.                   100

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Miele naturale [4] (rimane fisso) 105.000 UCE                   50

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Piante vive e prodotti della

floricoltura                        1,75 milioni di UCE        100

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Patate [5]:

a) da consumo                       7.000 t.                   300

b) novelle                          3.500 t.                   300

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Frutta tropicale                       21 ha.                   10

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Cereali [6]:

a) frumento tenero e granturco     10.500 t.                   300

b) frumento duro                   27.000 t.                   300

c) riso                             7.000 t.                   150

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Semi oleosi                          1,4 milioni di UCE        200

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Piante utilizzate principalmente

in profumeria, medicina, etc.        0,5 milioni di UCE         40

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Olive da olio (in olio)             7.200 t.                   300

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Uva da vino:

a) da tavola (in vino)            262.300 hl.                  300

b) v.q.p.r.d.                     21% del totale           21% dei

                                  della zona            produttori

                                  classificata                zona

                                  v.q.p.r.d.          classificata

                                                        v.q.p.r.d.

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Tabacco                               700 t.                    50

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Altri settori (escluso

barbabietola da zucchero)         700.000 UCE                   50

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    [*] Le dimensioni minime delle Unioni si ottengono triplicando la dimensione minima prevista per le Associazioni della Regione in cui si trova la loro sede statutaria; la dimensione minima, in ogni caso, non può essere inferiore al 5% della produzione nazionale media relativa ai tre anni 1977-79. Per il settore dell'olio di oliva le Unioni devono, però, rappresentare almeno 13.000 t. di olio e 25.000 produttori.

    Il calcolo della produzione media deve essere aggiornato ogni 5 anni (a partire dall'8 agosto 1980), sia in relazione alle dimensioni minime delle Associazioni che dalle Unioni.

    Il volume minimo di produzione annua o il fatturato di cui alla presente tabella si riferiscono ai prodotti effettivamente immessi sul mercato o per quanto riguarda il settore dell'olio di oliva, effettivamente prodotti da produttori aderenti alle Associazioni.

    Ai fini della tabella, 1 UCE è pari a L. 1.158.

    [1] Se l'Associazione riguarda diverse specie, il volume minimo di produzione è uguale al volume minimo più elevato, calcolato in UBA, tra quelli relativi alle specie interessate.

Per i bovini, gli ovini e i caprini, la conversione in UBA ai sensi del regolamento 1083/80 è quella di cui all'allegato della direttiva 75/268/CEE. Per i suini, la conversione è la seguente:

- suinetti di peso vivo inferiore a 20 Kg. (per 100 capi): 2,7 UBA;

- scrofe riproduttrici di 50 Kg. o più: 0,5 UBA;

- altri suini: 0,3 UBA.

    [2] Se l'Associazione riguarda contemporaneamente gli allevamenti avicoli o di conigli e le uova, il volume di produzione minimo è il più elevato tra quelli previsti per ciascuno dei settori.

    [3] Se l'Associazione riguarda contemporaneamente il latte di vacca e quello di bufala o di pecora o di capra, il volume di produzione minimo è quello previsto per il latte di vacca.

    [4] Il valore previsto verrà aggiornato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi agricoli.

    [5] Se l'Associazione riguarda contemporaneamente le patate da consumo e le patate novelle, il volume minimo è quello previsto per le patate da consumo.

    [6] Se l'Associazione riguarda vari cereali, il volume minimo è il più elevato tra quelli previsti per i cereali interessati.

 

 


[1] V. R.R. n. 2 del 7 dicembre 1984.

[2] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 24 febbraio 1999, n. 12, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa L.R. 12/99.