§ IV.1.26 - L.R. 9 giugno 1980, n. 66. - Provvidenze per lo sviluppo della
proprietà coltivatrice .


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:09/06/1980
Numero:66


Sommario
Art. 1.  (Finalità). - Con la presente legge la Regione Puglia si propone di favorire la formazione e/o l'ampliamento della proprietà coltivatrice allo scopo di assicurare la costituzione di aziende [...]
Art. 2.  (Soggetti beneficiari e tipologia delle provvidenze). - Per conseguire le finalità di cui all'art. 1, agli affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti, coltivatori diretti in genere, lavoratori [...]
Art. 3.  (Modalità per l'erogazione delle provvidenze). - La misura del tasso di interesse a carico del beneficiario che contragga i mutui di cui all'art. 2 è stabilita entro il mese di gennaio di ciascun [...]
Art. 4.  (Ordine di priorità nella individuazione dei soggetti beneficiari). - Nella concessione dei mutui di cui all'art. 2 sono prioritariamente considerate, nell'ordine, le richieste inoltrate da:
Art. 5.  (Ordine di priorità nella individuazione delle operazioni da ammettere alle provvidenze). - Nella concessione dei mutui di cui all'art. 2, fermo restando quanto disposto nel precedente art. 4, sono [...]
Art. 6.  (Commissioni provinciali per la valutazione dei valori fondiari medi). - Allo scopo di indicare annualmente, con riferimento a zone aventi caratteristiche agronomiche omogenee o similari, i valori [...]
Art. 7.  (Procedure ed esercizio delle funzioni relative alla concessione delle provvidenze).
Art. 8.  (Fondo regionale di rotazione). - Per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge è istituito presso la Regione un Fondo di rotazione dal quale sono tratte le occorrenti anticipazioni a [...]
Art. 9.  (Rinvio alla legislazione statale preesistente). - Per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge, e purché non in contrasto con essa, si applicano le disposizioni di cui alle leggi [...]
Art. 10.  (Divieto di cumulo). - Le provvidenze di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelle previste per le medesime finalità da altre norme statali e/o regionali.
Art. 11.  (Norma finanziaria). - (Omissis).


§ IV.1.26 - L.R. 9 giugno 1980, n. 66. - Provvidenze per lo sviluppo della

proprietà coltivatrice [1].

 

Art. 1. (Finalità). - Con la presente legge la Regione Puglia si propone di favorire la formazione e/o l'ampliamento della proprietà coltivatrice allo scopo di assicurare la costituzione di aziende efficienti e valide sotto il profilo tecnico-economico.

 

     Art. 2. (Soggetti beneficiari e tipologia delle provvidenze). - Per conseguire le finalità di cui all'art. 1, agli affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti, coltivatori diretti in genere, lavoratori agricoli, giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sia singoli che associati in cooperative, nonché ai laureati in scienze agrarie e ai diplomati degli istituti tecnici agrari statali e degli istituti professionali di Stato per l'agricoltura, la Regione può concedere mutui fino a trenta anni a tasso agevolato con i mezzi finanziari propri.

     La Regione può altresì disporre a favore dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia finanziamenti per l'acquisto e la trasformazione di aziende agrarie e/o di fondi rustici, da cedere in proprietà entro tre mesi dall'acquisto ai soggetti di cui al primo comma del presente articolo e nel rispetto delle priorità stabilite nella presente legge, per gli scopi di cui all'art. 1.

 

     Art. 3. (Modalità per l'erogazione delle provvidenze). - La misura del tasso di interesse a carico del beneficiario che contragga i mutui di cui all'art. 2 è stabilita entro il mese di gennaio di ciascun anno dalla Giunta regionale, in maniera che il tasso a carico del beneficiario non sia inferiore al 7% quando si tratta di mutui con fondi di anticipazione regionale di cui alla presente legge  ed al 7,25% qualora trattasi di mutui con fondi degli Istituti di Credito assistiti dal concorso regionale negli interessi  di cui all'art. 1 della L.R. n. 53 del 31 agosto 1981.

     Eventuali variazioni del tasso di interesse a carico dei beneficiari sono determinati con deliberazione della Giunta regionale [2].

     La concessione dei mutui è, in ogni caso, subordinata al rilascio di apposito nulla-osta da parte dei responsabili degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, che si pronunciano anche sulla congruità del prezzo di acquisto, e non può essere assentita:

     a) a favore di richiedenti che abbiano superato l'età di 45 anni;

     b) qualora si tratti di richieste concernenti fondi ubicati in zone definite non agricole dagli strumenti urbanistici adottati, anche se in corso di definitiva approvazione, ovvero in zone soggette a vincolo ai sensi degli artt. 1 e 14 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni;

     c) qualora si tratti di richieste concernenti l'acquisto di fondi con imponibile fondiario inferiore a L. 2000. La concessione dei mutui può tuttavia essere assentita per l'acquisto di fondi idonei all'arrotondamento di aziende possedute dal richiedente a condizione che l'imponibile fondiario del fondo posseduto, sommato a quello del fondo che si intende acquistare in proprietà, non risulti inferiore a L. 2000 e in tal caso si prescinde dall'età di cui al punto a);

     d) qualora si tratti di richiedenti non residenti nella Regione;

     e) qualora si tratti di richieste concernenti fondi ubicati fuori della Regione.

     Le annualità di ammortamento, comprensive di capitale e di interessi, relative ai mutui di cui all'art. 2, sono versate dagli Istituti di Credito al Fondo regionale di rotazione, previa detrazione della quota ad essi spettante a copertura delle spese di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge statale 26 maggio 1965, n. 590, a titolo di rimborso delle anticipazioni e di incremento del Fondo.

     La concessione delle provvidenze previste dalla presente legge si intende revocata se nel periodo di ammortamento dei mutui e comunque entro 15 anni dalla data di acquisto il fondo viene alienato volontariamente o senza giusta causa, ovvero se il beneficiario cessa di esercitare l'attività agricola o di coltivare direttamente la terra.

     La erogazione dei finanziamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2 avviene annualmente in base ai programmi presentati alla Regione dall'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia.

     L'ERSAP pratica ai soggetti che risultano cessionari dei terreni condizioni identiche a quelle previste nella presente legge. Le spese inerenti la trasformazione sono conteggiate al netto del contributo previsto dalle leggi vigenti in materia di miglioramenti fondiari.

 

     Art. 4. (Ordine di priorità nella individuazione dei soggetti beneficiari). - Nella concessione dei mutui di cui all'art. 2 sono prioritariamente considerate, nell'ordine, le richieste inoltrate da:

     a) cooperative agricole o loro consorzi costituite da affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti, coltivatori diretti in genere, lavoratori agricoli, giovani di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, con preferenza per quelle che risultino con una maggiore presenza di soci in età compresa fra 18 e 35 anni;

     b) affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti, coltivatori diretti in genere, lavoratori agricoli, giovani di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, nel caso in cui tutti questi soggetti abbiano una età non superiore a 35 anni;

     c) affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti, coltivatori diretti in genere, lavoratori agricoli, nel caso in cui tutti questi soggetti abbiano una età superiore a 35 anni;

     d) laureati in scienze agrarie e diplomati degli istituti tecnici agrari statali e degli istituti professionali di Stato per l'agricoltura.

 

     Art. 5. (Ordine di priorità nella individuazione delle operazioni da ammettere alle provvidenze). - Nella concessione dei mutui di cui all'art. 2, fermo restando quanto disposto nel precedente art. 4, sono prioritariamente considerate, nell'ordine, le richieste tendenti a:

     a) consentire l'esercizio di prelazione o di riscatto anche se tra la parte sia intervenuto accordo diretto senza la notificazione di cui al quarto comma dell'art. 8 della legge statale 26 maggio 1965, n. 590 e sempre che tale esercizio derivi da un contratto stipulato almeno tre anni prima della richiesta del mutuo, nonché evitare il frazionamento per successione ereditaria;

     b) realizzare l'accorpamento di fondi rustici al fine precipuo di consentire l'attuazione di un piano di sviluppo aziendale o interaziendale approvato ai sensi della normativa regionale vigente;

     c) consentire l'accesso alla terra, da parte di giovani coltivatori in età fino a 35 anni o delle cooperative agricole di cui alla lett. a) dell'art. 4.

 

     Art. 6. (Commissioni provinciali per la valutazione dei valori fondiari medi). - Allo scopo di indicare annualmente, con riferimento a zone aventi caratteristiche agronomiche omogenee o similari, i valori fondiari medi riferiti ad unità di superficie ed a tipi di coltura, secondo uno schema predisposto dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, è istituita in ciascuna Provincia una commissione composta da:

     a) un tecnico scelto tra i dipendenti regionali in servizio presso l'Assessorato regionale all'agricoltura, che la presiede;

     b) un tecnico scelto tra i dipendenti regionali in servizio presso l'Ispettorato Provinciale all'Agricoltura, con funzioni fra l'altro di segretario;

     c) un tecnico scelto tra i dipendenti regionali in servizio presso l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste;

     d) un funzionario dell'Ufficio Tecnico Erariale designato dall'Intendente di Finanza territorialmente competente;

     e) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle stesse a livello provinciale.

     Le commissioni sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa e durano in carica cinque anni.

     Il giudizio di congruità di cui al secondo comma dell'art. 3 viene formulato tenendo conto dei suindicati valori ed in relazione alle caratteristiche dei singoli fondi.

 

     Art. 7. (Procedure ed esercizio delle funzioni relative alla concessione delle provvidenze). [3]

 

     Art. 8. (Fondo regionale di rotazione). - Per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge è istituito presso la Regione un Fondo di rotazione dal quale sono tratte le occorrenti anticipazioni a favore degli Istituti abilitati ad esercitare il credito agrario di miglioramento.

     La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni sono regolate da apposite convenzioni che la Regione stipulerà con i suddetti Istituti.

     Le somme che i suddetti Istituti riverseranno nel Fondo di rotazione per quote di ammortamento comprensive di capitale e di interessi, dedotti i compensi previsti dalle suddette convenzioni, sono destinate a consentire ulteriori anticipazioni per la concessione di mutui.

 

     Art. 9. (Rinvio alla legislazione statale preesistente). - Per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge, e purché non in contrasto con essa, si applicano le disposizioni di cui alle leggi statali 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817, e loro successive modificazioni e norme di attuazione.

 

     Art. 10. (Divieto di cumulo). - Le provvidenze di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelle previste per le medesime finalità da altre norme statali e/o regionali.

     Si deroga a quanto contenuto nel precedente comma, fino al limite massimo dell'intero importo del prezzo d'acquisto ritenuto congruo, nel caso in cui i beneficiari siano le cooperative di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni.

 

     Art. 11. (Norma finanziaria). - (Omissis).

 

 


[1] Integrata dalla L.R. n. 53 del 31 agosto 1981.

[2] Così sostituito dall'art. unico della L.R. n. 16 del 10 aprile 1985.

[3] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 24 febbraio 1999, n. 12, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa L.R. 12/99.