§ III.2.41 – L.R. 12 giugno 2006, n. 15.
Modifica alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 7 (Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune e organizzata: [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:12/06/2006
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 7).


§ III.2.41 – L.R. 12 giugno 2006, n. 15.

Modifica alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 7 (Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune e organizzata: strumenti antiusura e antiracket).

(B.U. 16 giugno 2006, n. 74).

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 7).

     1. Il comma 1 dell’articolo 11 (Consulta delle associazioni) della legge regionale 3 aprile 2006, n. 7 (Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune e organizzata: strumenti antiusura e antiracket)”, è sostituito dal seguente:

     “1. E’ istituita la Consulta regionale delle organizzazioni antiracket e antiusura, presieduta dal Presidente della Regione o dall’Assessore delegato e composta da un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni di cui all’articolo 9, da un rappresentante delle organizzazioni di categoria, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali, da un rappresentante designato dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionale, da un rappresentante designato dall’Unione province italiane (UPI) regionale e, previa intesa, da un rappresentante delle Prefetture”.

 

     La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.