Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 30/06/2009 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Articolo 3, comma 1, lett. a), punto 1) della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 - Determinazione degli ambiti territoriali e fabbisogno prestazioni PET per il rilascio della verifica di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie. (B.U. 6 luglio 2009, n. 101) |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Definizioni) |
Art. 3. (Ambiti Territoriali) |
Art. 4. (Definizione del Fabbisogno) |
§ III.1.R/40 - R.R. 30 giugno 2009, n. 14.
(B.U. 6 luglio 2009, n. 101)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’ art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
Visto l’art. 42, comma 2, lett. c)
Visto l’art. 44, comma 3,
Vista la
Visto il R. R. 2 marzo 2006 n. 3;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1104 del 23.06.09 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1. (Finalità)
In applicazione dell’art.3, comma 1, lett. a) punto 1) della L.R. 28 Maggio 2004, n. 8 e successive modificazioni, per il rilascio della verifica di compatibilità nonché per il rilascio dell’accreditamento istituzionale delle grandi macchine denominate “PET” in rapporto all’evoluzione tecnologica ed ai mutati scenari delle risposte diagnostiche, strettamente correlati all’inquadramento prognostico ed al monitoraggio di malattie clinicamente e socialmente rilevanti, si rende necessario individuare gli ambiti territoriali ove allocare le grandi macchine nonché i criteri ed i parametri per il fabbisogno di prestazioni “PET”.
Art. 2. (Definizioni)
La Tomografia ad emissioni di positroni o Positron Emission Tomografy (PET) è una tecnica di medicina nucleare e di diagnostica medica che produce immagini tridimensionali o mappe dei processi funzionali all’interno del corpo e serve, pertanto, per lo studio di numerose patologie oncologiche ed in minor percentuale neurologiche e cardiologiche.
La tecnica diagnostica “PET” deve essere svolta in centri di diagnostica di medicina nucleare appositamente autorizzati all’esercizio, secondo le norme vigenti in materia di radioprotezione, dell’attività di medicina nucleare.
Art. 3. (Ambiti Territoriali)
Ai fini del rilascio della verifica di compatibilità di cui all’art.7 della
In caso di ambito territoriale con una popolazione superiore a 750.000 abitanti è possibile allocare una ulteriore Tomografia ad emissioni di positroni “PET”.
Art. 4. (Definizione del Fabbisogno)
La definizione del fabbisogno di prestazioni “PET” e la sua progressiva espansione vanno inquadrate all’interno della Rete Oncologica Regionale ed in relazione all’esigenza della Regione di fornire una risposta adeguata alla necessità pregnante di assicurare una diagnosi precoce dei tumori, la diminuzione dei tempi di ricovero per patologie oncologiche e l’allargamento di esami PET in settori di ricerca clinica per valutare le possibili ulteriori applicazioni in nuovi campi della Medicina oltre che dell’Oncologia.
Inoltre, la valutazione del fabbisogno regionale di prestazioni “PET” tiene conto:
- del contesto epidemiologico con particolare riferimento ai dati sui nuovi casi di tumore, tenuto conto del progressivo consolidamento degli studi e dei criteri di appropriatezza di trattamento delle patologie neoplastiche con esecuzione di prestazioni “PET”;
- della popolazione residente pari a 4.020.707 (Istat 2001) e di quella effettivamente assistita pari a 4.279.427 (Sisr Puglia 2009).
Tenuto conto di tali esigenze e del fatto che un tomografo PET permette mediamente, allo stato delle tecnologiche disponibili e delle tecniche di indagine diagnostica, di effettuare esami per circa 1.500 pazienti l’anno in un bacino di utenza medio di 750.000 persone, il fabbisogno regionale di prestazioni “PET” è stabilito come segue:
a) n. 1 (una) PET da attribuire / installare presso strutture sanitarie pubbliche, per ciascun ambito territoriale di cui all’art.3 precedente, esclusi gli I.R.C.C.S. pubblici e privati; questi ultimi possono, per fini di ricerca clinica ed anche di assistenza, dotarsi di tali attrezzature, previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale;
b) n. 1 (una) PET da attribuire / installare presso strutture sanitarie private, per ciascun ambito territoriale pari o superiore a 750.000 abitanti purché in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di medicina nucleare rilasciata ai sensi dell’art.8 della
L’attribuzione di prestazioni “PET” eccedenti il suddetto fabbisogno non è ammissibile con riferimento al processo di accreditamento di cui al D.Lgs n.502/92 e successive modifiche ed integrazioni come disciplinato dalla L.R. 28 Maggio 2004, n.8 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.