§ III.1.94 – L.R. 7 febbraio 2006, n. 1.
Affidamento dell’incarico di direzione dei distretti socio-sanitari.
(B.U. 10 febbraio 2006, n. 19).
Art. 1.
1. L’incarico di direttore di distretto, ai sensi dell’articolo 3 sexies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, è attribuito dal direttore generale a un dirigente dell’azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un’adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del d.lgs 502/1992, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria. Il direttore di distretto, ai sensi dell’articolo 3 sexies, comma 2, del d.lgs 502/1992, si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, composto da rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi distrettuali. Sono membri di diritto di tale ufficio un rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei pediatri di libera scelta e uno degli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel distretto.
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) comma 7 dell’articolo 26 della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36 (Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517);
b) lettera C. del comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia).