Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 12/08/2005 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali). |
Art. 2. (Disposizioni attuative). |
§ III.1.90 – L.R. 12 agosto 2005, n. 11.
Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1994, n. 18 (Norme per l’istituzione degli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali).
(B.U. 16 agosto 2005, n. 103).
Art. 1. (Modifica ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali).
1. All’allegato A della
(omissis)
Art. 2. (Disposizioni attuative).
1. L’individuazione della sede legale delle USL BAT/1 e BA/2 sarà effettuata dalla relativa Conferenza dei sindaci, con decisione assunta col voto favorevole della maggioranza dei sindaci, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto il suddetto termine senza che la Conferenza abbia provveduto, le relative determinazioni sono assunte, in via sostitutiva, dalla Giunta regionale.
2. Il Direttore generale della USL BA/2, dalla data del suo insediamento, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2005 e al completamento delle procedure per l’incorporazione del ramo della USL BA/1 e senza che ciò dia luogo a un incremento del suo compenso, ha anche la funzione di Direttore generale di quest’ultima. A tal fine adotta atti previo parere vincolante del Direttore generale della USL BAT/1.
3. In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 43 della
4. Con apposito provvedimento, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta gli indirizzi per il trasferimento dei beni e del personale alla nuova USL BAT/1 e per la definizione dei negozi giuridici e obbligazioni, compresi quelli regolanti i servizi di tesoreria e cassa, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, riguardanti le USL ridefinite con la presente legge.
5. La Giunta regionale disciplina:
a) le modalità di scorporo e di incorporazione dei rami di attività delle Aziende USL interessate;
b) le modalità di trasferimento dei titoli di proprietà dei beni in precedenza iscritti nello stato patrimoniale di altra Azienda;
c) le modalità di anticipazione ed erogazione da parte della Regione alla USL BAT/1, di assegnazioni mensili sufficienti alla copertura dei fabbisogni di avviamento di quest’ultima, nonché quelle per la regolazione delle correlate partite patrimoniali tra la Regione e le Aziende sanitarie interessate.
6. Con lo stesso atto, la Giunta regionale fornisce indirizzi alle USL interessate sui nuovi assetti dell’assistenza distrettuale e ospedaliera.
7. Il Direttore generale della USL BAT/1, istituita con la presente legge, assicura entro il 1° gennaio 2006, la piena operatività della nuova Azienda e la Regione, a quella data, il contestuale adeguamento dei flussi informativi.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della