§ III.1.82 – L.R. 6 settembre 1999, n. 27.
Istituzione e disciplina del Dipartimento delle dipendenze patologiche nelle Aziende USL.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:06/09/1999
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Istituzione del Dipartimento).
Art. 2.  (Sezione dipartimentale).
Art. 3.  (Funzioni del Dipartimento).
Art. 4.  (Responsabile Dipartimento).
Art. 5.  (Dirigente SER.T. e funzioni).
Art. 6.  (Unità operative).
Art. 7.  (Consiglio del Dipartimento).
Art. 8.  (Svolgimento attività).
Art. 9.  (Inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali).
Art. 10.  (Attività distrettuali).
Art. 11.  (Pianta organica).
Art. 12.  (Accordo di programma).
Art. 13.  (Norma transitoria).
Art. 14.  (Norma finanziaria).


§ III.1.82 – L.R. 6 settembre 1999, n. 27.

Istituzione e disciplina del Dipartimento delle dipendenze patologiche nelle Aziende USL.

(B.U. 8 settembre 1999, n. 94).

 

Art. 1. (Istituzione del Dipartimento).

     1. Ad integrazione dell'art. 15, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36, in ciascuna Azienda unità sanitaria locale (AUSL) è istituito il "Dipartimento delle dipendenze patologiche".

     2. Il Dipartimento delle dipendenze è una delle strutture operative della AUSL e svolge attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale, a livello ambulatoriale, territoriale, domiciliare, semiresidenziale e residenziale, di strada, inerenti le tossicodipendenze, l'alcolismo e altre dipendenze patologiche.

     3. La sede del Dipartimento coincide con la sede della AUSL.

 

     Art. 2. (Sezione dipartimentale).

     1. Il Dipartimento si articola in Sezioni dipartimentali (SER.T.), con funzioni operative e gestionali, riferite a un ambito territoriale costituito da tre distretti o multiplo di tre.

     2. Nel caso di AUSL con numero di distretti superiore a tre o multiplo di tre è istituita un'ulteriore Sezione dipartimentale in presenza di frazione di multiplo non inferiore a due.

     3. Sono pertanto individuate n. 25 (venticinque) Sezioni dipartimentali come da allegata tabella A).

     4. La sede della Sezione dipartimentale è individuata dal Direttore generale della AUSL in relazione alle esigenze della utenza, sentito il Consiglio dei sanitari.

 

     Art. 3. (Funzioni del Dipartimento).

     1. Il Dipartimento per le tossicodipendenze svolge le seguenti funzioni:

     a) coordina le attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze svolte dalle Sezioni dipartimentali;

     b) formula le linee-guida, con il concorso dei responsabili delle Unità operative del Dipartimento e dei dirigenti delle Sezioni dipartimentali, per i trattamenti terapeutici, riabilitativi e per la prevenzione dei problemi droga correlati e per la promozione della salute;

     c) promuove e organizza la formazione sia degli operatori del Dipartimento, sia degli operatori socio-sanitari della ASL, sia del volontariato e del privato sociale del territorio;

     d) implementa e coordina la ricerca epidemiologica, di concerto con l'Osservatorio epidemiologico regionale e centralizza le rilevazioni delle Sezioni dipartimentali;

     e) formula progetti circa l'utilizzo dei budget del Dipartimento.

 

     Art. 4. (Responsabile Dipartimento).

     1. Il Direttore generale nomina con provvedimento motivato il responsabile del Dipartimento scelto tra i responsabili delle Sezioni dipartimentali.

     2. Al responsabile del Dipartimento spetta:

     a) il coordinamento tecnico dell'assetto organizzativo;

     b) la gestione del budget;

     c) la formulazione di standards di funzionamento dei SER.T. d'intesa con i relativi responsabili;

     d) la programmazione e il coordinamento delle attività di formazione degli operatori;

     e) l'individuazione di un gruppo operativo per le attività di controllo e vigilanza sugli enti ausiliari previsti dall'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

     f) la promozione e il coordinamento dell'attività di verifica degli interventi e la valutazione dei risultati.

 

     Art. 5. (Dirigente SER.T. e funzioni). [1]

     1. La Sezione dipartimentale è diretta da un dirigente medico o dirigente del ruolo sanitario di 2° livello, nominato dal Direttore generale, previo avviso pubblico - incarico quinquennale - di cui all'articolo 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 [2].

     2. Il dirigente della Sezione dipartimentale (SER.T.), nell'ambito della programmazione del Dipartimento, organizza, coordina e controlla le attività di propria competenza; promuove e dirige, individuandone la collocazione ottimale, tutte le attività specialistiche.

 

     Art. 6. (Unità operative).

     1. Il responsabile del Dipartimento, sentiti i responsabili delle Sezioni dipartimentali, in relazione alle esigenze del territorio, individua le seguenti unità operative (UO):

     a) per gli interventi preventivi, di riduzione del danno e di promozione della salute;

     b) epidemiologica;

     c) per gli interventi in strutture penitenziarie, per le problematiche e gli interventi HIV correlati;

     d) per le problematiche alcol/droga correlate.

     2. Il coordinamento di ogni UO è affidato al personale del Dipartimento di profilo professionale pertinente alla funzione dell'UO e con curriculum formativo e professionale specifico attinente al tipo di attività da svolgere.

 

     Art. 7. (Consiglio del Dipartimento).

     1. Il responsabile del Dipartimento, nello svolgimento della sua attività, si avvale della collaborazione, della consulenza e del contributo collegiale dei responsabili delle Sezioni dipartimentali, dei responsabili delle UO, dei responsabili degli enti ausiliari iscritti all'Albo e del Volontariato tramite il Consiglio dipartimentale.

     2. Il Consiglio è organo collegiale e ne fanno parte il responsabile del Dipartimento, i responsabili delle Sezioni dipartimentali, i referenti delle UO del Dipartimento, i responsabili degli enti ausiliari iscritti all'Albo e del Volontariato.

     3. Il parere del Consiglio ha valore consultivo ed è obbligatorio richiederlo per le materie che riguardano l'organizzazione del lavoro e gli indirizzi di spesa del budget.

     4. Le riunioni del Consiglio dipartimentale sono verbalizzate.

 

     Art. 8. (Svolgimento attività).

     1. Nell'ambito della programmazione del Dipartimento le attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale sono garantite dal servizio pubblico sia direttamente, sia attraverso gli enti ausiliari iscritti all'Albo regionale, sia in collegamento con gli enti locali.

 

     Art. 9. (Inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali).

     1. Il responsabile della Sezione dipartimentale autorizza l'inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali.

     2. Per detti interventi, nell'ambito del budget complessivo assegnato al Dipartimento e secondo le attività programmate, il dirigente del Dipartimento individua una quota per ciascuna Sezione dipartimentale.

 

     Art. 10. (Attività distrettuali).

     1. Le attività della Sezione dipartimentale a livello distrettuale si integrano, secondo la strategia delle connessioni e con metodologia a rete, con quelle svolte dagli altri servizi socio-sanitari e le altre agenzie sociali e istituzionali presenti nel territorio.

     2. In particolare a livello distrettuale, nell'ambito della programmazione dipartimentale, il raccordo e l'integrazione programmatica e operativa, anche attraverso la costituzione di unità operative, in grado di assicurare gli interventi in sede distrettuale, riguardano:

     a) gli interventi preventivi, di riduzione del danno e di educazione alla salute, con riferimento altresì all'art. 104 e segg. del dpr n. 309 del 1990, alla medicina scolastica e agli altri servizi socio-sanitari pubblici coinvolti, il mondo del lavoro e il privato sociale;

     b) gli interventi diagnostico-terapeutici, medico farmacologici sulle tossicodipendenze e le patologie correlate, in collaborazione con presidi e servizi sanitari (di emergenza, specialistici, di medicina generale, medico-infermieristici, ambulatoriali, ospedalieri, domiciliari), secondo quanto previsto dal dpr n. 309 del 1990, dalla circolare n. 20 del 30 settembre 1994 del Ministero della sanità per i trattamenti con farmaci sostitutivi e altra normativa;

     c) la rilevazione statistico-epidemiologica, la ricerca, la formazione sul fenomeno tossicodipendenze e patologie correlate, attraverso sistemi informativi integrati, validati e validabili scientificamente, in collaborazione con gli altri referenti sociali e istituzionali territoriali, per aspetti di pertinenza;

     d) le attività socio-terapeutico-riabilitative a carattere semiresidenziale e residenziale, in rapporto con gli enti ausiliari di cui al dpr n. 309 del 1990;

     e) gli interventi socio-assistenziali, delegati dagli enti locali ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché quelli attivati tramite progetti specifici previsti dalla normativa vigente, in rapporto con i diversi soggetti istituzionali e sociali coinvolti;

     f) prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti, ai sensi dell'art. 96 del Dpr n. 309 del 1990, che prevedono interazioni e connessioni, tramite protocollo d'intesa e convenzioni tra ente locale, AUSL, Direzione penitenziaria, il mondo del lavoro e il privato sociale.

 

     Art. 11. (Pianta organica). [3]

     1. La pianta organica del Dipartimento e delle Sezioni dipartimentali è costituita dalle dotazioni organiche dei Servizi per le tossicodipendenze come previste dai provvedimenti regionali attuativi del decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444 e come accorpate dalle AUSL a seguito della nuova configurazione territoriale di cui alla legge regionale 14 giugno 1994, n. 18.

     2. Per ogni Sezione dipartimentale è istituito un posto di 2° livello dirigenziale del ruolo sanitario, previa trasformazione del corrispettivo posto vacante di 1° livello dirigenziale [4].

     3. Per ogni Sezione dipartimentale è istituito un posto di operatore professionale coordinatore e un posto di assistente sociale coordinatore mediante trasformazione dei posti vacanti del profilo professionale corrispondente.

 

     Art. 12. (Accordo di programma).

     1. Per le attività di prevenzione, cura, riabilitazione dell'alcolismo, nonché per le connesse attività di studio, ricerca, documentazione, formazione, informazione e promozione della salute, possono venire stipulati appositi accordi di programma tra AUSL, Aziende ospedaliere ed enti locali, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     2. All'espletamento delle suddette attività concorrono i diversi servizi delle ASL e delle Aziende ospedaliere di cui al d.m. Sanità 3 agosto 1993 e i soggetti del privato sociale e del volontariato.

 

     Art. 13. (Norma transitoria). [5]

     1. In sede di prima applicazione della presente legge e sino al 31 dicembre 1999 i posti di Dirigente di 2° livello istituiti dal precedente articolo 5 ai fini della direzione delle Sezioni dipartimentali sono conferiti con le procedure previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 45 [6].

 

     Art. 14. (Norma finanziaria).

     1. Le Aziende USL fanno fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge con le quote del Fondo sanitario regionale di parte corrente indistinta loro assegnate.

     2. Gli atti dei direttori generali dai quali consegue un incremento di spesa devono essere corredati da relazione sugli effetti economici e finanziari ed attestazione in ordine alla copertura economico-finanziaria nell'ambito dei propri bilanci.

 

 

 

TABELLA A)

 

Azienda USL                   n. Distretti          n. Sez. dip.

 

BA/1                                     3                     1

BA/2                                     3                     1

BA/3                                     3                     1

BA/4                                    11                     4

BA/5                                     3                     1

BR/1                                     6                     2

FG/1                                     6                     2

FG/2                                     5                     2

FG/3                                     6                     2

LE/1                                     8                     3

LE/2                                     6                     2

TA/1                                    12                     4

12                                      72                    25

 


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 2011, n. 321, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nel testo antecedente alle modifiche apportate con l’art. 14, comma 1, della L.R. 25 febbraio 2010, n. 4, nella parte in cui riserva la direzione dei SerT (Servizi per le Tossicodipendenze) al solo personale sanitario appartenente al profilo professionale medico.

[2] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 4.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 2011, n. 321, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nel testo antecedente alle modifiche apportate con l’art. 14, comma 1, della L.R. 25 febbraio 2010, n. 4, nella parte in cui riserva la direzione dei SerT (Servizi per le Tossicodipendenze) al solo personale sanitario appartenente al profilo professionale medico.

[4] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 4.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 2011, n. 321, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nel testo antecedente alle modifiche apportate con l’art. 14, comma 1, della L.R. 25 febbraio 2010, n. 4, nella parte in cui riserva la direzione dei SerT (Servizi per le Tossicodipendenze) al solo personale sanitario appartenente al profilo professionale medico.

[6] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 4.