§ III.1.17 - L.R. 26 novembre 1979, n. 69.
Provvidenze in favore delle farmacie rurali.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:26/11/1979
Numero:69


Sommario
Art. 1.  A decorrere dal 1° gennaio 1979 l'indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali, ubicate in [...]
Art. 2.  (Disposizioni finanziarie). - (Omissis)


§ III.1.17 - L.R. 26 novembre 1979, n. 69. [1]

Provvidenze in favore delle farmacie rurali.

 

Art. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1979 l'indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali, ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è fissata nelle seguenti misure :

     L. 2.500.000 annue per località con popolazione fino a 1.000 abitanti;

     L. 2.000.000 annue per località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;

     L. 1.500.000 annue per località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti [2].

     Il contributo annuo spettante ai Comuni che gestiscono le farmacie rurali, secondo le norme stabilite dal R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 ed in base alla legge 8 marzo 1968, n. 221, è elevato in relazione alla popolazione, in misura pari alle indennità stabilite nel comma precedente a favore dei farmacisti rurali, ridotte della quota dovuta dal Comune.

     Nulla è innovato per quanto concerne le farmacie rurali ubicate in località  con popolazione superiore a 3.000 abitanti o che siano riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo.

     A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non è ammessa l'erogazione della indennità di residenza a favore di farmacisti rurali che svolgano attività lavorative alle dipendenze di enti pubblici o aziende private.

 

     Art. 2. (Disposizioni finanziarie). - (Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 5 agosto 2013, n. 22.

[2] Così sostituito dalla L.R. n. 30/1981.