§ III.1.7.- L.R. 20 gennaio 1975, n. 5. - Erogazione dell'assistenza
ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia .


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:20/01/1975
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Criteri generali). - Fino alla completa attuazione della riforma sanitaria nazionale, la Regione Puglia assicura l'assistenza ospedaliera in applicazione della legge 17 agosto 1974, n. 386, con i [...]
Art. 2.  (Aventi diritto). - Hanno diritto all'assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia:
Art. 3.  (Assistenza diretta). - Ai cittadini e agli stranieri indicati al precedente art. 2 la Regione Puglia assicura l'erogazione dell'assistenza ospedaliera in forma diretta, senza limiti di durata e con [...]
Art. 4.  (Assistenza indiretta). - Ai cittadini indicati al precedente art. 2 e residenti in Comuni della Puglia i quali si avvalgano della facoltà di ricoverarsi in istituti o case di cura non [...]
Art. 4 bis.  (Assistenza in Italia in Centri altamente specializzati).
Art. 5.  (Convenzione della Regione Puglia). - La convenzione di cui al precedente art. 3 sono deliberate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità e sulla base degli appositi schemi che [...]
Art. 6.  (Convenzioni in atto alla data dell'11 luglio 1974). - L'erogazione dell'assistenza ospedaliera sulla base delle convenzioni stipulate dagli enti mutualistici ed in atto alla data dell'11 luglio [...]
Art. 7.  (Assistenza all'estero). - La Regione Puglia rimborserà alle Casse marittime gli oneri sostenuti per l'assistenza ospedaliera all'estero dei marittimi residenti in Comuni della Puglia.
Art. 7 bis.  (Potere di intervento della Regione). - Quando, secondo il parere degli organi sanitari previsti dal precedente articolo, le prestazioni richieste possono essere soddisfatte in tempi e in modi [...]
Art. 8.  (Ricovero nei presidi ospedalieri). - Il ricovero nei presidi ospedalieri, pubblici o convenzionati, di cui all'art. 3 della presente legge è disposto dai rispettivi servizi di accettazione per [...]
Art. 9.  (Accertamento della necessità del ricovero). - L'accertamento dell'obiettiva esistenza della necessità del ricovero sarà effettuato dai sanitari assegnati all'accettazione che, a tal fine, possono [...]
Art. 10.  (Uniformità dell'assistenza). -  Il ricovero nelle camere speciali è disposto dal medico curante ospedaliero sulla base delle obiettive esigenze assistenziali del paziente.
Art. 11.  (Accertamento del titolo all'assistenza assicurata dalla Regione Puglia). - L'ufficio spedalità del presidio ospedaliero, pubblico o convenzionato, accerta il titolo in base al quale il ricoverato [...]
Art. 12.  (Oneri delle prestazioni a cittadini non aventi diritto all'assistenza assicurata dalla Regione Puglia). - Il ricoverato non avente diritto all'assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia [...]
Art. 12 bis.  (Scheda nosologica obbligatoria). - Gli Enti ospedalieri, le Cliniche universitarie, gli Istituti a carattere scientifico, gli Istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 [...]
Art. 12 ter.  (Accompagnamento materno). - Negli Enti ospedalieri è consentito, a giudizio dei sanitari; l'accompagnamento dei minori ricoverati di età non superiore agli anni 6.
Art. 20.  (Azione di rivalsa). - La Regione Puglia esercita azione di rivalsa nei casi previsti dall'art. 1916 del codice civile e dall'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
Art. 21.  (Ottemperanze ai fini dell'azione di rivalsa). - Gli Enti ospedalieri, gli istituti, enti e case di cura private devono segnalare, con apposito formulario e secondo le istruzioni e nei termini che [...]
Art. 22.  (Disposizione generale).  Per quanto non specificatamente disposto nella presente legge, valgono le disposizioni generali della legge 17 agosto 1974, n. 386.
Art. 23.  (Norme regolamentari in contrasto con la presente legge). - Si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari degli enti ospedalieri aventi sede sul territorio regionale le quali siano in [...]
Art. 23 bis.  Le norme di cui alla presente legge hanno validità fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 25, ultimo comma, nonché degli art. 6 e 37 della legge n. 23 dicembre 1978, n. 833.


§ III.1.7.- L.R. 20 gennaio 1975, n. 5. - Erogazione dell'assistenza

ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia [1].

 

Art. 1. (Criteri generali). - Fino alla completa attuazione della riforma sanitaria nazionale, la Regione Puglia assicura l'assistenza ospedaliera in applicazione della legge 17 agosto 1974, n. 386, con i mezzi finanziari derivanti dal riparto tra le Regioni del fondo nazionale ospedaliero e secondo le modalità stabilite con la presente legge.

 

     Art. 2. (Aventi diritto). - Hanno diritto all'assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia:

     -  i cittadini italiani che abbiano titolo all'assistenza diretta in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue di malattia anche aziendali;

     - i cittadini italiani che abbiano titolo all'assistenza indiretta in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue di malattia anche aziendali;

     - i cittadini italiani non abbienti assistiti a norma dell'art. 13, ultimo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386;

     -  i cittadini italiani iscritti nel ruolo regionale di cui al successivo art. 13 della presente legge;

     -  i cittadini italiani non aventi posizione assicurativa, ma assistibili in base a vigenti disposizioni;

     -  gli stranieri non stabilmente residenti sul territorio regionale assistibili in base alle convenzioni internazionali.

     Agli effetti della presente legge sono considerati non abbienti, gli iscritti negli elenchi comunali previsti dall'art. 55 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, 1265, nonché i cittadini assistiti dal Comune in forma continuativa.

     Hanno diritto altresì all'assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione i lavoratori in cerca di prima occupazione e quelli che, per licenziamento, sospensione o disoccupazione, perdano temporaneamente il diritto alla assistenza ospedaliera, nonché i loro familiari a carico.

 

     Art. 3. (Assistenza diretta). - Ai cittadini e agli stranieri indicati al precedente art. 2 la Regione Puglia assicura l'erogazione dell'assistenza ospedaliera in forma diretta, senza limiti di durata e con criteri di uniformità, attraverso:

     - gli ospedali dipendenti dagli enti ospedalieri aventi sede nel territorio regionale;

     -  le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1988, n. 132, gli istituti ed enti di cui alla legge 28 novembre 1973, n. 817, le case di cura private, con i quali la Regione Puglia abbia stipulato apposita convenzione ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge 17 agosto 1974, n. 386.

 

     Art. 4. (Assistenza indiretta). - Ai cittadini indicati al precedente art. 2 e residenti in Comuni della Puglia i quali si avvalgano della facoltà di ricoverarsi in istituti o case di cura non convenzionati, o non convenzionati per le prestazioni da effettuarsi, la Regione Puglia rimborserà una quota pari alla spesa media sostenuta dalla Regione stessa per analoghe prestazioni nelle case di cura private convenzionate ubicate nel territorio regionale.

     L'importo della suddetta spesa media è determinato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità.

     L'ammontare del rimborso è determinato dall'Assessore regionale alla Sanità in relazione alla necessità ed alla durata del ricovero.

     Gli interessati, al fine dell'ottenimento del rimborso, sono tenuti ad inviare all'Assessorato regionale alla Sanità, entro tre giorni dalla data del ricovero, la certificazione medica attestante la necessità del ricovero nonché, entro trenta giorni dalla data di dimissione, la documentazione originale comprovante le spese sostenute, copia della cartella clinica e idonea documentazione comprovante il diritto all'assistenza.

     La trasmissione della predetta documentazione oltre i termini stabiliti è ammessa solo in caso di accertata effettiva impossibilità.

     L'azione per conseguire il rimborso non è comunque più esperibile decorso il termine di 90 giorni dalla data di dimissione.

     La Regione esercita il controllo sulle persone da essa assistite a mezzo di sanitari all'uopo incaricati.

     Il rifiuto di sottoporsi alle visite di controllo determina in decadenza dal diritto alle prestazioni assicurate dalla Regione.

 

     Art. 4 bis. (Assistenza in Italia in Centri altamente specializzati).

- La Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità, assume a

proprio carico, secondo le procedure e nelle misure previste al punto 2)

del successivo art. 2 della presente legge, che sostituisce l'art. 7 della

legge 20 gennaio 1975, n. 5, gli oneri (derivanti per i ricoveri in centri

altamente specializzati siti sul territorio nazionale effettuati da

cittadini le cui esigenze terapeutiche non potrebbero altrimenti essere

soddisfatte in modo o in tempi adeguati presso strutture convenzionate.

     Ai cittadini che hanno diritto all'assistenza ospedaliera ai sensi della presente legge, la Regione Puglia assicura un rimborso delle spese sostenute per i trasporti in ambulanza effettuati con mezzi di enti non ospedalieri e richiesti, per esigenze di ordine sanitario, da enti ospedalieri che non abbiano potuto provvedervi con mezzi propri. I criteri per determinare l'ammontare del rimborso sono stabiliti dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità.

     La domanda per conseguire il rimborso di cui al precedente comma non è più proponibile decorso il termine di 90 giorni dall'avvenuta prestazione.

 

     Art. 5. (Convenzione della Regione Puglia). - La convenzione di cui al precedente art. 3 sono deliberate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità e sulla base degli appositi schemi che il Ministero della Sanità deve predisporre a norma dell'art. 18, secondo e quarto comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386.

 

     Art. 6. (Convenzioni in atto alla data dell'11 luglio 1974). - L'erogazione dell'assistenza ospedaliera sulla base delle convenzioni stipulate dagli enti mutualistici ed in atto alla data dell'11 luglio 1974 sarà assicurata dalla Regione ai cittadini aventi diritto che si ricoverino in cliniche universitarie, istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 istituti ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817 e case di cura private fino alla data in cui saranno resi esecutivi gli atti di stipula delle nuove convenzioni.

     La Regione provvede alla  stipula delle convenzioni entro 360 giorni dalla data di pubblicazione degli schemi di convenzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     Le convenzioni vigenti decadono allo scadere del termine di cui al precedente comma ed ai cittadini residenti in Comuni della Puglia, che si ricoverino in istituti e case di cura già convenzionati, l'assistenza ospedaliera sarà assicurata in forma indiretta.

 

     Art. 7. (Assistenza all'estero). - La Regione Puglia rimborserà alle Casse marittime gli oneri sostenuti per l'assistenza ospedaliera all'estero dei marittimi residenti in Comuni della Puglia.

     Ai cittadini indicati al precedente art. 2 e residenti in Comuni della Puglia, che si trovano all'estero per ragioni di lavoro ed ai lavoratori o pensionati residenti all'estero che prima del trasferimento avevano l'ultima residenza anagrafica nel territorio regionale, la Regione Puglia assicura l'assistenza ospedaliera negli Stati con i quali vigono accordi di sicurezza sociale, mediante l'assunzione dell'onere del ricovero effettuato in regime di assistenza diretta o, nel caso usufruiscano di centro non convenzionato, mediante un rimborso delle spese sostenute nella misura e secondo le modalità previste dal precedente art. 4.

     Ai cittadini indicati al precedente art. 2, residenti in Puglia che si trovano all'estero per motivi di lavoro, in Stati con i quali non vigono accordi internazionali in materia di sicurezza sociale, la Regione Puglia assicura l'assistenza ospedaliera nei modi previsti dal secondo comma del presente articolo.

     La Regione assicura, inoltre, l'assistenza ospedaliera in luoghi di cura al di fuori del territorio nazionale ai cittadini indicati al precedente art. 2 e residenti in Puglia, le cui esigenze terapeutiche non potrebbero essere altrimenti soddisfatte in modo o in tempi adeguati, mediante:

     1) rilascio di autorizzazione a fruire del ricovero in regime di assistenza diretta presso ospedali convenzionati siti in Stati con i quali vigono accordi internazionali in materia di sicurezza sociale.

     Il rilascio della predetta autorizzazione è subordinato:

     a) alla presentazione da parte dell'assistito all'Assessorato regionale alla Sanità della domanda, corredata da apposita documentazione sanitaria da cui risulti anche il titolo in base al quale ha diritto all'assistenza;

     b) al parere favorevole dei sanitari della Regione che possono avvalersi della consulenza del Collegio medico di cui al punto 2) del presente articolo.

     2) concessione di un contributo, pari al 50% della spesa ospedaliera documentata, per i ricoveri effettuati in strutture o Stati esteri non convenzionati.

     La concessione del contributo è subordinata:

     a) alla richiesta dell'assistito, corredata da apposita documentazione sanitaria, da cui risulti anche il titolo in base al quale ha diritto all'assistenza e tendente ad ottenere l'autorizzazione a fruire del ricovero presso una struttura estera non convenzionata;

     b) all'intervenuta autorizzazione di cui alla precedente lettera a) rilasciata dall'assessore regionale alla Sanità, sentito il parere di un collegio medico composto da tre sanitari in servizio presso la Regione. In casi particolari il collegio medico può avvalersi della consulenza di un primario ospedaliero o di un docente universitario indicati dall'Assessore regionale alla Sanità per settore patologico.

     c) alla presentazione all'Assessorato regionale alla Sanità, entro trenta giorni dalla data di dimissione, della documentazione originale comprovante le spese sostenute nonché di copia della cartella clinica.

     La concessione del contributo è deliberata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità. La Giunta regionale può inoltre deliberare di assumere integralmente l'onere del ricovero nonchè delle spese di viaggio per le spedalità consunte dagli assistiti indicati all'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1976, n. 13 nonché degli assistiti che, mediante l'esibizione di idonea documentazione, dimostrino di trovarsi in precarie condizioni economiche, o di non essere in grado, in relazione all'entità della spesa, di sostenere l'onere.

     In casi particolari la Giunta regionale può corrispondere un anticipo sul documento preventivo di spesa per i ricoveri che siano stati già autorizzati.

     Qualora il ricovero assuma la caratteristica dell'urgenza, si prescinde dalla richiesta preventiva di cui alla precedente lett. a).

     In tal caso la documentazione di cui alla stessa lett. a) deve essere inviata all'Assessorato regionale alla Sanità entro trenta giorni dalla data di ricovero ed il Collegio medico deve esprimersi anche sulla sussistenza delle ragioni di urgenza..

     L'azione, per ottenere il contributo non è più esperibile decorso il termine di 120 giorni dalla data di dimissione.

     Alle riunioni del Collegio medico partecipa, in qualità di segretario, un funzionario della Regione designato dall'Assessore alla Sanità.

     Ai componenti il collegio medico ed ai consulenti, estranei alla Amministrazione regionale, spetta il trattamento previsto dalla legge regionale 24 marzo 1975, n. 27.

 

     Art. 7 bis. (Potere di intervento della Regione). - Quando, secondo il parere degli organi sanitari previsti dal precedente articolo, le prestazioni richieste possono essere soddisfatte in tempi e in modi adeguati in centri siti sul territorio nazionale o in centri esteri convenzionati, l'Assessore alla Sanità provvede a dame comunicazione all'interessato comunicando, eventualmente, il centro dove può essere effettuata la prestazione.

     A seguito dei provvedimenti adottati e previsti dal presente articolo, l'interessato può richiedere il riesame degli stessi esibendo all'Assessorato regionale alla Sanità apposita documentazione suppletiva.

     Il riesame dovrà essere effettuato entro e non oltre 15 giorni dall'acquisizione della relativa documentazione.

 

     Art. 8. (Ricovero nei presidi ospedalieri). - Il ricovero nei presidi ospedalieri, pubblici o convenzionati, di cui all'art. 3 della presente legge è disposto dai rispettivi servizi di accettazione per accertare esigenze di prestazioni ospedaliere.

     Il ricovero degli aventi diritto all'assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione non è subordinato ad alcuna autorizzazione ad eccezione di quello presso case di cura private convenzionate, per il quale è necessario ottenere preventiva impegnativa di ricovero da parte dei competenti uffici regionali.

     Dietro richiesta da parte del medico curante dell'assistito, gli uffici regionali, esperiti i controlli ritenuti necessari, rilasceranno al richiedente l'impegnativa di ricovero.

     Apposito regolamento da approvare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, dovrà indicare le procedure per la richiesta dell'impegnativa e per il relativo rilascio, da parte degli uffici regionali competenti, dell'impegnativa medesima.

     Le case di cura convenzionate sono tenute a comunicare ai competenti uffici regionali la data di accettazione o di dimissione dell'assistito entro tre giorni dall'avvenuto ricovero o dimissione.

 

     Art. 9. (Accertamento della necessità del ricovero). - L'accertamento dell'obiettiva esistenza della necessità del ricovero sarà effettuato dai sanitari assegnati all'accettazione che, a tal fine, possono avvalersi di tutti i servizi diagnostici e specialistici del presidio ospedaliero, secondo le modalità disposte dalla direzione sanitaria.

 

     Art. 10. (Uniformità dell'assistenza). -  Il ricovero nelle camere speciali è disposto dal medico curante ospedaliero sulla base delle obiettive esigenze assistenziali del paziente.

     Al di fuori dell'orario ordinario è consentito al personale medico ospedaliero l'esercizio dell'attività libero-professionale secondo le disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130.

     Le prestazioni libero-professionali eventualmente richieste dal ricoverato in base alla normativa vigente non possono svolgersi con pregiudizio del criterio dell'uniformità dell'assistenza ospedaliera la cui erogazione è assicurata dalla Regione Puglia.

 

     Art. 11. (Accertamento del titolo all'assistenza assicurata dalla Regione Puglia). - L'ufficio spedalità del presidio ospedaliero, pubblico o convenzionato, accerta il titolo in base al quale il ricoverato abbia diritto all'assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia.

     Il ricoverato che non sia in grado di esibire la documentazione attestante il suo titolo all'assistenza assicurata dalla Regione Puglia può sottoscrivere uno dichiarazione indicante a quale categoria di aventi diritto egli appartiene.

     In caso di minore età o di impedimento, la dichiarazione di cui al precedente comma può essere sottoscritta dall'accompagnatore.

 

     Art. 12. (Oneri delle prestazioni a cittadini non aventi diritto all'assistenza assicurata dalla Regione Puglia). - Il ricoverato non avente diritto all'assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia è tenuto a corrispondere all'amministrazione del presidio ospedaliero il costo delle prestazioni ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, nonché le spese di ricovero e mantenimento deliberate dalle amministrazioni dei presidi di cui all'art. 3 della presente legge.

 

     Art. 12 bis. (Scheda nosologica obbligatoria). - Gli Enti ospedalieri, le Cliniche universitarie, gli Istituti a carattere scientifico, gli Istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, gli Istituti ed Enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817 e gli Istituti e Case di Cura private, convenzionate e non, operanti nella Regione Puglia, sono tenute a compilare e trasmettere all'Assessorato regionale alla Sanità, entro 10 giorni dalla dimissione del ricoverato, la «Scheda nosologica» secondo il modello approvato con deliberazione della Giunta Regionale.

 

     Art. 12 ter. (Accompagnamento materno). - Negli Enti ospedalieri è consentito, a giudizio dei sanitari; l'accompagnamento dei minori ricoverati di età non superiore agli anni 6.

     La Giunta Regionale determina annualmente il rapporto di incidenza dell'accompagnamento rispetto al numero delle degenze godute dai minori di anni 6.

     Il numero delle degenze per accompagnamento, calcolato, con il criterio di cui al comma precedente, va aggiunto, ai fini del riparto della spesa corrente del Fondo regionale dell'Assistenza Ospedaliera, a quello dei minori ricoverati.

     Per affezioni particolari può essere consentito, a giudizio dei sanitari, l'accompagnamento di ricoverati di età superiore agli anni 6, ma in tal caso il numero delle degenze per accompagnamento non avrà rilevanza ai fini del riparto della spesa corrente di cui al comma precedente.

     L'onere relativo al vitto e alloggio dell'accompagnatore farà carico all'assistito, nella misura stabilita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

     Nelle Cliniche universitarie. negli Istituti a carattere scientifico, negli Istituti ed Enti di cui all'art. 1, penultimo comma della legge 12 febbraio 1968, n. 132, negli Istituti ed Enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817 e negli Istituti e Case di cura private convenzionate l'accompagnamento materno è regolato dalle convenzioni previste dall'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

 

     Artt. 13. - 19. (Omissis).

 

     Art. 20. (Azione di rivalsa). - La Regione Puglia esercita azione di rivalsa nei casi previsti dall'art. 1916 del codice civile e dall'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

     Il responsabile è tenuto a rimborsare alla Regione le spese di degenza secondo una retta giornaliera deliberata annualmente dalla Giunta regionale sulla base dei bilanci di previsione presentati dagli Enti ospedalieri.

     La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dal 1° gennaio 1976.

 

     Art. 21. (Ottemperanze ai fini dell'azione di rivalsa). - Gli Enti ospedalieri, gli istituti, enti e case di cura private devono segnalare, con apposito formulario e secondo le istruzioni e nei termini che saranno stabiliti dall'Assessorato alla Sanità della Regione, i casi di ricovero per malattie presumibilmente provocate da terzi responsabili.

 

     Art. 22. (Disposizione generale).  Per quanto non specificatamente disposto nella presente legge, valgono le disposizioni generali della legge 17 agosto 1974, n. 386.

 

     Art. 23. (Norme regolamentari in contrasto con la presente legge). - Si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari degli enti ospedalieri aventi sede sul territorio regionale le quali siano in contrasto, in tutto o in parte, con le norme della presente legge.

 

     Art. 23 bis. Le norme di cui alla presente legge hanno validità fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 25, ultimo comma, nonché degli art. 6 e 37 della legge n. 23 dicembre 1978, n. 833.

 

 


[1] Modificata dalle LL.RR. n. 13/1976 e n. 40/1979.