§ II.5.12 - Legge Regionale 4 Marzo 1993, n. 3.
Disciplina transitoria per il rinnovo degli organi amministrativi e per le designazioni di competenza della Regione Puglia [*].


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:04/03/1993
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Rinnovo degli organi).
Art. 3.  (Regime degli atti).
Art. 4.  (Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi. Controlli sui provvedimenti di nomina).
Art. 5.  (Nomine o designazioni).
Art. 6.  (Norma transitoria).
Art. 7.  (Disciplina Transitoria per gli Enti dipendenti e/o strumentali della Regione).
Art. 8.      1. Gli organi amministrativi, il cui rinnovo compete alla Regione, assumono solo gli atti necessari per l'esercizio delle funzioni indifferibili ed urgenti fino alla data di entrata in vigore [...]


§ II.5.12 - Legge Regionale 4 Marzo 1993, n. 3.

Disciplina transitoria per il rinnovo degli organi amministrativi e per le designazioni di competenza della Regione Puglia [*].

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge, in deroga alle procedure previste dalla L.R. 23 giugno 1978, n. 24 «Norme per il controllo sulle nomine» e successive modifiche ed integrazioni, detta la disciplina transitoria per il rinnovo degli organi di amministrazione e per le designazioni di competenza della Regione Puglia, in attesa di una nuova disciplina organica da emanare entra sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. (Rinnovo degli organi).

     1. Gli organi amministrativi scaduti devono essere rinnovati obbligatoriamente entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto dalla legge.

     2. Qualora il Consiglio o la Giunta regionale non procedano a quanto di propria competenza almeno tre giorni prima del termine previsto dal comma 1, la relativa competenza viene esercitata, con decreto, rispettivamente dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente della Giunta regionale, i quali devono, comunque, provvedere entro tale termine.

     3. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia già provveduto alla loro costituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

 

     Art. 3. (Regime degli atti).

     1. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare solo gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

     2. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel precedente comma 1, adottati nel periodo di proroga, sono illegittimi.

 

     Art. 4. (Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi. Controlli sui provvedimenti di nomina).

     1. Ai fini di esercitare un'azione di controllo e di impulso, la Presidenza della Giunta regionale provvede alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi.

     2. I provvedimenti di ricostituzione di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi.

     3. Nella pendenza dei controlli e fino alla comunicazione della conformità a legge, agli organi costituiti si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 3.

     4. Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformità a legge dei provvedimenti di cui al comma 1, obbligano il Consiglio o la Giunta, ovvero il Presidente del Consiglio o il presidente della Giunta, a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di non conformità, adeguandosi ad esse.

 

     Art. 5. (Nomine o designazioni).

     1. Per le nomine o le designazioni di competenza regionale provvedono il Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, entro il termine di scadenza previsto dalla legge ovvero entro il termine indicato nella richiesta dell'organismo competente al rinnovo.

     2. Qualora il Consiglio o la Giunta regionale non procedano a quanto di propria competenza almeno tre giorni prima del termine di scadenza, alla designazione provvedono con decreto, rispettivamente il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta regionale.

     3. La normativa di cui alla presente legge si applica anche in tutti i casi di parziale rinnovo degli Organi a seguito della cessazione dalla carica di uno o più componenti.

 

     Art. 6. (Norma transitoria).

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data della sua entrata in vigore a tutti gli organi amministrativi che, alla stessa data, non siano ancora scaduti.

     2. Gli organi amministrativi che siano già scaduti devono essere rinnovati entro i termini previsti dal precedente art. 2 che decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle designazioni di competenza della Regione Puglia.

 

     Art. 7. (Disciplina Transitoria per gli Enti dipendenti e/o strumentali della Regione).

     1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione provvede a disciplinare in modo organico funzioni, organi e modalità di gestione degli enti dipendenti e/o strumentali della Regione.

 

     Art. 8.

     1. Gli organi amministrativi, il cui rinnovo compete alla Regione, assumono solo gli atti necessari per l'esercizio delle funzioni indifferibili ed urgenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 


[*] B.U.R. n. 36 suppl. dell'8 marzo 1993.