Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali |
Data: | 25/02/2010 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Modifica delle circoscrizioni dei Comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi |
Art. 2. Rapporti patrimoniali ed economico-finanziari |
Art. 3. Pianificazione urbanistica |
Art. 4. Integrazione all’articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 |
§ II.3.20 - L.R. 25 febbraio 2010, n. 6. [1]
Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano e integrazione alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali).
(B.U. 2 marzo 2010, n. 40)
Art. 1. Modifica delle circoscrizioni dei Comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi [2]
1. Le circoscrizioni dei Comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi sono modificate mediante l’aggregazione dei territori del Comune di Lecce ai Comuni di Squinzano e Trepuzzi e definite in conformità della planimetria allegata alla presente legge.
Art. 2. Rapporti patrimoniali ed economico-finanziari [3]
1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modificazione territoriale di cui all’articolo 1 sono regolati di comune accordo dai tre comuni interessati. Qualora un accordo non sia raggiunto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di detti rapporti sarà stabilito dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 3. Pianificazione urbanistica [4]
1. I Comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi provvedono ad adeguare la pianificazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti alla nuova dimensione del territorio.
Art. 4. Integrazione all’articolo 5 della
1. Dopo il primo periodo del secondo comma dell’articolo 5 della
[1] Abrogata dall'art. 4 della
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 9 febbraio 2011, n. 36, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 9 febbraio 2011, n. 36, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 9 febbraio 2011, n. 36, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.