Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 20/06/2008 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. I commi 9. e 10. dell’art. 4 sono soppressi. |
Art. 2. Dopo l’art. 4 è introdotto il seguente articolo: |
§ II.1.R/16 - R.R. 20 giugno 2008, n. 8.
Modifica al Regolamento Regionale 20 marzo 2001, n. 3 ‘Disciplina delle modalità di funzionamento del nucleo di Valutazione e delle attività di verifica dei risultati delle Strutture regionali e delle prestazioni dei dirigenti regionali’.
(B.U. 27 giugno 2008, n. 102)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
- Visto l’art. 42, comma 2, lett. c)
- Visto l’art. 44, comma 3,
- Visto il
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 990 del 13 giugno 2008 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
I commi 9. e 10. dell’art. 4 sono soppressi.
Dopo l’art. 4 è introdotto il seguente articolo:
“Art. 4 bis. (COMPENSI)
Ai componenti del Nucleo di Valutazione è corrisposto un compenso forfettario annuale pari allo stipendio tabellare annuale ed alla retribuzione di posizione annuale dei dirigenti di settore secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali, da erogarsi mensilmente.
Tale compenso è omnicomprensivo di tutte le spese sostenute per lo svolgimento delle attività derivanti dall’incarico.”
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.