§ II.1.48 - L.R. 30 marzo 1999, n. 15.
Disposizioni in materia di personale.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:30/03/1999
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Interpretazione autentica dell'art. 32 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7).


§ II.1.48 - L.R. 30 marzo 1999, n. 15.

Disposizioni in materia di personale.

(B.U. 7 aprile 1999, n. 36).

 

Art. 1. (Interpretazione autentica dell'art. 32 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7).

     1. Le disposizioni dell'art. 32, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in base alle quali, per i profili amministrativi del quarto livello, il sesto livello costituisce la qualifica funzionale immediatamente superiore, si applicano altresì al personale amministrativo ex Azienda regionale per l'equilibrio faunistico (AREF) già inquadrato nella quinta qualifica funzionale.

     2. La spesa complessiva di lire 37 milioni farà carico sui capitoli di spesa n. 3020 e n. 3031 dell'esercizio finanziario 1999, mentre per gli esercizi finanziari futuri si prevede una spesa annuale di lire 9 milioni sempre sui succitati capitoli di spesa.